Cassazione Civile, Ordinanza n. 00867/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento immobiliare promosso nei confronti della proprietaria di alcuni immobili di Torino da parte della creditrice di un terzo debitore, sul presupposto che quest'ultimo avesse trasferito alla ricorrente la nuda proprietà dei beni con atto successivamente dichiarato inefficace nei confronti della procedente in forza di azione revocatoria. La ricorrente ha proposto opposizione agli atti esecutivi sostenendo, in sintesi, che l'atto di pignoramento fosse nullo per assoluta incertezza sul diritto reale aggredito: nell'atto notificato sarebbe stata colpita la piena proprietà, mentre nella trascrizione successiva il bene sarebbe stato indicato come nuda proprietà. Con il secondo motivo ha dedotto che il pignoramento fosse comunque illegittimo perché avrebbe compreso anche l'usufrutto nella sua titolarità, eccedendo i limiti dell'espropriazione verso il terzo proprietario, che avrebbe potuto riguardare solo il diritto inefficacemente acquistato dal terzo, cioè la nuda proprietà. Con il terzo motivo ha censurato la condanna alle spese, sostenendo che al momento dell'opposizione vi fosse interesse ad agire e che il regolamento delle spese dovesse seguire la soccombenza virtuale, poiché la successiva trascrizione avrebbe chiarito il diritto pignorato solo dopo l'introduzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, dalla lettura complessiva dell'atto di pignoramento e della successiva nota di trascrizione, non emergeva alcuna assoluta incertezza sull'oggetto dell'esecuzione: l'atto, interpretato coordinatamente, lasciava intendere che l'aggressione fosse riferita al bene nei limiti compatibili con l'esito dell'azione revocatoria e la nota di trascrizione aveva comunque chiarito il diritto staggito, consentendo di escludere la nullità del pignoramento in base al principio di conservazione degli atti. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che, essendo stata correttamente rigettata l'opposizione, le spese seguono la soccombenza e che l'interesse ad agire va valutato al momento della decisione; inoltre, il criterio della soccombenza virtuale non era applicabile perché non vi era cessazione della materia del contendere. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamati come base dell'espropriazione contro il terzo proprietario in cui si inserisce il pignoramento immobiliare oggetto di opposizione
invocato dalla ricorrente per dedurre la nullità del pignoramento per incertezza del diritto staggito
richiamato per indicare che il trasferimento della nuda proprietà era stato dichiarato inefficace nei confronti della creditrice procedente
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di effetti dell'azione revocatoria rispetto ai beni aggredibili
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di espropriazione forzata dei beni del debitore
richiamati nel terzo motivo per contestare la regolazione delle spese e l'interesse ad agire
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione alla misura del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel pignoramento immobiliare, la nullità per errata identificazione del bene o del diritto staggito ricorre solo quando l'atto generi un'incertezza assoluta sull'oggetto dell'esecuzione; meri dubbi o perplessità non sono sufficienti.
- L'atto di pignoramento va interpretato complessivamente e secondo la lettura coordinata delle sue varie parti; le indicazioni contenute nella nota di trascrizione possono integrare e chiarire l'atto notificato, contribuendo a escludere la nullità in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali.
- Quando il pignoramento è promosso nell'ambito dell'espropriazione contro il terzo proprietario a seguito di azione revocatoria, l'aggressione esecutiva è limitata al diritto reso inefficace nei confronti del creditore, e non consente di travalicare i limiti dell'effetto revocatorio.
- Ai fini del regolamento delle spese, l'interesse ad agire deve essere apprezzato al momento della decisione e non soltanto al momento della proposizione della domanda; la soccombenza virtuale è criterio applicabile solo nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere.
- La "nuda proprietà" non costituisce un diritto reale autonomo tipizzato dal codice civile, ma descrive una riduzione del contenuto della proprietà per effetto della presenza dell'usufrutto.
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