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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22492/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro i fideiussori e garanti a prima richiesta di una società debitrice principale per il pagamento di un rilevante saldo di conto. L'opposizione al decreto era stata rigettata dal Tribunale di Roma, e la Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo provato il credito mediante una ricognizione di debito sottoscritta dalla debitrice principale e dai fideiussori, oltre a estratti conto e pattuizioni scritte relative a interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese. In cassazione i garanti hanno dedotto: 1) violazione delle norme processuali per la mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la conseguente impossibilità di articolare compiutamente le prove; 2) illegittima mancata ammissione della c.t.u. contabile; 3) violazione delle norme sostanziali e processuali in tema di prova del credito bancario, sostenendo che non fosse stata data prova scritta dei tassi ultralegali, delle commissioni e degli interessi anatocistici, e che la Corte territoriale avesse valorizzato documenti non idonei o incompleti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non aggrediva la specifica affermazione della Corte d'appello secondo cui i ricorrenti non avevano chiesto i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., limitandosi a prospettare la mera intenzione di chiederli. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la decisione di ammettere o meno la c.t.u. rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo astratto e perché non censurava la vera ratio decidendi, cioè l'esistenza della ricognizione di debito e il mancato assolvimento dell'onere di provare l'insussistenza del credito, onere che la Corte territoriale aveva posto a carico degli appellanti. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    termini di cui all’art. 183, co. 6

    La mancata richiesta dei termini, o comunque la mancata censura della relativa affermazione del giudice di merito, rende inammissibile la doglianza articolata in cassazione sulla loro mancata concessione.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 183 e 354 c.p.c. come parametro della censura processuale sulla nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 183 e 161 c.p.c. nella doglianza sulla nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura sulla motivazione o sulla mancata ammissione della c.t.u. è stata ritenuta inammissibile perché investe una valutazione di merito non sindacabile nei termini prospettati.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della doglianza sulla motivazione della mancata c.t.u., ma senza incidere sulla valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di dimostrare l'insussistenza del credito, una volta valorizzata la ricognizione di debito e il quadro documentale, è stato posto a carico degli appellanti; la doglianza che non si confronta con tale ratio è inammissibile.

  • art. 1832 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate in tema di prova del rapporto di conto corrente e degli estratti conto.

  • art. 1823 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate in tema di rapporti di conto corrente.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato nella censura relativa alla dedotta illegittimità degli interessi anatocistici.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nella censura relativa alla prova della pattuizione scritta dei tassi ultralegali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla valutazione delle prove documentali e contabili.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla valutazione delle prove documentali e contabili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura processuale che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni astratte o non decisive.
  • La mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la doglianza non evidenzia un vizio effettivamente riconducibile ai limiti del controllo di legittimità.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una ricognizione di debito e sulla mancata contestazione specifica di tale statuizione, il ricorrente deve aggredire proprio tale base decisionale; diversamente la censura è inammissibile.
  • Le doglianze sulla prova del saldo di conto, sugli interessi ultralegali, sulle commissioni e sull'anatocismo devono misurarsi con l'accertamento di merito relativo all'esistenza di pattuizioni scritte e al riparto dell'onere probatorio; una contestazione generica o meramente assertiva non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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