Cassazione Civile, Ordinanza n. 02651/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al reddito d'impresa per l'anno 2004, parzialmente accolto in primo grado con rideterminazione solo limitata della pretesa. Nelle more, l'Ufficio aveva emesso una cartella di pagamento per la riscossione provvisoria del 50% delle imposte accertate ai sensi della disciplina applicabile. Il contribuente impugnava anche tale cartella sostenendo, in sintesi, che l'accertamento fosse stato annullato o comunque travolto dal giudicato favorevole maturato nel giudizio sull'avviso, che la cartella provvisoria dovesse quindi essere annullata e che, nelle more, lo sgravio del ruolo e la successiva emissione di altro ruolo/cartella avessero determinato cessazione della materia del contendere e/o duplicazione di imposta. In Cassazione proponeva sette motivi: violazione del giudicato esterno (artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.); nullità della sentenza per aver fondato la decisione su un giudicato asseritamente favorevole all'Ufficio e per omessa considerazione dell'eccezione di giudicato; omessa o insufficiente motivazione circa la portata del precedente giudicato; nullità per sopravvenuto sgravio del ruolo e asserita cessazione della materia del contendere; violazione del principio di domanda, del divieto di ius novorum e dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR valorizzato una successiva iscrizione a ruolo e una cartella non impugnata; contraddittorietà della motivazione rispetto alla sentenza di primo grado; nullità del procedimento per mancata notifica dell'appello all'agente della riscossione costituito in primo grado.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo perché non dimostrava né la tempestiva deduzione del giudicato né alcuna effettiva violazione del giudicato stesso; ha chiarito che la cartella oggetto di lite era una cartella provvisoria emessa in applicazione della riscossione frazionata e che il giudicato formatosi sul contenzioso relativo all'avviso non aveva mutato la decisione di primo grado, essendosi la sentenza della CTR limitata a confermarla. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'appello dell'Ufficio aveva censurato specificamente la statuizione di primo grado e non vi era alcun capo non impugnato. Il terzo motivo è stato respinto poiché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e intelligibile, avendo dato conto del contenuto delle precedenti decisioni e della quasi integrale conferma dell'accertamento. Il quarto motivo, relativo allo sgravio e alla cessazione della materia del contendere, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, anche perché lo sgravio non determina acquiescenza né estinzione del giudizio. Il quinto e il sesto motivo sono stati ritenuti infondati perché la CTR non aveva deciso su una nuova cartella estranea al giudizio, ma aveva semplicemente affermato che la successiva iscrizione a ruolo, conseguente al consolidamento definitivo della pretesa, non travolgeva la cartella provvisoria già oggetto di impugnazione. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse e comunque infondato, poiché nel processo tributario, nelle cause scindibili, la mancata notifica dell'appello a una parte del primo grado non comporta necessariamente integrazione del contraddittorio quando sia decorso il termine per impugnare. La ricorrente è stata quindi soccombente, con conferma della sentenza regionale favorevole all'Ufficio.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse una violazione del giudicato utile a fondare l'impugnazione.
Invocato per dedurre il giudicato formale; la Corte ha ritenuto non dimostrata la lesione del giudicato dedotto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte ha reputato i corrispondenti motivi inammissibili o infondati.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro dei motivi di nullità processuale e della sentenza; le censure sono state respinte per carenza di fondamento o interesse.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per difetto o contraddittorietà di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente al minimo costituzionale.
art. 15 D.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato quale base della riscossione provvisoria in pendenza del giudizio sull'accertamento.
art. 68 D.Lgs. n. 546 del 1992
La Corte ha affermato che la cartella controversa era una cartella provvisoria emessa secondo il meccanismo della riscossione frazionata e che la successiva iscrizione definitiva doveva recuperare il residuo tenendo conto di quanto già iscritto.
artt. 18, comma 2, 19 e 24 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamati dal ricorrente per dedurre la natura impugnatoria del processo tributario e il divieto di introdurre nuovi temi di lite; la Corte ha escluso la violazione nel caso concreto.
art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992
Invocato per il divieto di ius novorum; la Corte ha escluso che la CTR avesse deciso su domande o fatti nuovi estranei al giudizio.
Richiamato per ultra/extra petizione; la Corte ha negato che la sentenza impugnata avesse oltrepassato il perimetro del thema decidendum.
art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la necessità di proporre l'appello nei confronti di tutte le parti del primo grado; la Corte ha ribadito la distinzione tra cause scindibili e inscindibili.
Usati per affermare che, nelle cause scindibili, l'omessa notifica dell'appello a una parte non comporta automaticamente l'integrazione del contraddittorio se il termine per impugnare è scaduto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cartella emessa in pendenza del giudizio sull'avviso di accertamento, in applicazione della riscossione frazionata, ha natura provvisoria e non viene automaticamente travolta da successive vicende del giudizio se l'avviso è stato solo parzialmente annullato o confermato.
- Il giudicato formatosi sul contenzioso relativo all'avviso di accertamento deve essere allegato e dimostrato in modo puntuale; non basta invocarlo in modo generico, né è sufficiente prospettare una diversa lettura delle sentenze di merito non riprodotte integralmente.
- Lo sgravio del ruolo disposto dopo una sentenza favorevole al contribuente non comporta, di regola, acquiescenza alla sentenza né determina di per sé cessazione della materia del contendere.
- La successiva iscrizione a ruolo definitiva, emessa dopo il consolidamento del credito erariale, deve tener conto di quanto già riscosso in via provvisoria e può legittimamente recuperare le sole imposte residue, oltre a sanzioni e interessi dovuti.
- Nel processo tributario, la mancata notifica dell'appello a una parte che ha partecipato al primo grado non determina automaticamente nullità del grado d'impugnazione: occorre verificare se la causa sia scindibile e se sia ancora possibile l'integrazione del contraddittorio nei termini di legge.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile o infondata quando la sentenza impugnata consente comunque di comprendere la sequenza logica seguita dal giudice e supera il livello minimo costituzionale di motivazione.
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