Cassazione Penale, Sentenza n. 41393/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha negato la concessione di misure alternative (affidamento in prova ai servizi sociali o detenzione domiciliare ex art. 47-ter L. 26/7/1975, n. 354). Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e difetto/illogicità di motivazione nella valutazione dei presupposti per la detenzione domiciliare; (ii) motivazione arbitraria e manifestamente incoerente per aver considerato esclusivamente il rischio di recidiva, senza valorizzare il lungo periodo di condotta positiva e la collaborazione con la giustizia iniziata nel 2012, nonché l'impatto negativo del richiamo a un parere negativo della D.N.A. (riferito al "principio di ravvedimento" ai sensi dell'art. 16-nonies DL 15/1/1991 n.8) invece che alla disciplina di cui all'art. 47-ter Ord. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse correttamente valutato e motivato il diniego delle misure alternative: pur riconoscendo la collaborazione del ricorrente dal 2012, il Tribunale ha dato rilevanza decisiva alla recente commissione di un grave reato (tentata estorsione con diffusione di foto intime), alla revoca del programma di protezione (aprile 2024), alla significativa biografia criminale e all'assenza di una rete familiare di supporto. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare il fallimento del percorso rieducativo e il rischio di reiterazione, giustificando il diniego. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e annotazione ex art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 47-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354
Norma sulle misure alternative alla detenzione (detenzione domiciliare). La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato i presupposti per la concessione, valutando la pericolosità, la condotta recente e la rete di supporto.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Capitoli di doglianza invocati dal ricorrente (violazione di legge e motivazione). La Corte ha valutato che non sussistono vizi di diritto né insufficienti o contraddittorie motivazioni riconducibili a tali lettere.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento posto dalla difesa sul requisito della motivazione del provvedimento. La Cassazione ha ritenuto la motivazione del Tribunale esaustiva e coerente con i principi di diritto.
art. 16-nonies, comma terzo, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (conv. L. 15 marzo 1991, n. 82)
Normativa collegata al "principio di ravvedimento" richiamata nel parere della D.N.A.; la difesa contestava l'uso di tale parametro anziché quello proprio dell'art. 47-ter; la Corte ha ritenuto irrilevante, non essendo dimostrato alcun vizio derivante dall'acquisizione del parere.
Richiamato in riferimento al fatto recente per cui il ricorrente ha patteggiato e ricevuto una condanna di due anni; la Corte ha tratto dalla commissione del reato un elemento decisivo per valutare la mancata rieducazione.
art. 52, comma 1, decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196
Norma sul trattamento dei dati personali; la Corte ha disposto l'annotazione prevista, in presenza delle condizioni per la protezione dei dati del condannato.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti in sede di legittimità: un ricorso che si limiti a una rivalutazione fattuale degli elementi già esaminati dal giudice di merito è destinato al rigetto.
- Per la concessione di misure alternative si valuta complessivamente la condotta del condannato: rilevano sia i periodi prolungati di buona condotta e la collaborazione con la giustizia, sia i fatti recenti e gravi che possono dimostrare un fallimento del percorso rieducativo.
- La presenza di una recente condotta delittuosa, la revoca di misure di protezione e una significativa pregressa biografia criminale possono legittimamente prevalere nel bilanciamento e giustificare il diniego delle misure alternative.
- La mancata acquisizione o l'acquisizione di un parere (es. D.N.A.) non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento: bisogna dimostrare specificamente come tale acquisizione abbia indebitamente condizionato o viziato la decisione.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare precise violazioni di diritto o carenze logiche nella motivazione del giudice di merito; critiche generiche o richieste di nuovo esame del merito sono inammissibili o infondate.
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