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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31313/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente dopo che, durante un controllo dei Carabinieri nei pressi della sede aziendale, nel veicolo del lavoratore vennero rinvenuti cavi di rame e altri metalli presumibilmente asportati da un centro comunale di raccolta rifiuti gestito dalla società datrice. La società contestò l’appropriazione di materiale conferito al centro, richiamando norme interne, divieti esposti presso il centro e la qualifica di ispettore ambientale attribuita al dipendente, e lo licenziò per giusta causa senza preavviso ex art. 2119 c.c. e art. 68 CCNL Servizi Ambientali. Il lavoratore impugnò il recesso e, soccombente in primo grado e in appello, ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione apparente/carenza motivazionale e violazione dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato la prova circa la conoscenza del divieto, l’effettiva attribuzione della qualifica di ispettore ambientale e l’assenza di una prassi tollerata; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte ritenuto notorio il valore economico del materiale ferroso; 3) violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 68 CCNL, perché l’asportazione di materiale asseritamente privo di valore non integrerebbe giusta causa; 4) violazione dell’art. 7 L. 300/1970 e dell’art. 132 c.p.c., deducendo che il provvedimento espulsivo avrebbe ampliato la contestazione introducendo riferimenti al danno aziendale e a prescrizioni non contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse chiara e coerente, che la valutazione della prova e del materiale probatorio spettasse al giudice di merito, che fosse legittimo considerare di comune esperienza il valore economico di una cospicua quantità di cavi di rame e metalli, che correttamente fosse stata applicata la clausola generale della giusta causa in combinazione con la previsione collettiva che sanziona con il licenziamento senza preavviso le mancanze tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, e che non vi fosse stata violazione del principio di immutabilità della contestazione, poiché il fatto materiale addebitato era rimasto il medesimo e i riferimenti ulteriori costituivano mere specificazioni. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione sussiste solo quando la sentenza presenti una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico seguito dal giudice, non quando la motivazione sia coerente e consenta di comprendere il percorso argomentativo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza; nel caso concreto la Corte ha escluso la sua violazione perché la decisione di merito era adeguatamente argomentata.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché il giudice di merito può valorizzare il fatto notorio e non risulta violato il principio di disponibilità della prova nel caso deciso.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più attendibili restano riservate al giudice di merito.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa va valutata con riguardo alla gravità concreta della condotta e alla sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario; la previsione collettiva è parametro rilevante, ma non esaurisce la valutazione giudiziale.

  • art. 68 CCNL Servizi Ambientali

    La clausola collettiva che prevede il licenziamento senza preavviso per mancanze di entità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto è stata ritenuta compatibile con la sanzione espulsiva applicata nel caso concreto.

  • art. 7 L. 300/1970

    Non è violato il principio di immutabilità della contestazione quando il provvedimento sanzionatorio si fonda sul medesimo fatto materiale contestato, anche se ulteriormente specificato con richiami a regole interne o conseguenze del fatto.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di una reale assenza del percorso argomentativo, non quando la sentenza di merito dia conto in modo coerente delle ragioni della decisione.
  • La valutazione delle prove, la selezione degli elementi ritenuti più attendibili e l’apprezzamento del fatto notorio appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti stretti consentiti dalla legge.
  • In materia di licenziamento disciplinare per giusta causa, la clausola generale dell’art. 2119 c.c. richiede una valutazione concreta della gravità del fatto, della sua idoneità a incrinare la fiducia e degli elementi soggettivi e oggettivi del caso; la contrattazione collettiva costituisce parametro interpretativo importante, ma non elimina il giudizio giudiziale sulla gravità.
  • La previsione collettiva della sanzione conservativa o espulsiva va applicata secondo il contenuto concreto della clausola e della fattispecie, potendo il licenziamento essere legittimo se la condotta presenta elementi di maggiore gravità rispetto alla tipizzazione contrattuale.
  • Il principio di immutabilità della contestazione è rispettato quando il provvedimento disciplinare si fonda sul medesimo nucleo fattuale già contestato, mentre le ulteriori precisazioni sulle modalità del fatto o sulle sue conseguenze non integrano nuova contestazione se non alterano il diritto di difesa del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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