Cassazione Civile, Ordinanza n. 09076/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una procacciatrice di clienti per vendita porta a porta, operante per conto di una ditta individuale agente per una società energetica, aveva subito un decreto penale di condanna per falsificazione di una firma su un contratto di adesione alla fornitura elettrica, poi opposto e seguito da assoluzione perché il fatto non era stato commesso. La lavoratrice agiva quindi contro l'agente e contro la società mandante per ottenere il risarcimento del danno patito per il coinvolgimento nel procedimento penale, imputando l'origine del pregiudizio alla falsa formazione del contratto e sostenendo la responsabilità della società ex art. 2049 c.c. La Corte d'appello aveva escluso il nesso causale tra l'asserito illecito e il danno, ritenendo che la cesura fosse determinata dalla autonoma iniziativa della Procura della Repubblica, la quale non avrebbe svolto le necessarie indagini prima dell'esercizio dell'azione penale, e aveva inoltre osservato che non era stata provata l'effettiva riferibilità del fatto illecito a soggetti collegati all'agente o alla società. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) motivazione apparente, contraddittoria e carente della sentenza d'appello; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il contratto di fornitura con firma falsificata, ritenuto documento interno riferibile all'organizzazione aziendale; 3) violazione dell'art. 2049 c.c. per avere escluso la responsabilità della società nonostante la riferibilità dei fatti alla ditta individuale dell'agente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva espresso una motivazione comprensibile e coerente con il minimo costituzionale, spiegando che la decisione del pubblico ministero di sottoporre o meno a indagini e ad azione penale l'incolpato interrompe il nesso di causalità tra il fatto illecito dedotto e il danno lamentato dall'innocente, richiamando per analogia la giurisprudenza sulla denuncia penale semplicemente infondata ma non calunniosa. Ha inoltre rilevato che la censura, in sostanza, avrebbe dovuto essere proposta come violazione di legge e non come vizio motivazionale. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, una volta escluso in via assorbente il nesso causale tra il fatto dedotto e il danno, diveniva priva di decisività ogni questione sulla riferibilità della condotta all'agente o alla società e sulla eventuale responsabilità ex art. 2049 c.c. Il controricorso della società è stato ritenuto inammissibile per mancanza in atti della procura speciale; nessuna statuizione è stata presa sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La possibile responsabilità del preponente per il fatto illecito dei propri ausiliari è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto, perché assorbita dall'insussistenza del nesso causale tra il fatto dedotto e il danno lamentato.
La Corte richiama la necessità che il danno sia causalmente riferibile a un fatto illecito risarcibile; nel caso concreto la doglianza avrebbe dovuto essere veicolata come violazione di legge su questo profilo.
Richiamato solo per indicare che la censura sulla interruzione del nesso causale avrebbe dovuto essere impostata come violazione delle norme sul risarcimento del danno.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente a superare il sindacato di legittimità, perché chiara e non apparente, coerente con il parametro del 'minimo costituzionale'.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stata evocata dalla ricorrente per denunciare un vizio motivazionale, ma la Corte ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata non era mancante né apparente.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla motivazione, ma la Corte ha escluso che vi fosse una carenza tale da integrare nullità.
Richiamato nel secondo motivo per dedurre omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha rilevato l'inammissibilità della censura per difetto di decisività.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha rilevato che alcune censure erano in realtà violazioni di legge e non vizi motivazionali; il primo motivo non era però stato formulato in modo da censurare correttamente la violazione delle norme sostanziali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato dalla Corte come corretta sussunzione del vizio di motivazione apparente o della nullità processuale dedotta nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ritenuto improprio il richiamo a tale vizio per questioni che, nella sostanza, riguardavano violazioni di legge o comunque fatti non più decisivi dopo il rigetto del primo motivo.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma procedurale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Cass., Sez. Un., n. 8053/2014
Richiamata per definire il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma del 2012, limitato ai soli casi di motivazione apparente o mancante in senso costituzionalmente rilevante.
Cass. n. 30988/2018
Richiamata quale precedente in tema di denuncia penale semplicemente infondata e di interruzione del nesso causale per l'iniziativa autonoma del pubblico ministero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione è mancante, apparente o affetta da un contrasto irriducibile; non è censurabile la mera erroneità della ricostruzione decisoria se il percorso argomentativo è intellegibile.
- Quando il danno lamentato deriva dall'avvio di un procedimento penale, l'iniziativa autonoma dell'autorità requirente può interrompere il nesso causale tra il comportamento originario dedotto e il pregiudizio subito dall'innocente, incidendo sulla risarcibilità della pretesa.
- Se una decisione di merito esclude in via assorbente il nesso causale tra fatto dedotto e danno, restano prive di decisività le ulteriori questioni sulla riferibilità soggettiva della condotta e sull'eventuale responsabilità del preponente o committente.
- Le censure di cassazione devono essere correttamente sussunte nel vizio pertinente: questioni di diritto sostanziale vanno dedotte come violazione di legge, non come omesso esame di fatto, né come vizio motivazionale.
- La responsabilità ex art. 2049 c.c. presuppone comunque che il danno sia causalmente ricollegabile a un fatto illecito imputabile al preposto o all'ausiliario; in difetto di tale presupposto, la questione della riferibilità organizzativa del fatto non è idonea a determinare la cassazione della sentenza.
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