Cassazione Civile, Ordinanza n. 07770/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un furto di alcolici avvenuto in un deposito fiscale gestito dalla società. L'Ufficio tecnico di finanza emetteva avviso di pagamento per l'accisa sul quantitativo ritenuto mancante; una parte dell'importo veniva versata dalla società e una parte dal fideiussore assicurativo. La società impugnava l'avviso sostenendo che l'accisa non fosse dovuta, perché il furto aveva riguardato solo un serbatoio e gli ulteriori ammanchi rientravano nei cali naturali e tecnici. Il Tribunale accoglieva solo in parte, negando l'applicazione della sopravvenuta disciplina di favore. La Corte d'appello riformava la decisione, applicando l'art. 59 L. 342/2000 e ritenendo non dovuta l'accisa anche sul prodotto sottratto. In cassazione l'Amministrazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.lgs. 504/1995 e dell'art. 59 L. 342/2000, sostenendo che l'abbuono dell'imposta opera solo per perdita o distruzione del prodotto per caso fortuito o forza maggiore, non per la sottrazione derivante da furto o rapina; la nozione di perdita va intesa come dispersione e non come sottrazione, con conseguente irrilevanza del furto ai fini dell'inesigibilità dell'accisa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria. Ha affermato che, in materia di accise, l'art. 4, comma 1, d.lgs. 504/1995, anche alla luce dell'art. 22-ter del d.l. 693/1989, si riferisce alla perdita come dispersione e non alla sottrazione del prodotto; pertanto il furto non integra causa di abbuono o inesigibilità dell'imposta, perché non impedisce in assoluto l'immissione del bene nel circuito commerciale. Ha inoltre ritenuto che la disciplina sopravvenuta dell'art. 59 L. 342/2000 abbia ampliato i profili soggettivi ma non quelli oggettivi della fattispecie. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
L'abbuono dell'accisa è concesso solo se il soggetto obbligato prova che la perdita o distruzione dei prodotti in regime sospensivo è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore; la "perdita" va letta come dispersione e non come sottrazione.
art. 22-ter, comma 1, d.l. 31 ottobre 1989, n. 693
È richiamato come norma interpretativa delle previgenti disposizioni e viene utilizzato per chiarire che la perdita riguarda la dispersione; i fatti imputabili a terzi o a colpa grave del soggetto sono equiparati al caso fortuito o alla forza maggiore nei limiti della dispersione/distruzione.
art. 59 L. 21 novembre 2000, n. 342
La disciplina sopravvenuta ha ampliato i profili soggettivi delle esimenti ma ha lasciato immutati i profili oggettivi; non rende abbuonabile la sottrazione per furto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.
È stato disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del fideiussore.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- In materia di accise su prodotti detenuti in regime sospensivo, l'abbuono dell'imposta presuppone la prova che il bene sia andato disperso o distrutto per caso fortuito o forza maggiore; non basta la mera sottrazione del prodotto dal deposito.
- La nozione di "perdita" rilevante ai fini dell'abbuono va intesa in senso oggettivo come dispersione materiale del prodotto, poiché solo questa impedisce l'immissione nel consumo; il furto determina invece uno spossessamento che non esclude, di per sé, la successiva circolazione del bene.
- La disciplina sopravvenuta in tema di esimenti sulle accise può incidere sui profili soggettivi della responsabilità, ma non muta i requisiti oggettivi della fattispecie se il legislatore non interviene espressamente su di essi.
- Il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa resta gravato da una responsabilità oggettiva/di posizione per la custodia del prodotto in sospensione, potendo liberarsene solo fornendo la prova rigorosa della dispersione o distruzione nei casi previsti dalla legge.
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