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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46726/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contesta la qualificazione giuridica del fatto al capo b). L'imputato era al timone dell'imbarcazione "Bibi Blue" che il 23/07/2022 urtò violentemente la vela "Vahiné", causando due decessi e plurime lesioni. In primo grado, su richiesta concorde delle parti, era stato applicato il patteggiamento con pena sospesa di 2 anni per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e per il reato previsto dall'art. 1123 cod. nav. Il Procuratore generale sostenne che, sulla base della perizia, i danni alla "Vahiné" erano tali da renderla "non più in grado di galleggiare regolarmente" e quindi il fatto doveva essere ricondotto al più grave reato di naufragio previsto dagli artt. 428 e 449 c.p., con conseguente inammissibilità dell'istanza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto che la censura sulla errata qualificazione giuridica non fosse manifestamente fondata: il capo di imputazione descrive danni al timone, alla leva di controllo, alla strumentazione e ad elementi strutturali, ma tali descrizioni non consentono, con immediata evidenza e senza margini di opinabilità, di ritenere che l'imbarcazione fosse resa incapace di galleggiare regolarmente (naufragio). Il fatto che la barca sia stata trainata in porto a scopo cautelare dai Vigili del fuoco non prova automaticamente l'esistenza del naufragio. Pertanto il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità e la sentenza di applicazione della pena resta confermata.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Reato di omicidio colposo contestato al capo a); la sentenza di patteggiamento ha applicato la pena anche per questa fattispecie.

  • art. 1123 cod. nav.

    danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio

    Norma invocata al capo b) come tutela della "sicurezza della navigazione"; la Corte ha ritenuto che la descrizione dei danni nel capo di imputazione rientrasse nell'ambito operativo di questa disposizione e non mostrasse, in modo manifesto e privo di dubbi, la sussistenza del più grave naufragio.

  • art. 428 e art. 449 cod. pen.

    Norme che puniscono il naufragio con pericolo per la pubblica incolumità; la giurisprudenza consente di qualificare come naufragio anche il caso in cui il natante non sia affondato ma sia divenuto incapace di navigare regolarmente. Tuttavia la Corte ha ritenuto che tale qualificazione non emergesse con immediatezza dal capo di imputazione nel caso concreto.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) effettivamente utilizzato nel processo di merito.

  • art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.

    Prevede l'impugnazione in Cassazione, da parte delle parti legittimate, delle sentenze di patteggiamento per errata qualificazione del fatto; la Corte ricorda che tale rimedio è ammesso solo per errori manifesti, cioè qualificazioni giuridiche palesemente eccentriche rispetto al contenuto del capo di imputazione.

  • Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 1972)

    Richiamato nella ricostruzione delle condotte colpose (navigazione con cattivi assetti, velocità e mancata precedenza) che avrebbero determinato la collisione.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione è ammesso solo se l'errore è manifesto: cioè immediatamente e indiscutibilmente evidente dal capo di imputazione e dalla motivazione.
  • La qualificazione del danno a natante come "naufragio" (artt. 428, 449 c.p.) può sussistere anche senza sommersione, quando l'imbarcazione risulti incapace di galleggiare regolarmente e quindi inutilizzabile per la navigazione; tuttavia tale conclusione deve emergere chiaramente dagli atti per poter escludere l'applicazione di norme meno gravi.
  • La semplice operazione di traino in porto a scopo cautelare o il fatto che il motore sia stato disattivato dai soccorritori non costituiscono, di per sé, prova definitiva dell'esistenza del naufragio.
  • La distinzione tra reato a tutela della "sicurezza della navigazione" (art. 1123 cod. nav.) e reato a tutela della "pubblica incolumità" (art. 449 c.p.) è centrale: la scelta della qualificazione dipende dalla gravità dell'evento e dall'incidenza sui destini del natante.
  • Le parti che concordano il patteggiamento devono porre attenzione alla corretta qualificazione giuridica perché un errore non manifesto non sarà facilmente rettificabile in sede di legittimità.
  • Per i danneggiati/parti civili: l'idoneità della qualificazione del fatto influisce anche sulla determinazione del danno risarcibile; tuttavia l'impugnazione della qualificazione è difficilmente accolta se non vi è chiarezza documentale e peritale inequivocabile.

Testo integrale

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