Cassazione Civile, Ordinanza n. 33384/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IVA e accessori relativi all'anno 2013 e notificata via PEC il 23 marzo 2017. La società contribuente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza della cartella solo tramite estratto di ruolo e ha impugnato l'atto. La C.T.R. ha accolto l'appello della società ritenendo invalida la notifica perché il file allegato alla PEC era in formato PDF ma privo di attestazione di conformità ex art. 23-ter, comma 1-bis, d.lgs. n. 82/2005. Le Agenzie hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 20, comma 1, d.lgs. n. 82/2005, 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e 11 d.P.R. n. 68/2005, sostenendo che il file allegato alla PEC era esso stesso l'originale digitale della cartella, formato PDF firmato secondo modello legalmente tipizzato, e quindi non richiedeva attestazione di conformità; con il secondo hanno denunciato la nullità della motivazione della sentenza d'appello sulla medesima questione. La Corte ha inoltre rilevato che la questione dell'interesse a ricorrere era coperta da giudicato interno e ha escluso di poter considerare la successiva decisione delle Sezioni Unite richiamata dalla controricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha affermato che, nella notifica via PEC della cartella di pagamento, il documento allegato in formato PDF non necessita né di firma digitale né di attestazione di conformità, sia che si tratti di copia digitale di un originale analogico sia che si tratti di originale informatico nativo. La decisione d'appello che aveva ritenuto invalida la notifica per mancanza di attestazione è stata quindi ritenuta erronea in diritto.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte decide la questione in base alla disciplina della notifica PEC e non su un autonomo tema probatorio
art. 20, comma 1, d.lgs. n. 82/2005
richiamato per sostenere la validità del documento informatico trasmesso via PEC
art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82/2005
le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali analogici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta
art. 23-ter, comma 1-bis, d.lgs. n. 82/2005
la Corte esclude che fosse necessaria l'attestazione di conformità del file PDF allegato alla PEC
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
richiamato come norma sulla notifica della cartella di pagamento
richiamato come norma sulla notificazione a mezzo PEC
il Codice dell'amministrazione digitale viene interpretato nel senso che non impone, nel caso concreto, attestazione di conformità per la cartella inviata via PEC in PDF
Massime di principio
- In caso di notificazione di una cartella di pagamento a mezzo PEC, il documento allegato in formato PDF non necessita, di per sé, di firma digitale né di attestazione di conformità, salvo diversa specifica prescrizione normativa.
- Se la cartella di pagamento è trasmessa via PEC come copia digitale di un originale analogico, ovvero come originale informatico nativo, la validità della notifica non è esclusa dal solo fatto che l'allegato sia in formato PDF.
- La conformità della copia informatica all'originale, quando rilevante, non può essere affermata invalidando automaticamente la notifica per la sola assenza di attestazione, dovendosi verificare la disciplina specifica applicabile al documento trasmesso.
- La censura di nullità della motivazione sulla medesima questione resta assorbita quando il primo motivo di ricorso, fondato sulla violazione di legge, comporta la cassazione della sentenza impugnata.
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