Cassazione Civile, Ordinanza n. 05015/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, ai fini IRES per l’anno d’imposta 2008, un maggior reddito ritenuto non dichiarato. L’Ufficio ha contestato che la società avesse emesso fatture di vendita di materiale metallico per un peso complessivo inferiore a quello effettivo, come risultante dalle note di pesatura. La contribuente ha sostenuto che la differenza fosse dovuta a calo ponderale fisiologico per ossidazione del materiale e che tale scarto fosse previsto dagli usi commerciali locali, richiamando la raccolta usi della Camera di Commercio di Brescia e una tabella riepilogativa delle fatture emesse. Ha inoltre dedotto che i documenti contabili e il confronto tra acquisti e vendite dimostrassero la corrispondenza dei materiali e che fosse rilevante un atto di adesione concluso con l’acquirente di riferimento, nonché il contenuto di segnalazioni e osservazioni rese nell’ambito del procedimento amministrativo. Con i cinque motivi di ricorso per cassazione ha denunciato: violazione degli artt. 1 e 9 preleggi e della l. 580/1993 per mancata considerazione degli usi; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi relativi alla corrispondenza fra materiali acquistati e venduti; omesso esame della segnalazione e degli atti dell’acquirente; violazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 per mancata acquisizione dell’atto di adesione prodotto solo per estratto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi, ritenendoli fondati. Ha affermato che gli usi normativi, ove provati e applicabili, rientrano tra le fonti del diritto e il giudice deve applicarli, mentre l’onere di provarne l’esistenza grava sulla parte che ne invoca l’applicazione; nel caso concreto, la CTR avrebbe trascurato la raccolta ufficiale degli usi della Camera di Commercio di Brescia, dalla quale emergevano percentuali di calo fisiologico dei materiali rottamati, e non avrebbe spiegato perché tale dato non avesse efficacia probatoria ai sensi dell’art. 9 preleggi. Inoltre, la motivazione è stata ritenuta carente perché la CTR ha escluso in modo apodittico la prova documentale dello scarto senza confrontarsi con le specifiche allegazioni della contribuente circa fatture e note di classificazione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 preleggi
gli usi, se ricorrano le condizioni di applicabilità, sono fonti del diritto e possono integrare la disciplina della fattispecie; il giudice deve applicarli come fonti normative, con il regime particolare della loro acquisizione in giudizio
art. 9 preleggi
le raccolte ufficiali degli enti e degli organi autorizzati costituiscono fonte privilegiata di prova degli usi normativi, fondando una presunzione di esistenza fino a prova contraria
art. 2, comma 2, lett. m), l. 29 dicembre 1993, n. 580
richiamata dalla ricorrente in relazione alle raccolte degli usi della Camera di Commercio
la sentenza deve contenere una motivazione non apparente; l’apodittica esclusione della rilevanza dei documenti e degli usi integra vizio motivazionale
art. 7, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo relativo alla mancata acquisizione dell’atto di adesione prodotto solo per estratto, ma il motivo è rimasto assorbito
evocato in via implicita dalla Corte nel ribadire che l’onere di provare l’esistenza degli usi grava sulla parte che ne chiede l’applicazione
Massime di principio
- Gli usi normativi, quando ricorrano i presupposti di legge, hanno efficacia di fonte del diritto e il giudice deve applicarli; la parte che li invoca, però, deve provarne l’esistenza, potendo avvalersi delle raccolte ufficiali previste dall’art. 9 preleggi.
- La raccolta ufficiale degli usi camerali costituisce fonte privilegiata di prova dell’esistenza e del contenuto dell’uso normativo, salvo prova contraria, e il giudice non può ignorarla senza fornire una motivazione specifica.
- Sussiste vizio di motivazione quando il giudice di merito esclude in modo apodittico la rilevanza di allegazioni e documenti decisivi, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni della parte e senza spiegare perché il materiale istruttorio non sia idoneo a sorreggere la tesi difensiva.
- Quando la decisione di merito è cassata per accoglimento di motivi assorbenti, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non sono esaminati.
- In materia tributaria, la prova documentale della differenza tra quantità fatturata e quantità effettiva deve essere valutata in modo completo, tenendo conto sia degli usi commerciali dedotti sia della documentazione contabile prodotta.
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