Cassazione Civile, Ordinanza n. 04844/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un'azione ex art. 1669 c.c. promossa da più soggetti che lamentavano gravi difetti di costruzione di un immobile acquistato. In un primo giudizio era stata ottenuta una condanna al risarcimento nei confronti di alcuni eredi del tecnico deceduto; successivamente gli attori hanno agito anche contro le altre eredi, chiedendo il pagamento delle quote di danno spettanti in relazione alla successione del de cuius. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non opponibile alle convenute la precedente statuizione, perché il contraddittorio non sarebbe stato validamente instaurato nei loro confronti tramite notifica impersonale agli eredi. La corte d'appello ha invece accolto la domanda, valorizzando la tempestiva denuncia dei vizi e ritenendo infondate decadenza e prescrizione, nonché sufficiente la domanda di appello rispetto all'art. 342 c.p.c. Le ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1669 c.c. per errata applicazione delle regole sulla decadenza dalla garanzia e sull'onere della prova della tempestiva denuncia dei vizi, sostenendo che non vi fosse prova della denuncia e che la notifica impersonale agli eredi non impedisse la decadenza; 2) violazione dell'art. 1669 c.c. per prescrizione del diritto al momento della proposizione dell'azione; 3) violazione dell'art. 164, comma 4, c.p.c. per asserita mancanza, nell'atto introduttivo, dei fatti costitutivi della domanda, trattandosi di credito eterodeterminato; 4) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita genericità/inidoneità dei motivi di appello, reputati privi di specifica valenza assertiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva accertato in fatto la tempestiva denuncia dei vizi e la validità degli atti interruttivi, sicché non veniva in rilievo una questione di riparto dell'onere della prova; inoltre la censura sulla rinuncia all'eccezione di decadenza era comunque non decisiva. Quanto alla notifica impersonale agli eredi, la Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto indirizzato collettivamente e impersonalmente agli eredi del debitore può essere efficace se risulta giunto a loro conoscenza. Il terzo motivo è stato respinto perché l'allegazione dei vizi dell'immobile era ritenuta sufficiente a individuare il diritto di credito azionato, trattandosi di diritto eterodeterminato. Il quarto motivo è stato respinto perché l'appello, secondo la Corte, conteneva una sufficiente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Sono state poste a carico delle ricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina la responsabilità per gravi difetti dell'edificio; la Corte valorizza la tempestiva denuncia dei vizi e la tempestività degli atti interruttivi ai fini della tenuta della domanda e delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
l'appello è ammissibile se contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa idonea a confutare la decisione di primo grado, senza formule sacramentali o progetto alternativo di sentenza.
la domanda è sufficientemente specifica quando il fatto costitutivo allegato consente l'identificazione del diritto di credito azionato, specie se si tratta di diritto eterodeterminato.
un atto indirizzato collettivamente e impersonalmente agli eredi del debitore può avere effetto interruttivo della prescrizione se risulta che sia pervenuto alla loro conoscenza.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Le regole sull'onere della prova hanno funzione residuale e operano solo se un fatto rilevante resta ignoto all'esito delle prove acquisite; se il giudice di merito accerta positivamente il fatto, la censura sul riparto dell'onere probatorio è non decisiva.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto notificato collettivamente e impersonalmente agli eredi del debitore può essere efficace, purché risulti in concreto che la manifestazione di volontà sia pervenuta alla loro conoscenza.
- La censura di appello è specifica quando individua con chiarezza le statuizioni contestate e le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata; non è necessario un progetto alternativo di decisione né formule particolari.
- In tema di domanda giudiziale avente ad oggetto un credito eterodeterminato, l'allegazione del fatto costitutivo che individua il bene della vita richiesto può essere sufficiente a consentire l'identificazione del diritto azionato.
- Per superare una sentenza di primo grado, il motivo di ricorso deve cogliere la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione; la critica che non intercetta il fondamento autonomo della motivazione è inammissibile o comunque non decisiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04805/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04807/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04808/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04810/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04813/2024 del 23/02/2024
- ordinanza_civile · 23 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04814/2024 del 23/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →