Cassazione Penale, Sentenza n. 8144/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che confermava la condanna per truffa ai danni della compagnia assicurativa. I motivi di ricorso sono: (1) violazione e mala applicazione dell'art. 124 c.p. per avere la corte ritenuto tempestiva la querela della parte civile nonostante, secondo la difesa, la compagnia avesse avuto contezza del fatto illecito già nel 2012 e avrebbe dovuto esercitare la procedura prevista dall'art. 148 c.d.A. con conseguente decorrenza diversa dei termini; (2) violazione dell'art. 199 c.p.p. per aver utilizzato la deposizione del teste Federico (coniuge convivente della coimputata) senza averlo avvertito della facoltà di non rispondere; (3) vizio di motivazione per l'uso, da parte della corte, di dichiarazioni ritenute in precedenza inutilizzabili, con conseguente impossibilità di fondare la condanna su materiale "tamquam non esset"; (4) vizio di motivazione e violazione nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per presunta omissione nella valutazione del comportamento post-fatto e della prevalenza temporale degli eventi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In sintesi: sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia provato la tardività della querela né l'attivazione della procedura prevista dall'art. 148 c.d.A.; il rimedio invocato era fondato su ricostruzioni fattuali nuove e generiche non dedotte in sede d'appello. Sul secondo motivo la nullità dell'avvertimento a congiunto è di natura relativa e doveva essere eccepita tempestivamente dall'interessato, pena la decadenza; dunque la censura è tardiva. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico: la valutazione della prova è devoluta al giudice del merito e il ricorrente non ha dimostrato che, espungendo gli elementi contestati, il convincimento probatorio sarebbe venuto meno. Il quarto motivo è infondato perché la richiesta di attenuanti generiche non specificava elementi concreti; il diniego è adeguatamente motivato per mancanza di elementi positivi. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 148 Codice delle Assicurazioni (comma 2-bis)
Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.
La Corte ha ritenuto che il comma 2-bis dilata i termini per la compagnia solo se questa ha effettivamente attivato la procedura prevista, ha comunicato al danneggiato e all'IVASS le determinazioni e, se del caso, ha presentato querela nei termini; in assenza di prova che la compagnia abbia svolto tali adempimenti, la norma non opera e resta fermo il termine ordinario per la querela previsto dall'art. 124 c.p.
La decorrenza del termine di querela coincide con la conoscenza certa del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; chi deduce la tardività ha l'onere di provarla. La Corte ha ritenuto mancata la prova della tardività da parte del ricorrente.
art. 199 c.p.p. (testimonianza dei congiunti)
L'omissione dell'avvertimento ai prossimi congiunti costituisce una nullità relativa della testimonianza che deve essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e, comunque, entro i termini previsti dall'art. 181 c.p.p.; la mancata tempestiva eccezione comporta decadenza.
art. 181 c.p.p. (tempi per le nullità)
Richiamato per sottolineare che la nullità relativa della testimonianza va proposta tempestivamente secondo i termini di legge; la Corte ha ritenuto decaduta la censura per tardività.
art. 616 c.p.p. (conseguenze della declaratoria di inammissibilità)
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende; nella specie è stata applicata la misura di euro 3.000.
Massime di principio
- La decorrenza del termine per la querela è disciplinata dall'art. 124 c.p.; l'eccezione di tardività grava su chi la deduce, il quale deve provare il difetto di tempestività e non può fondarla su ricostruzioni fattuali nuove in cassazione.
- L'art. 148 c.d.A. (comma 2-bis) sospende e proroga termini solo se la compagnia abbia effettivamente attivato la procedura di approfondimento e abbia comunicato all'interessato e all'IVASS le determinazioni richieste; in assenza di prova di tali comunicazioni la norma non si applica.
- La mancata comunicazione all'avente diritto da parte della compagnia di assicurazioni impedisce di far decorrere termini speciali a carico del danneggiato: senza prova documentale dell'attivazione della procedura si conserva il termine ordinario per la querela.
- L'omissione dell'avvertimento ai congiunti-testimoni è una nullità relativa: deve essere eccepita immediatamente o si perde la facoltà di impugnazione (decadenza).
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito della valutazione della prova: deve essere dimostrato in modo specifico e concreto come l'eliminazione di elementi istruttori inciderebbe sul giudizio di colpevolezza (c.d. prova di resistenza); censure generiche sulla fragilità della motivazione sono inammissibili.
- Le richieste di attenuanti generiche devono indicare elementi concreti che giustifichino la richiesta; in mancanza il diniego può essere adeguatamente motivato richiamando l'assenza di elementi positivi.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle Ammende; chi propone ricorso infondato può essere sanzionato economicamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8082/2022 del 07/03/2022
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8086/2022 del 07/03/2022
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8087/2022 del 07/03/2022
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8088/2022 del 07/03/2022
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8089/2022 del 07/03/2022
- Sentenza penale · 7 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8091/2022 del 07/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →