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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18982/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente esterno della Regione Veneto. Dopo un arresto per asseriti fatti corruttivi e una sospensione dal servizio, la misura cautelare venne annullata; nelle more, nel luglio 2014, al dirigente fu attribuito un diverso incarico interinale, che egli svolse di fatto solo per un giorno, l'8 agosto 2014, per poi assentarsi. Il lavoratore ottenne decreto ingiuntivo per differenze retributive relative ai mesi di ottobre e novembre 2014, assumendo il diritto alla retribuzione prevista per l'originario incarico e non a quella del nuovo incarico provvisorio. La Corte d'appello di Venezia, pur riformando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato tardiva l'opposizione al decreto ingiuntivo, ha respinto nel merito l'opposizione, ritenendo che la PA datrice non potesse, fuori dai casi cautelari previsti, attribuire anche solo in via interinale un incarico con remunerazione inferiore a quella pattuita nel contratto in essere. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 345 c.p.c. e di altre norme sostanziali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità del contratto di lavoro, benché fondata su fatti conosciuti solo dopo la prima udienza e persino dopo la decisione di primo grado; con il secondo motivo, assorbito, ha censurato ulteriori profili della decisione di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, sebbene l'eccezione di nullità possa essere sollevata anche in appello, il punto decisivo era la possibilità di allegare e provare fatti sopravvenuti a fondamento di tale eccezione. Poiché la conoscenza giuridicamente rilevante della falsità del titolo di studio dichiarato dal dirigente si era avuta solo dopo la sentenza di primo grado, la questione doveva essere esaminata nel merito dal giudice d'appello. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà verificare la validità del contratto e, se del caso, l'eventuale operatività dell'art. 2126 c.c. per i periodi di effettiva esecuzione del rapporto.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità/irrilevanza dell'eccezione di nullità fondata su fatti sopravvenuti, affermando che tali fatti potevano essere dedotti in appello quando la loro conoscenza fosse maturata solo dopo la decisione di primo grado. Il giudice di rinvio dovrà quindi prima valutare la validità del contratto di lavoro e, solo in caso di nullità, verificare la portata dell'art. 2126 c.c. rispetto alle pretese retributive del dirigente.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello non impedisce, nel caso concreto, la deduzione di un'eccezione di nullità fondata su fatti la cui conoscenza giuridicamente rilevante sia sopravvenuta dopo il primo grado.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità negoziale può essere fatta valere anche in sede di gravame e deve essere esaminata quando emergano i relativi presupposti fattuali.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità è rilevabile d'ufficio e consente di censurare la decisione di primo grado che non l'abbia considerata.

  • art. 153, co. 2, c.p.c.

    Le preclusioni all'introduzione di nuovi fatti a fondamento di un'eccezione vengono meno quando la conoscenza di tali fatti sia sopravvenuta rispetto alla sentenza di primo grado.

  • art. 71 d.p.r. 445/2020

    La pubblica amministrazione può controllare in qualsiasi momento la veridicità delle autocertificazioni e adottare le conseguenti misure in caso di falsità accertata.

  • art. 2126 c.c.

    La tutela del lavoratore in caso di contratto nullo non è assoluta, ma opera per i soli periodi di effettiva esecuzione del rapporto e per gli effetti retributivi o comunque strettamente conseguenti alla prestazione lavorativa.

  • art. 336 c.p.c.

    La cassazione su un profilo preliminare travolge la decisione di merito dipendente da quel punto.

  • art. 11 L. Regione Veneto 54/2012

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di nullità del contratto per difetto dei requisiti richiesti.

  • artt. 19 e 28 d. lgs. 165/2001

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla legittimità/nullità del rapporto di incarico dirigenziale.

  • art. 7 d.p.r. 70/2013

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del conferimento dell'incarico dirigenziale.

Massime di principio

  • L'eccezione di nullità del contratto può essere proposta anche in appello, poiché la nullità è rilevabile d'ufficio; tuttavia, la sua deduzione non può essere bloccata dalle preclusioni processuali quando i fatti che la fondano sono emersi solo dopo la decisione di primo grado.
  • Ai fini dell'ammissibilità in appello di fatti nuovi posti a base di un'eccezione di nullità, occorre distinguere tra mera astratta possibilità di controllo della parte e reale conoscenza giuridicamente rilevante dei fatti invalidanti: solo quest'ultima consente di superare le preclusioni.
  • Nel sistema delle autocertificazioni, la pubblica amministrazione può effettuare controlli successivi sulla veridicità delle dichiarazioni, ma la possibilità di verifica non equivale alla conoscenza iniziale della falsità, che si perfeziona solo quando l'inesattezza sia effettivamente accertata.
  • La tutela riconosciuta dall'art. 2126 c.c. al prestatore che abbia lavorato in base a un contratto nullo opera limitatamente alle prestazioni effettivamente eseguite e non comporta una validazione generale del rapporto né la spettanza automatica di tutte le pretese economiche invocate.
  • Quando la decisione di legittimità interviene su una questione preliminare logicamente prioritaria, la statuizione sul merito che ne dipende resta travolta e deve essere nuovamente esaminata dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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