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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36891/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'appello contro il diniego di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il difensore ha censurato la motivazione come manifestamente illogica, sostenendo che non erano state valorizzate come elementi di novità l'assoluzione dal delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e la chiusura al 2018 della contestazione associativa, nonché il cosiddetto "tempo silente" dal compimento dei fatti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che il reato per cui l'imputato è ancora responsabile è quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, per il quale opera una presunzione relativa di pericolosità e di inadeguatezza delle misure diverse dalla custodia in carcere. Tale presunzione non è stata vinta: non sono stati prodotti elementi positivi di novità idonei a far ritenere attenuate le esigenze cautelari; il tempo trascorso dalla commissione dei reati (tempo silente) non modifica automaticamente la prognosi di pericolosità ai fini della sostituzione della misura, atteso che l'art. 299 c.p.p. rileva il tempo decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e non il solo tempo intercorso dai fatti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'assoluzione dall'associazione di tipo mafioso non comporta automaticamente la caduta delle esigenze cautelari connesse ad altri reati; il giudice valuta la pericolosità in relazione al quadro fattuale concreto e residuo.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Il delitto di traffico illecito di sostanze stupefacenti comporta la presunzione relativa di pericolosità e l'inadeguatezza delle misure alternative al carcere, presunzione che può essere superata solo mediante elementi positivi di novità che attenuino le esigenze cautelari.

  • art. 292 comma 1 lettera c) cod. proc. pen.

    Il decorso del tempo dalla commissione del reato è rilevante nella valutazione dell'applicazione della misura cautelare iniziale, ma tale valutazione assume funzioni e momento decisionale diverso rispetto ai procedimenti di revoca o sostituzione.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, l'elemento temporale significativo è il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura; il mero 'tempo silente' dalla commissione del reato non è di per sé sufficiente a modificare la prognosi di pericolosità senza ulteriori elementi nuovi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può implicare l'applicazione di sanzioni pecuniarie stabilite dalla normativa.

  • art. 94, comma I-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.

    Previsioni procedurali inerenti agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione, qui richiamate per l'esecuzione degli obblighi formali derivanti dalla pronuncia.

Massime di principio

  • L'assoluzione da una contestazione associativa non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari relative a diversi reati: il giudice valuta il quadro complessivo e la concreta partecipazione dell'imputato ai fatti.
  • Per i reati previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/1990 opera una presunzione relativa di pericolosità e di inadeguatezza delle misure non detentive; spetta al ricorrente dimostrare elementi positivi e nuovi che possano superare tale presunzione.
  • Nel giudizio di revoca o sostituzione della misura (art. 299 c.p.p.) il 'tempo silente' dalla commissione del reato non è di per sé decisivo: rileva più concretamente il tempo dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e la presenza di fatti sopravvenuti che attenuino le esigenze cautelari.
  • Le censure di manifesta illogicità della motivazione devono essere fondate su profili specifici e dimostrabili; osservazioni meramente assertive non sono idonee a fondare il ricorso per cassazione.
  • Chi propone ricorso inammissibile rischia la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie: è importante valutare preventivamente la fondatezza degli argomenti e produrre nuovi elementi probatori o fatti sopravvenuti che giustifichino la richiesta di attenuazione della misura.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare servono elementi concreti e attuali (es. mutamento delle condizioni personali, misure di controllo alternative efficaci, prove di riabilitazione) idonei a convincere il giudice del venir meno o dell'attenuazione delle esigenze cautelari.

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