Cassazione Penale, Sentenza n. 46344/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/12/2022 che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. per il riconoscimento della continuazione tra una sentenza per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309/1990 (decisione GUP 12/02/2007, divenuta definitiva 22/05/2009) e una sentenza per tentata estorsione (Tribunale Torre Annunziata 16/10/2009, definitiva 11/11/2010). Il ricorrente censurava il mancato riconoscimento della continuazione sostenendo che la detenzione interposta non interrompeva l'identità del disegno criminoso, e richiamava la sua appartenenza al clan D'Alessandro e la misura di prevenzione che attestava la sua abitualità a commettere estorsioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato i principi di diritto sulla continuazione: per riconoscerla è necessaria l'unicità del disegno criminoso prevista prima della commissione del primo reato e dimostrabile con indici esteriori (contiguità spazio-temporale, identità del bene giuridico, analogia del modus operandi, costante compartecipazione dei soggetti, ecc.). Nel caso concreto il giudice ha rilevato l'assenza di prove che al momento dell'adesione all'associazione vi fosse la preventiva programmazione, anche nelle linee essenziali, dei successivi reati estorsivi; le condotte estorsive sono state ritenute occasionali ed autonome rispetto al reato associativo, e la carcerazione intermedia ha rappresentato una cesura rafforzante la non unità del disegno criminoso. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che inquadra il reato di stupefacenti oggetto della prima sentenza; citata per indicare il titolo di reato coinvolto nella richiesta di continuazione, ma non decisiva ai fini dell'accertamento dell'unicità del disegno criminoso
Codice penale, artt. 56, 81, 629
artt. 56, 81, 629 cod. pen.
Norme indicate come riferimento per i capi d'imputazione della sentenza relativa alla tentata estorsione; la Corte le richiama come contesto fattuale ma il giudizio sulla continuazione si fonda sui criteri interpretativi dell'art. 81 e della più ampia giurisprudenza
Codice di procedura penale, art. 671
Dispositivo procedurale per l'istanza in sede di esecuzione volta al riconoscimento della continuazione; la documentazione prodotta ex art. 671 è stata esaminata ma ritenuta insufficiente a dimostrare la unità di disegno criminoso
Norma che disciplina il reato continuato; la Corte ribadisce che l'applicazione richiede prova di una preordinazione unitaria delle condotte, elemento intellettivo non desumibile dalla sola appartenenza associativa o dalla ripetizione di reati
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- La continuazione richiede che, al momento dell'inizio della condotta iniziale o dell'adesione all'associazione, esistesse una deliberazione unitaria e predeterminata anche solo nelle linee essenziali dei successivi reati; la mera appartenenza a un'associazione o l'inquadrabilità dei reati tra quelli tipici del sodalizio non sono di per sé sufficienti
- Indicatori utili per ricavare l'unicità del disegno criminoso sono: contiguità spazio-temporale, identità o omogeneità della natura dei reati, analogia del modus operandi, costante compartecipazione degli stessi soggetti e brevità del lasso temporale tra gli episodi
- Eventi intervenuti tra le condotte (ad es. prolungata detenzione) possono costituire una cesura tale da escludere la preventiva e unitaria programmazione dei reati, soprattutto se non sussistono prove degli elementi intellettivi originari
- I reati 'satellite' o 'reati fine' rientranti nell'oggetto sociale di un'associazione possono stare in continuazione con il reato associativo solo se è dimostrabile che fossero programmati sin dall'origine; non è ammesso un automatismo
- La prova richiesta è di natura fattuale e indiziaria: le valutazioni del giudice dell'esecuzione su tali indici sono soggette a sindacato di legittimità limitato e devono risultare motivate e congrue per essere ritenute corrette in Cassazione
- In una situazione analoga, la difesa deve produrre elementi concreti e specifici (es. comunicazioni, piani, ruoli e compiti ben delineati, ripetitività omogenea con medesimi coautori in un arco temporale ravvicinato) che consentano di inferire la preventiva programmazione dei reati
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