Cassazione Civile, Ordinanza n. 22492/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro i fideiussori e garanti a prima richiesta di una società debitrice principale per il pagamento di un rilevante saldo di conto. L'opposizione al decreto era stata rigettata dal Tribunale di Roma, e la Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo provato il credito mediante una ricognizione di debito sottoscritta dalla debitrice principale e dai fideiussori, oltre a estratti conto e pattuizioni scritte relative a interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese. In cassazione i garanti hanno dedotto: 1) violazione delle norme processuali per la mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la conseguente impossibilità di articolare compiutamente le prove; 2) illegittima mancata ammissione della c.t.u. contabile; 3) violazione delle norme sostanziali e processuali in tema di prova del credito bancario, sostenendo che non fosse stata data prova scritta dei tassi ultralegali, delle commissioni e degli interessi anatocistici, e che la Corte territoriale avesse valorizzato documenti non idonei o incompleti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non aggrediva la specifica affermazione della Corte d'appello secondo cui i ricorrenti non avevano chiesto i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., limitandosi a prospettare la mera intenzione di chiederli. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la decisione di ammettere o meno la c.t.u. rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo astratto e perché non censurava la vera ratio decidendi, cioè l'esistenza della ricognizione di debito e il mancato assolvimento dell'onere di provare l'insussistenza del credito, onere che la Corte territoriale aveva posto a carico degli appellanti. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termini di cui all’art. 183, co. 6
La mancata richiesta dei termini, o comunque la mancata censura della relativa affermazione del giudice di merito, rende inammissibile la doglianza articolata in cassazione sulla loro mancata concessione.
Richiamato insieme agli artt. 183 e 354 c.p.c. come parametro della censura processuale sulla nullità della sentenza di primo grado.
Richiamato insieme agli artt. 183 e 161 c.p.c. nella doglianza sulla nullità della sentenza di primo grado.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura sulla motivazione o sulla mancata ammissione della c.t.u. è stata ritenuta inammissibile perché investe una valutazione di merito non sindacabile nei termini prospettati.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro della doglianza sulla motivazione della mancata c.t.u., ma senza incidere sulla valutazione discrezionale del giudice di merito.
L'onere di dimostrare l'insussistenza del credito, una volta valorizzata la ricognizione di debito e il quadro documentale, è stato posto a carico degli appellanti; la doglianza che non si confronta con tale ratio è inammissibile.
Richiamato tra le norme invocate in tema di prova del rapporto di conto corrente e degli estratti conto.
Richiamato tra le norme invocate in tema di rapporti di conto corrente.
Richiamato nella censura relativa alla dedotta illegittimità degli interessi anatocistici.
Richiamato nella censura relativa alla prova della pattuizione scritta dei tassi ultralegali.
Richiamato nella doglianza sulla valutazione delle prove documentali e contabili.
Richiamato nella doglianza sulla valutazione delle prove documentali e contabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura processuale che non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni astratte o non decisive.
- La mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la doglianza non evidenzia un vizio effettivamente riconducibile ai limiti del controllo di legittimità.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una ricognizione di debito e sulla mancata contestazione specifica di tale statuizione, il ricorrente deve aggredire proprio tale base decisionale; diversamente la censura è inammissibile.
- Le doglianze sulla prova del saldo di conto, sugli interessi ultralegali, sulle commissioni e sull'anatocismo devono misurarsi con l'accertamento di merito relativo all'esistenza di pattuizioni scritte e al riparto dell'onere probatorio; una contestazione generica o meramente assertiva non supera il vaglio di ammissibilità.
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