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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38631/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di competenze professionali relative all'attività svolta in una pratica di ammissione al passivo in favore di un cliente. L'ingiunto aveva proposto opposizione sostenendo di non avere mai conferito incarico professionale al collega, che sarebbe intervenuto come semplice domiciliatario, e che la procura era stata rilasciata congiuntamente ai due difensori dal cliente. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata sulla base di elementi ritenuti idonei a dimostrare un rapporto di mandato tra i due avvocati, con incarico conferito dal ricorrente al resistente nell'interesse del cliente. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per non avere la Corte d'appello valorizzato la procura congiunta, che avrebbe fatto presumere il conferimento dell'incarico direttamente dal cliente; 2) violazione delle norme sul mandato e sul compenso professionale per non avere considerato il pagamento di un acconto da parte dell'assistito, indice dell'esistenza di un rapporto diretto con il cliente; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia una lettera con cui il resistente chiedeva che la parcella fosse trasmessa al cliente, circostanza che, secondo il ricorrente, provava il rapporto professionale diretto con quest'ultimo.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha affermato che il diritto al compenso del professionista presuppone il conferimento dell'incarico in una forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi della prestazione; tuttavia, quando l'incarico sia stato conferito da un avvocato in favore di un terzo, la procura congiunta rilasciata dal cliente ai difensori integra solo una presunzione relativa di coincidenza tra procura e contratto di patrocinio, superabile dalla prova di un distinto rapporto interno tra i due professionisti. La Corte d'appello aveva accertato in fatto, con motivazione ritenuta non censurabile in cassazione, che il professionista resistente era stato scelto dal ricorrente, che i rapporti erano intercorsi direttamente tra i due avvocati e che l'attività era stata svolta secondo le istruzioni del ricorrente, senza interlocuzione diretta con il cliente. Le doglianze miravano in sostanza a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e non denunciavano un vero omesso esame di fatti decisivi, ma solo la mancata valorizzazione di singoli elementi probatori. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato insieme alle altre norme denunciate dal ricorrente; non decisivo nella ratio della pronuncia

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non può in cassazione chiedersi un diverso apprezzamento del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla valutazione probatoria; la Corte afferma che la censura in realtà mira a una rivalutazione del merito

  • art. 1362 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel tentativo di contestare l'interpretazione del rapporto contrattuale

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte osserva che la procura congiunta ha valore solo presuntivo e può essere superata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ritiene infondata la censura perché la questione è stata risolta con accertamento di fatto del giudice di merito

  • art. 1703 c.c.

    richiamato dal ricorrente e dalla Corte per definire il rapporto di mandato tra avvocati

  • art. 1709 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla presunzione di onerosità del mandato; la Corte osserva che tale profilo non era in discussione

  • art. 2234 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di compenso del professionista; la Corte ribadisce che il compenso spetta a chi ha ricevuto l'incarico

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    base formale delle censure di violazione di legge

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    base formale della censura di omesso esame di fatto decisivo; la Corte precisa che non è censurabile la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato valutato

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio in forma semplificata

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il diritto al compenso del professionista presuppone il conferimento di un incarico professionale idoneo a manifestare in modo inequivoco la volontà di avvalersi della prestazione; non basta che l'attività sia stata svolta nell'interesse di un terzo.
  • Quando la procura alle liti sia congiunta e l'incarico sia stato conferito da un avvocato per la gestione di una pratica in favore di un cliente, la coincidenza tra procura e contratto di patrocinio opera solo come presunzione relativa e può essere superata dalla prova di un distinto rapporto interno di mandato tra i due professionisti.
  • L'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del compenso professionale dipende dall'accertamento del rapporto contrattuale effettivamente instaurato, anche tramite elementi presuntivi, e tale accertamento è riservato al giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o dei singoli elementi istruttori sotto la veste del vizio di motivazione; è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valorizzazione di prove documentali o testimoniali già considerate nel complesso.
  • La presunzione di onerosità del mandato non incide sull'an debeatur del compenso quando la controversia riguarda soltanto l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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