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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37846/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 nei confronti di un contribuente che svolgeva attività di servizi di pulizia, per omessi ricavi/compensi dichiarati e per operazioni imponibili non indicate, con conseguente recupero di IRPEF, IRAP, IVA e contributi. Il contribuente impugnava l’atto e l’Ufficio, rilevate alcune duplicazioni, emetteva autotutela parziale. In primo grado la CTP dichiarava la cessazione parziale della materia del contendere e accoglieva in parte il ricorso, rideterminando il reddito in misura inferiore e riconoscendo forfettariamente costi di produzione in applicazione del principio di capacità contributiva. In appello principale il contribuente insisteva, mentre in appello incidentale l’Ufficio censurava la decisione per ultrapetizione, sostenendo che il contribuente non aveva mai chiesto il riconoscimento dei costi. La Cassazione è investita dell’unico motivo dell’Agenzia, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere i giudici di merito attribuito d’ufficio la deduzione dei costi in assenza di domanda e fuori dai presupposti dell’accertamento induttivo puro o d’ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle entrate. Ha rilevato che dall’atto introduttivo del giudizio non risultava alcuna deduzione, neppure implicita, in ordine all’illegittimità dell’avviso per mancata considerazione dei costi, né una domanda subordinata di riconoscimento degli stessi. Ha quindi ravvisato il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. e ha ribadito che, nell’accertamento analitico o analitico-presuntivo, i costi non sono riconoscibili in modo forfettario: il contribuente deve allegarne e provarne i presupposti, inclusa l’inerenza e la deducibilità, mentre la riduzione forfettaria è ammessa solo nell’accertamento induttivo puro o d’ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, affinché ridetermini l’effettiva pretesa tributaria attenendosi a tali principi e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata come base dell’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio; il tipo di accertamento così effettuato non consente, di per sé, il riconoscimento forfettario dei costi senza specifica allegazione e prova del contribuente.

  • art. 8-bis, comma 4-bis, d.P.R. n. 322 del 1998

    Richiamato come fonte del controllo sugli elenchi clienti/fornitori da cui erano emerse ulteriori operazioni imponibili non dichiarate.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte lo applica nel senso che il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; il riconoscimento dei costi non richiesti dal contribuente integra ultrapetizione.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato il principio di capacità contributiva, ma la Corte chiarisce che esso non autorizza il giudice a riconoscere d’ufficio costi forfettari fuori dai limiti processuali e probatori previsti.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    È indicato come ipotesi di accertamento induttivo puro, nel quale può operare il riconoscimento meramente induttivo dei costi normalmente sostenuti.

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    È indicato come ipotesi di accertamento d’ufficio, anch’essa compatibile con una deduzione forfettaria dei costi di produzione.

  • art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986

    La Corte osserva che le limitazioni in tema di prova di costi e oneri non trovano applicazione nelle ipotesi di accertamento induttivo puro o d’ufficio, ma disciplinano la diversa situazione in cui una dichiarazione, sebbene infedele, esista.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudice non può riconoscere d’ufficio costi di produzione mai allegati dal contribuente, perché ciò integra ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.
  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa, ma il contribuente che intenda opporre costi deducibili deve almeno allegarne i presupposti e poi provarne esistenza, inerenza e deducibilità.
  • La deduzione forfettaria dei costi è ammissibile solo nelle forme di accertamento induttivo puro o d’ufficio; nell’accertamento analitico o analitico-presuntivo il riconoscimento dei costi richiede prova specifica da parte del contribuente.
  • Il principio di capacità contributiva impone di tassare il reddito netto, ma non consente di prescindere dalle regole processuali sull’oggetto della domanda né dall’onere di allegazione e prova dei costi.
  • Quando l’Ufficio rettifica componenti attive sulla base di dati esterni o contabili, senza ricorrere agli schemi di accertamento induttivo puro o d’ufficio, non è legittimo operare automaticamente decurtazioni forfettarie dei ricavi per costi non dimostrati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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