Cassazione Civile, Ordinanza n. 00311/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo riferito a sette cartelle di pagamento, deducendone l’omessa notifica. In primo grado il ricorso era stato accolto. In appello, l’ente della riscossione aveva sostenuto la regolare notifica delle cartelle e la notifica di intimazioni di pagamento con effetto interruttivo della prescrizione. La commissione tributaria regionale aveva dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere per alcune pretese rientranti nell’art. 4 del d.l. 119/2018 e, per il resto, aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ma aveva liquidato le spese del secondo grado in euro 2.000,00 complessivi. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, delle tabelle allegate e dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la liquidazione era inferiore ai minimi tariffari applicabili allo scaglione di valore della controversia, pari a euro 13.222,88, e dunque illegittima.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al capo sulle spese. Ha affermato, in continuità con la propria giurisprudenza recente, che nella liquidazione delle spese a carico del soccombente il giudice non può scendere sotto i minimi risultanti dai parametri tabellari applicabili, e che la riduzione oltre il 50% dei valori medi non è consentita. Poiché la CTR aveva liquidato euro 2.000,00, importo inferiore al minimo di euro 2.036,00 calcolato sulla base dello scaglione di riferimento e delle quattro fasi del giudizio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la norma sui parametri di liquidazione non consente al giudice di ridurre le spese al di sotto dei minimi tariffari applicabili, anche dopo le modifiche apportate dal D.M. 37/2018
ha eliminato l’inciso "di regola" e ciò è stato valorizzato per ribadire l’inderogabilità dei minimi dei compensi liquidabili dal giudice
richiamato come conferma del quadro normativo che mantiene fermi i minimi dei parametri
richiamata quale base sistematica della disciplina dei compensi professionali e dei relativi parametri
norma posta a fondamento della liquidazione delle spese nel processo tributario
richiamato nel ricorso come parametro di denuncia della violazione di legge
ha determinato la cessazione parziale della materia del contendere per alcune delle pretese iscritte a ruolo
norma applicata per la cassazione con rinvio al giudice di merito
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice deve rispettare i minimi derivanti dai parametri forensi applicabili e non può scendere sotto tale soglia per ragioni di mera equità o di apprezzamento discrezionale.
- La modifica dei parametri tariffari che elimini formule elastiche originariamente idonee a giustificare deroghe in diminuzione va interpretata come rafforzamento dell’inderogabilità dei minimi, salvo diversa previsione espressa.
- In presenza di liquidazione delle spese inferiore al minimo tabellare, la statuizione è illegittima e va cassata con rinvio per il nuovo regolamento delle spese.
- Nel processo tributario, la liquidazione delle spese deve essere coerente con lo scaglione di valore della controversia e con le fasi effettivamente considerate, non potendo il giudice indicare un importo complessivo che risulti inferiore alla somma dei minimi dovuti.
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