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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04844/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un'azione ex art. 1669 c.c. promossa da più soggetti che lamentavano gravi difetti di costruzione di un immobile acquistato. In un primo giudizio era stata ottenuta una condanna al risarcimento nei confronti di alcuni eredi del tecnico deceduto; successivamente gli attori hanno agito anche contro le altre eredi, chiedendo il pagamento delle quote di danno spettanti in relazione alla successione del de cuius. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non opponibile alle convenute la precedente statuizione, perché il contraddittorio non sarebbe stato validamente instaurato nei loro confronti tramite notifica impersonale agli eredi. La corte d'appello ha invece accolto la domanda, valorizzando la tempestiva denuncia dei vizi e ritenendo infondate decadenza e prescrizione, nonché sufficiente la domanda di appello rispetto all'art. 342 c.p.c. Le ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1669 c.c. per errata applicazione delle regole sulla decadenza dalla garanzia e sull'onere della prova della tempestiva denuncia dei vizi, sostenendo che non vi fosse prova della denuncia e che la notifica impersonale agli eredi non impedisse la decadenza; 2) violazione dell'art. 1669 c.c. per prescrizione del diritto al momento della proposizione dell'azione; 3) violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per asserita mancanza, nell'atto introduttivo, dei fatti costitutivi della domanda, trattandosi di credito eterodeterminato; 4) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita genericità/inidoneità dei motivi di appello, reputati privi di specifica valenza assertiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva accertato in fatto la tempestiva denuncia dei vizi e la validità degli atti interruttivi, sicché non veniva in rilievo una questione di riparto dell'onere della prova; inoltre la censura sulla rinuncia all'eccezione di decadenza era comunque non decisiva. Quanto alla notifica impersonale agli eredi, la Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto indirizzato collettivamente e impersonalmente agli eredi del debitore può essere efficace se risulta giunto a loro conoscenza. Il terzo motivo è stato respinto perché l'allegazione dei vizi dell'immobile era ritenuta sufficiente a individuare il diritto di credito azionato, trattandosi di diritto eterodeterminato. Il quarto motivo è stato respinto perché l'appello, secondo la Corte, conteneva una sufficiente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Sono state poste a carico delle ricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    disciplina la responsabilità per gravi difetti dell'edificio; la Corte valorizza la tempestiva denuncia dei vizi e la tempestività degli atti interruttivi ai fini della tenuta della domanda e delle eccezioni di decadenza e prescrizione.

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello è ammissibile se contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa idonea a confutare la decisione di primo grado, senza formule sacramentali o progetto alternativo di sentenza.

  • art. 164, comma 4, c.p.c.

    la domanda è sufficientemente specifica quando il fatto costitutivo allegato consente l'identificazione del diritto di credito azionato, specie se si tratta di diritto eterodeterminato.

  • art. 2943, ultimo comma, c.c.

    un atto indirizzato collettivamente e impersonalmente agli eredi del debitore può avere effetto interruttivo della prescrizione se risulta che sia pervenuto alla loro conoscenza.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Le regole sull'onere della prova hanno funzione residuale e operano solo se un fatto rilevante resta ignoto all'esito delle prove acquisite; se il giudice di merito accerta positivamente il fatto, la censura sul riparto dell'onere probatorio è non decisiva.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi del debitore può essere efficace, purché risulti in concreto che la manifestazione di volontà sia pervenuta alla loro conoscenza.
  • La censura di appello è specifica quando individua con chiarezza le statuizioni contestate e le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata; non è necessario un progetto alternativo di decisione né formule particolari.
  • In tema di domanda giudiziale avente ad oggetto un credito eterodeterminato, l'allegazione del fatto costitutivo che individua il bene della vita richiesto può essere sufficiente a consentire l'identificazione del diritto azionato.
  • Per superare una sentenza di primo grado, il motivo di ricorso deve cogliere la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione; la critica che non intercetta il fondamento autonomo della motivazione è inammissibile o comunque non decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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