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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09705/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 5.164,57, fondato su copia fotostatica di un assegno bancario. Nel giudizio di opposizione la debitrice contestava la conformità della copia all'originale, l'autografia della sottoscrizione e l'esistenza stessa del titolo e di rapporti giuridici con il creditore; quest'ultimo, per sostenere la pretesa, allegava un sottostante rapporto di mutuo, affermando di aver anticipato la provvista necessaria all'acquisto di un'autovettura e producendo documenti, chiedendo anche la verificazione della scrittura privata. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo e ritenendo non provati né il mutuo allegato né un eventuale subentro della figlia in un precedente rapporto con la madre. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto invertito l'onere della prova e avrebbe motivato in modo apparente e contraddittorio rispetto alle risultanze istruttorie, che a suo dire dimostravano l'effettiva concessione del mutuo e la parziale restituzione dello stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse formulata in modo promiscuo, cumulando senza adeguata specificazione un vizio motivazionale e una denunciata violazione di legge, senza indicare puntualmente quali affermazioni di diritto della sentenza impugnata sarebbero state in contrasto con le norme richiamate o con la giurisprudenza. Inoltre ha escluso che la Corte d'appello avesse motivato in modo apparente: la decisione di merito era sorretta da un percorso argomentativo articolato, fondato sulla rinuncia ad avvalersi della presunzione ex art. 1988 c.c., sulla mancata prova del mutuo dedotto come causale del credito e sul fatto che l'onere di allegare e provare un titolo diverso non gravava sul giudice ma sul preteso creditore. Non essendosi difesa la parte intimata, non vi è stata condanna alle spese; è stata però dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La deduzione di un vizio di motivazione richiede che la sentenza sia realmente priva di concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; nel caso concreto la Corte ha escluso tale mancanza, ritenendo la motivazione della decisione di merito articolata e comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non può essere introdotto in modo generico o promiscuo con altre censure, senza specificare il fatto storico decisivo e il suo effettivo omesso scrutinio.

  • art. 1988 c.c.

    La Corte ha richiamato la rinuncia ad avvalersi della presunzione di promessa di pagamento/ripetizione, quale passaggio decisivo della motivazione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo del contributo unificato conseguente all'esito processuale.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo indistinto vizio di motivazione e violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le norme asseritamente violate e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con esse.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi in una rivalutazione del merito o in una generica contestazione della ricostruzione istruttoria compiuta dal giudice di appello.
  • Quando il creditore, pur agendo sulla base di un titolo, allega un diverso rapporto causale a fondamento della pretesa, resta a suo carico l'onere di provare il titolo dedotto e non può pretendersi che sia il giudice a ricercare, allegare e provare un titolo alternativo.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi realmente l'esposizione del percorso logico-giuridico; non ricorre quando la decisione presenti una sequenza argomentativa, anche sintetica, ma idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.
  • L'inammissibilità del ricorso non comporta automaticamente la condanna alle spese se la parte intimata non ha svolto difese, ma può comportare l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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