Cassazione Civile, Ordinanza n. 01374/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione impugnata è quindi rimasta ferma, con conferma della rideterminazione del credito dovuto operata dalla Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (affittante)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di azienda concluso il 9 luglio 2010 avente ad oggetto un impianto di escavazione e frantumazione di materiali laterizi. Al momento dell'inventario erano presenti inerti nel piazzale, stimati in euro 88.471,18, che l'affittuaria avrebbe potuto usare e vendere con conguaglio alla retrocessione. Risolto il contratto il 15 febbraio 2011, la società affittante otteneva due decreti ingiuntivi per fatture insolute relative al rapporto. L'affittuaria proponeva opposizione eccependo, tra l'altro, l'abusivo frazionamento del credito, la compensazione di parte del debito con un credito che essa vantava verso terzi e l'insussistenza del debito relativo alla fattura per gli inerti, sostenendo di averli restituiti. Il Tribunale accoglieva in parte l'opposizione; in appello la società affittante contestava la ricostruzione della compensazione e la società affittuaria insisteva anche sul frazionamento e sulla prova della riconsegna degli inerti. La Corte d'appello riduceva l'importo dovuto ma confermava il resto. In cassazione la società affittuaria deduceva quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e 633 c.p.c. per avere la Corte ritenuto giustificato il frazionamento del credito, mentre entrambi i crediti monitori derivavano dal medesimo rapporto di affitto; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte fondato la decisione su una lettera del 10 dicembre 2011 contestata e non provata dalla controparte, con erronea distribuzione dell'onere della prova sulla cessione/retrocessione dei crediti; 3) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per asserita motivazione contraddittoria sulla mancata prova della riconsegna degli inerti e sulla valutazione della testimonianza; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere considerato alcune risultanze documentali. La Cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili: sul primo ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'ammissibilità della tutela frazionata solo se vi sia un interesse oggettivamente valutabile e ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sull'esistenza di fatti costitutivi diversi e sull'interesse ad ottenere l'immediata esecutività di almeno una parte del credito; sul secondo ha rilevato che si trattava di censura sulla mera valutazione di merito della prova, non convertibile in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; sul terzo ha escluso qualsiasi contraddizione logica, poiché il teste aveva confermato materiali e misure ma non la restituzione; sul quarto ha osservato che il motivo mirava a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di correttezza e buona fede nella valutazione dell'asserito frazionamento del credito; la Corte ne esclude la violazione.
Richiamato come norma di esecuzione del contratto secondo buona fede; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
Richiamato in relazione al procedimento monitorio; la Corte ritiene legittima la richiesta separata dei decreti ingiuntivi in presenza di diverse basi fattuali e di un interesse alla tutela frazionata.
La dedotta violazione è ritenuta inammissibile perché la censura mira in realtà a contestare la valutazione di merito delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando ciò non è consentito; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che il giudice d'appello abbia erroneamente distribuito l'onere probatorio in modo sindacabile in cassazione nel caso concreto.
La censura di nullità della sentenza per motivazione contraddittoria è respinta perché non vi è alcuna insanabile inconciliabilità logica nella motivazione della Corte d'appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte reputa i motivi in parte solo apparenti e in parte diretti a sollecitare un riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta nullità non sussisteva e la doglianza era sostanzialmente di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è escluso perché il motivo tendeva a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non il rilievo di un fatto decisivo effettivamente trascurato.
Richiamato come base della declaratoria di inammissibilità del primo motivo, perché la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato per spiegare l'interesse del creditore a frammentare la domanda monitoria, al fine di ottenere la provvisoria esecutorietà su una parte del credito documentalmente provata.
Richiamato nel principio delle Sezioni Unite sulla necessità di provocare il contraddittorio quando il giudice intenda rilevare d'ufficio il possibile abuso del frazionamento.
Richiamato nel principio delle Sezioni Unite quale sede processuale per sollevare la questione del frazionamento e consentire alle parti difese adeguate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico spese di giustizia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato anche in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, che non consente la revisione del merito.
Massime di principio
- Le domande creditorie relative a diversi e distinti diritti, ancorché inserite nel medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte separatamente se si fondano su fatti costitutivi diversi oppure se il creditore dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, come l'esigenza di ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per la sola parte documentalmente provata.
- Il divieto di frazionamento del credito non opera quando la segmentazione della pretesa sia giustificata da un interesse processuale apprezzabile e non determini indebita duplicazione dell'accertamento sul medesimo fatto costitutivo.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una semplice contestazione della valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; la violazione è configurabile solo nei ristretti casi in cui il giudice attribuisca alla prova un valore normativamente diverso da quello previsto.
- Il vizio di motivazione o l'omesso esame di un fatto decisivo non consentono alla Corte di cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti o nella selezione del materiale probatorio, essendo ammissibile solo la denuncia dell'effettiva obliterazione di un fatto storico decisivo.
- Non è contraddittoria la motivazione che attribuisca attendibilità a una testimonianza solo in relazione ad alcuni dati fattuali, senza estenderla automaticamente ad altri fatti diversi e non dichiarati dal teste.
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