Cassazione Penale, Sentenza n. 12161/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Giorgi impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi reati di traffico di droga (artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90) e per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis e artt. connessi), contestati nell'ambito dell'operazione "Eureka". L'accusa si basa principalmente su chat criptate e intercettazioni che descrivono importazioni e acquisti ingenti di cocaina (anche da Brasile e Panama) e collegamenti con narcotrafficanti sudamericani. Il ricorrente deduce, in particolare, carenza di autonoma valutazione del G.I.P., insufficienza e genericità delle motivazioni sulla partecipazione associativa (assenza di "affectio societatis"), errori nella ricostruzione di singole contestazioni (quantitativi e perfezionamento di accordi) e violazione dei criteri di proporzionalità delle esigenze cautelari, chiedendo la revoca o attenuazione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi generici e insufficienti a consentire la verifica richiesta. Sul merito la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenga adeguata motivazione: il Tribunale del riesame aveva esaminato le chat e gli elementi a sostegno della partecipazione del ricorrente al traffico di stupefacenti e ai rapporti con fornitori sudamericani; aveva inoltre motivato l'insussistenza di misure meno afflittive in considerazione dell'enormità dei traffici, della continuità dell'attività e di episodi che evidenziavano pericolosità (minacce di morte). Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Utilizzate per inquadrare i reati di traffico e acquisto di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e come fattore aggravante per condotte transnazionali; la Corte ha ritenuto che le chat e i contatti con fornitori sudamericani giustifichino la gravità indiziaria.
Riferimento ai delitti concernenti associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, richiamata nella contestazione connessa all'attività organizzata di approvvigionamento.
Impiegato per contestare la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi indiziari di inserimento del ricorrente nel circuito associativo e stabile contatto con altri membri e fornitori.
Richiamato come circostanza aggravante connessa alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ha considerato la rilevanza dei volumi di traffico e degli agganci internazionali.
La Corte ha richiamato la "doppia presunzione" prevista per giustificare l'adeguatezza di misure cautelari in presenza di gravi indizi e particolari esigenze cautelari connesse a reati di particolare allarme sociale.
Citato dalla difesa in relazione alla presunta inidoneità dell'azione (nessun oggetto o mero tentativo), mentre il Tribunale ha ritenuto che gli accordi intercorsi e le consegne risultanti dalle chat dimostrassero il perfezionamento della condotta di acquisto.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione al potere di imporre somme alla Cassa delle ammende per inammissibilità dovuta a colpa nella determinazione della causa; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- I ricorsi avverso misure cautelari risultano inammissibili se i motivi sono generici e non consentono alla Corte di legittimità di compiere la verifica richiesta: è necessario indicare con precisione gli errori di fatto o di diritto e confrontarsi puntualmente con l'ordinanza impugnata.
- La mera trasposizione degli atti d'accusa nell'ordinanza non equivale automaticamente ad assenza di autonoma valutazione del G.I.P.; per contestarla occorre dimostrare elementi specifici che provino l'aridità motivazionale o l'automatismo decisionale.
- Le conversazioni intercettate e l'uso di sistemi di comunicazione criptati, unitamente a contatti con fornitori esteri e all'enormità dei quantitativi, costituiscono indizi gravi e possono giustificare la custodia cautelare e l'esclusione di misure meno afflittive.
- Per contestare la qualificazione come "associazione" (art. 416-bis) è necessario documentare l'assenza della "affectio societatis" e fornire elementi che distinguano rapporti occasionali o concorsuali da partecipazione stabile e organizzata; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
- Le doglianze sulla insufficiente indicazione di tempi, modalità e quantità di singole condotte devono essere specifiche: quando dalle comunicazioni emerge l'accordo sulla compravendita la fattispecie può considerarsi perfezionata, anche se la consegna materiale ha avuto esiti problematici.
- Nel valutare la proporzionalità della misura cautelare, il giudice valuta la gravità dei fatti, la continuità dell'attività criminosa, i contatti internazionali e segnali di pericolosità (es. minacce): per ottenere misure meno afflittive l'indagato deve fornire elementi concreti che smentiscano tali presupposti.
- Attenzione alle conseguenze processuali di ricorsi con motivi deboli: la dichiarazione di inammissibilità per colpa può comportare la condanna a somme alla Cassa delle ammende.
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