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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41660/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva riformato la decisione del Giudice di pace favorevole all’opposizione proposta avverso la sanzione accessoria della sospensione della patente ex art. 189, comma 7, c.d.s. Nel ricorso ha articolato tre motivi: il primo sosteneva, in modo ritenuto generico e non documentato, che in mancanza di querela dei danneggiati l’incidente dovesse essere considerato come danno alle sole cose; il secondo contestava il computo del periodo di sospensione, ma senza chiarire se il periodo che il Tribunale aveva eventualmente escluso dal computo, perché comprendente un permesso di guida in determinate fasce orarie, fosse stato o meno già conteggiato; il terzo motivo riguardava le spese di lite, ma la Corte rileva che il giudice di merito aveva applicato il criterio della soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili: i primi due perché generici, non adeguatamente argomentati e, quanto al primo, anche manifestamente infondato; il terzo perché non scalfiva la statuizione sulle spese, adottata secondo il criterio della soccombenza. È stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché la prefettura è rimasta intimata e non costituita.

Norme richiamate

  • art. 189, comma 7, c.d.s.

    sospensione patente ex art. 189, comma 7, cds

    la sentenza di merito oggetto di ricorso riguardava la sanzione accessoria della sospensione della patente prevista da tale disposizione, senza che la Cassazione entrasse nel merito della sua applicazione sostanziale

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore e la trattazione del ricorso

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamato quale base del procedimento di adunanza in camera di consiglio e della proposta di inammissibilità formulata dal relatore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente, quando ne ricorrono i presupposti processuali, il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • criterio della soccombenza

    la Corte osserva che il giudice di merito aveva liquidato le spese in base a questo criterio, sicché la censura sul punto era inammissibile

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici, autosufficienti e adeguatamente argomentati; censure generiche o prive di supporto documentale sono inammissibili.
  • La critica al computo di un periodo di sospensione o di altra durata sanzionatoria deve indicare in modo chiaro quale tratto sia stato effettivamente escluso o incluso dal giudice di merito e perché ciò integri un errore di diritto o di motivazione.
  • La censura sulle spese di lite è inammissibile quando la decisione impugnata abbia applicato il criterio della soccombenza e il ricorrente non evidenzi uno specifico errore nella regolazione delle spese.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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