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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18502/2021 del 30/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

OMIS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia (che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado accogliendo in parte la domanda riconvenzionale di Eurocomp e condannando OMIS al risarcimento) deducendo plurime censure: nullità della consulenza tecnica d'ufficio per vizi procedurali legati all'assunzione delle prove orali, insufficiente o contraddittoria motivazione su nesso di causalità e quantificazione del danno, errata qualificazione del rapporto come vendita a consegne ripartite, ammissibilità delle domande riconvenzionali e relative prove, omissione di pronuncia sulla prescrizione, ultravizione nella liquidazione delle spese. OMIS ha proposto ricorso per cassazione su questi profili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.: OMIS ha depositato copia autentica della sentenza impugnata ma non ha prodotto la relata (o altra documentazione probatoria della notificazione) nei termini richiesti; inoltre la trasmissione per la notificazione del ricorso è avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, per cui non sono ricorrute le condizioni che avrebbero evitato l'improcedibilità. Per tali ragioni la Corte non ha esaminato il merito delle censure sollevate. OMIS è stata condannata a rimborsare le spese di lite in favore di Eurocomp (liquidate in euro 7.900,00 oltre accessori) e la Corte ha richiamato l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Richiede che il ricorrente in Cassazione depositi copia autentica della sentenza e la relata di notificazione (o documenti equivalenti); la mancata produzione nei termini determina l'improcedibilità del ricorso, salvo il caso in cui risulti che la notificazione si sia perfezionata entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

  • art. 159 c.p.c.

    Disciplina la nullità derivata: la nullità di un atto processuale si estende agli atti che da esso dipendono. Nel giudizio di merito OMIS aveva invocato questa norma per sostenere che la nullità delle prove orali avrebbe travolto la CTU e gli atti dipendenti.

  • art. 360 c.p.c.

    nn. 3, 4, 5 (richiamati nei motivi)

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (es. violazione di legge, nullità, omessa valutazione di fatto decisivo); le censure poste dalla ricorrente sono state formulate sulla base di tali letture, ma la Corte non le ha esaminate per l'improcedibilità formale.

  • art. 36 c.p.c.

    Regola l'ammissibilità delle domande riconvenzionali nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: tali domande sono ammissibili solo se direttamente connesse al rapporto dedotto nel procedimento monitorio. La ricorrente contestava l'ammissibilità delle domande riconvenzionali ammesse dalla Corte d'appello.

  • art. 1494 c.c.

    Norma del codice civile sulla responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta; la Corte d'appello aveva fondato la domanda risarcitoria di Eurocomp, in riferimento ai difetti di funzionamento dei carriponte, sulla disciplina della responsabilità per vizi.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte quale riferimento temporale connesso alla tempestività del ricorso rispetto alla pubblicazione/notifica della sentenza; la giurisprudenza impone di dimostrare la tempestività mediante la relata o documenti analoghi.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater, comma 1-bis (richiamati)

    Prevede l'eventuale obbligo, in caso di ricorso improcedibile, del versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo eventualmente dovuto.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione è imprescindibile depositare, nei termini dell'art. 369 c.p.c., sia la copia autentica della sentenza impugnata sia la relata di notificazione (o prove equivalenti, come ricevute PEC). La mancata produzione determina l'improcedibilità anche se la controparte non contesta la notificazione.
  • La dichiarazione di nullità di atti processuali (art. 159 c.p.c.) può estendersi agli atti dipendenti: quando si invoca nullità derivata è necessario precisare e dimostrare il rapporto di dipendenza tra l'atto nullo e gli atti contestati e chiedere esplicita rinnovazione ove occorra.
  • Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo le domande riconvenzionali sono ammissibili solo se direttamente connesse al rapporto dedotto nel procedimento monitorio (art. 36 c.p.c.); domande su rapporti contrattuali autonomi possono essere dichiarate inammissibili.
  • Per ottenere il risarcimento del danno da fermo produzione è necessario fornire prove documentali affidabili e contestualizzate; la mera elencazione unilaterale dei danni o documentazione interna senza riscontri può non essere sufficiente, e la CTU può limitarsi a valutare la congruità della prova presentata.
  • La qualificazione di una fornitura come vendita a consegne ripartite presuppone che la prestazione sia sostanzialmente unica ed eseguita in più fasi; se gli oggetti sono beni distinti e autonomi (diverse caratteristiche e fatture separate), la qualificazione va attentamente motivata.
  • La procedura e i termini di notificazione sono regole di ordine pubblico processuale il cui mancato rispetto può precludere la cognizione delle questioni di merito in sede di legittimità; conservare e depositare le ricevute di notificazione (cartacee o PEC) è cruciale.

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