Cassazione Penale, Sentenza n. 2166/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pistillo ha impugnato l´ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto la sua domanda di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen. e dell'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 conv. con l. 15 marzo 1991, con riferimento a un cumulo di pene (pena complessiva di 30 anni; residuo circa sette mesi). Il Tribunale aveva ammesso l´ammissibilità della domanda (anche alla luce del parere favorevole della Direzione Nazionale Antimafia) ma l´aveva respinta sul merito per mancato "ravvedimento" e per la non solida maturazione della risocializzazione: collaborazione con la giustizia iniziata solo di recente, condotta carceraria pregressa non regolare (es. possesso di telefono), atteggiamento giustificativo rispetto al duplice omicidio del 1999; la prossimità della fine della pena non ritenuta di per sé idonea. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per aver disatteso i pareri favorevoli e per la presunta incongruenza riguardo al "ravvedimento".
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione prognostica sul rischio di recidiva e sull'idoneità delle misure alternative è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità soltanto con riguardo alla sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha motivato in modo congruo la decisione, valorizzando la recente natura della collaborazione, la precedente condotta carceraria irregolare e l´atteggiamento giustificativo dei reati commessi, valutazioni che giustificano la prosecuzione dell´osservazione intramuraria. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che disciplina la possibilità di misure alternative alla detenzione; la Corte sottolinea che l´applicazione richiede una valutazione prognostica di adeguata affidabilità sulla risocializzazione del detenuto, rimessa al giudice di merito
art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. con l. 15 marzo 1991
Comma 5 invocato per l´ammissibilità della richiesta quando la collaborazione è iniziata in corso di carcerazione e i reati oggetto della collaborazione sono diversi da quelli scontati; tuttavia la Corte osserva che l´ammissibilità non obbliga a concedere la misura se manca il ravvedimento valutato nel merito
Individua i reati ostativi alle misure alternative; la sentenza segnala che il detenuto aveva scontato le pene per i reati ostativi previsti, consentendo l´esame di ammissibilità ai sensi di art. 16-nonies
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che indicano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); il ricorso era formulato sulla base di queste censure ma la Corte ha ritenuto le motivazioni del giudice di merito adeguate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di riproduzione del ricorso in cassazione; nel testo si segnala che il ricorso è stato proposto nei limiti di tale norma
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- La concessione di misure alternative alla detenzione è una valutazione prognostica rimessa al giudice di merito: la Cassazione controlla soltanto la completezza, adeguatezza e logicità della motivazione, non la rivalutazione dei fatti.
- La collaborazione con la giustizia è elemento rilevante ma non sufficiente di per sé a dimostrare il "ravvedimento"; occorrono indicatori positivi e durevoli di risocializzazione.
- La pregressa condotta carceraria (comportamenti irregolari, possesso di strumenti proibiti, ecc.) e un atteggiamento giustificativo o non critico rispetto al reato pesano contro la concessione del beneficio.
- La prossimità della scadenza della pena residue non è, da sola, motivo sufficiente per accordare la detenzione domiciliare o altre misure alternative.
- In situazioni analoghe è utile documentare elementi concreti e stabili di cambiamento (relazioni trattamentali complete, durata e continuità della collaborazione, partecipazione a percorsi rieducativi, comportamenti disciplinari prolungati senza infrazioni) per contrastare una prognosi negativa del giudice di merito.
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