Cassazione Civile, Ordinanza n. 10123/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto d'azienda per la gestione di un bar/discoteca, concluso per un anno tra una società affittuaria e la società concedente. Prima della scadenza, il socio della concedente sostituì la serratura e si impossessò del locale, dando origine anche a vicende penali. In sede civile, la società affittuaria chiese la risoluzione del contratto per inadempimento; inoltre la società e alcune persone fisiche allegarono l'esistenza di un precedente accordo orale di cessione di quote sociali, sostenendo di aver versato al socio somme rilevanti a titolo di corrispettivo e chiedendone la restituzione per inadempimento della promessa, o in subordine per ripetizione di indebito. In appello furono riproposte le domande non accolte, ma la Corte territoriale le rigettò. In cassazione i ricorrenti dedussero: ultrapetizione e omessa pronuncia sulla prova testimoniale del preliminare; motivazione apparente e omesso esame delle prove documentali sui pagamenti; violazione delle regole sulle copie documentali; utilizzo di una controscrittura asseritamente mai introdotta; errata applicazione dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova; omessa pronuncia sulla ripetizione d'indebito proposta da una delle attrici; ultrapetizione sulla domanda di restituzione di una caparra. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso globalmente inammissibile: ha rilevato innanzitutto una grave lacunosità nell'esposizione dei fatti, idonea a violare l'art. 366, n. 3, c.p.c.; poi ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i singoli motivi, osservando in sintesi che le censure miravano a una rivalutazione del merito, erano generiche o mancavano della necessaria specificità e localizzazione degli atti; ha inoltre affermato che la pronuncia sulla ripetizione d'indebito della parte interessata era comunque esistente, sebbene implicita, e che non vi era ultrapetizione nel rilievo della mancata prova della funzione di garanzia di alcuni assegni. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha considerato decisivo il difetto di specificità dell'esposizione dei fatti e, comunque, ha reputato inammissibili o infondati tutti i nove motivi: il primo per mancata trascrizione e localizzazione dell'eccezione, il secondo per difetto d'interesse, il terzo e il quarto perché volti a una rivalutazione del merito, il quinto per genericità, il sesto e l'ottavo per genericità e improprio uso della doglianza sull'art. 2697 c.c., il settimo perché la domanda era stata implicitamente rigettata, il nono perché la valutazione sulla natura di garanzia della dazione di assegni poteva essere compiuta d'ufficio dal giudice di merito e non integrava ultrapetizione. È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali; la sua mancanza rende il ricorso inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
è necessario indicare e trascrivere specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, con precisa localizzazione processuale.
il vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia può essere dedotto solo in presenza di una reale deviazione rispetto al petitum o una mancata decisione sul devoluto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente è denunciabile solo nei ristretti limiti tracciati dalle Sezioni Unite; non basta dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
art. 111, comma 6, Cost.
la sentenza deve essere motivata, ma il sindacato di legittimità non può tradursi in rivalutazione del merito.
la censura sulle copie documentali richiede specifica allegazione e non può essere proposta in modo generico.
non è consentito censurare in cassazione una valutazione di merito se non nei limiti del vizio di violazione di legge effettivamente dedotto.
le eccezioni e le difese devono essere proposte tempestivamente; il richiamo a un documento nuovo va accompagnato da specifica indicazione del suo ingresso nel processo.
la ripetizione dell'indebito presuppone la prova del pagamento e dell'assenza di causa debendi; la violazione dell'articolo non può essere invocata per ottenere una rivalutazione del fatto.
la censura sul riparto dell'onere della prova è ammissibile solo se si contesta la regola giuridica di distribuzione dell'onere, non la valutazione delle prove da parte del giudice.
manca interesse a una censura quando la questione è comunque irrilevante per effetto di una statuizione ormai definitiva.
art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
la produzione di documenti e la controscrittura possono essere valutate nel termine assegnato per le memorie istruttorie, anche a fini di prova contraria.
la prova testimoniale su un contratto di valore eccedente il limite legale è inammissibile se tempestivamente eccepito.
la Corte ha escluso che l'eccezione avversaria riguardasse realmente il difetto di forma scritta, valorizzando invece il limite di ammissibilità della prova testimoniale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, l'esposizione dei fatti deve essere completa e intelligibile: se la vicenda sostanziale e processuale non è ricostruibile con immediatezza, il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c.
- Le censure di violazione di legge non possono essere usate per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, che restano riservate al giudice di merito.
- Per dedurre utilmente un vizio di omessa pronuncia, ultrapetizione o errore sulla prova è necessario riportare con specificità il contenuto degli atti rilevanti e localizzarli nel processo; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- La ripetizione dell'indebito richiede la prova del pagamento e dell'assenza di una causa giustificativa: se il giudice di merito ritiene non provati tali presupposti, la censura in cassazione deve attaccare la regola giuridica applicata, non la valutazione delle emergenze istruttorie.
- La motivazione è apparente solo quando manca del tutto il nucleo argomentativo minimo richiesto; non è sufficiente che la parte ritenga insufficiente o erronea la lettura delle prove compiuta dal giudice.
- Quando una statuizione è comunque desumibile in modo implicito ma inequivoco dalla decisione, non ricorre omessa pronuncia in senso processuale.
- Il giudice di merito può desumere la funzione di garanzia di una dazione di denaro o di assegni dal complesso degli elementi processuali, senza che sia necessaria una specifica eccezione di parte, purché non venga alterato il petitum sostanziale.
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