Cassazione Civile, Ordinanza n. 00765/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda origina da un avviso di accertamento fondato su indagini finanziarie, con cui l’Ufficio ha contestato a un contribuente l’omessa dichiarazione di ricavi per 47.350 euro, corrispondenti a versamenti bancari ritenuti privi di giustificazione nell’anno 2006, con conseguenti riprese IRPEF, addizionali e sanzioni. Il contribuente ha impugnato l’atto e ha ottenuto ragione in primo grado; in appello, però, la CTR ha accolto il gravame dell’Amministrazione, ritenendo non fornita una prova analitica idonea a superare la presunzione di imponibilità dei versamenti bancari. In cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando l’omesso esame di fatti decisivi e controversi: in particolare, che egli avrebbe percepito solo redditi da lavoro dipendente e quindi non sarebbe stato tenuto a presentare dichiarazione IRPEF per il 2006, e che i versamenti contestati sarebbero stati giustificati da donazioni ricevute in occasione del matrimonio e da un versamento della madre destinato all’acquisto di una casa. Ha anche formulato domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che le circostanze invocate dal ricorrente erano state in realtà già considerate dalla CTR, la quale aveva dato rilievo sia al reddito di lavoro dipendente percepito, sia all’esistenza di versamenti bancari per 47.350 euro non assistiti da idonea giustificazione. Secondo la Corte, il fatto dedotto non era stato omesso e comunque non era decisivo, perché la CTR aveva fondato la propria decisione sulla presunzione di ricavi non dichiarati derivante dalle indagini finanziarie e sull’insufficienza della prova contraria offerta dal contribuente. La doglianza è stata inoltre giudicata inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; non sono state liquidate spese, poiché l’Agenzia si era limitata a costituirsi senza svolgere difese; è rimasta travolta la domanda ex art. 96 c.p.c.; è stata infine attestata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio denunciabile è l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso; non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973
Le risultanze dei conti correnti bancari legittimano la presunzione relativa di ricavi/compensi non dichiarati; l’onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve fornire giustificazioni analitiche per ciascun versamento.
La domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata presuppone la soccombenza della parte contro cui è proposta; il suo esame resta travolto dal rigetto del ricorso principale.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1-quater.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto l’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nell’accertamento tributario fondato su indagini bancarie, i versamenti rinvenuti sui conti correnti del contribuente costituiscono base sufficiente per la presunzione legale relativa di redditi non dichiarati, fermo restando l’onere del contribuente di fornire una prova contraria specifica e analitica per ogni singola movimentazione.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando il fatto risulti già considerato dalla sentenza impugnata o quando la censura miri in realtà a contestare il giudizio di merito sulla sufficienza della prova.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle giustificazioni fornite dalla parte, se la censura si risolve nella richiesta di un diverso apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- La prova contraria offerta dal contribuente, per superare la presunzione derivante dalle indagini finanziarie, deve essere concreta, specifica e riferita alle singole operazioni contestate; affermazioni generiche o non documentalmente riscontrate non sono sufficienti.
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