Cassazione Civile, Ordinanza n. 24879/2023 del 21/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Una società gestore del servizio idrico integrato ha impugnato, prima dinanzi al giudice amministrativo e poi davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la concessione di derivazione di acque pubbliche rilasciata a una società privata per un impianto idroelettrico da collocarsi al termine del canale di scarico delle acque depurate provenienti da un depuratore gestito dalla ricorrente. La ricorrente aveva dedotto, in sintesi, che mancasse la disponibilità delle aree e dell'infrastruttura necessarie all'intervento in capo alla beneficiaria della concessione, che si trattasse di sedimi demaniali non liberamente espropriabili e che, quanto meno, occorresse un titolo concessorio demaniale per l'occupazione dei sedimi, non surrogabile dal solo nulla osta idraulico. Il Tribunale Superiore aveva rigettato il ricorso ritenendo, tra l'altro, carente la legittimazione e l'interesse della ricorrente a censurare l'indisponibilità del sito. In cassazione la società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c. e di varie norme in materia di derivazioni e autorizzazioni energetiche, per aver escluso la sua legittimazione e interesse a far valere il difetto del presupposto autorizzativo della disponibilità delle aree; 2) difetto assoluto/perplessità di motivazione sulla declaratoria di carenza di legittimazione e interesse; 3) violazione delle norme sulle derivazioni e dell'art. 823 c.c., per avere il TSAP ritenuto espropriabili aree demaniali; 4) omessa pronuncia sul motivo di merito relativo alla necessità di una concessione demaniale per l'occupazione dei sedimi del demanio idrico, ritenendo insufficiente il nulla osta idraulico.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti ritenuti fondati, valorizzando in particolare il difetto di motivazione apparente della sentenza del TSAP nella parte in cui aveva dichiarato la carenza di legittimazione e interesse della società ricorrente a dolersi dell'indisponibilità del sito. Ha invece dichiarato inammissibile il quarto motivo perché il TSAP aveva comunque deciso il ricorso e, in ogni caso, l'omessa pronuncia davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è sindacabile con lo speciale rimedio della rettificazione previsto dal t.u. acque. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione alle censure accolte e la causa è stata rinviata al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per censurare la legittimazione ad agire; la Corte non affronta il merito della norma ma rileva che la motivazione del TSAP sulla carenza di legittimazione era solo apparente
richiamato in relazione all'interesse ad agire; la Corte ritiene non adeguatamente spiegato dal TSAP perché tale interesse dovesse escludersi
richiamato dai motivi di ricorso quale disciplina della concessione/autorizzazione per impianti energetici; la Corte non ne dà un'interpretazione autonoma nel merito
DM 10 settembre 2010
richiamato quale fonte sulle linee guida nazionali per gli impianti da fonti rinnovabili
art. 4 d.lgs. 327/2001
richiamato con riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità e alla disciplina espropriativa
richiamato per contestare l'assoggettabilità/espropriabilità di beni demaniali
la Corte esclude il vizio di omessa pronuncia perché il TSAP aveva comunque statuito sulla domanda; inoltre, in questo contesto, il rimedio specifico è la rettificazione
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato nel motivo di ricorso per difetto di motivazione, accolto nei termini della motivazione apparente
norma sul ricorso per cassazione evocata nei vari motivi
art. 143 r.d. n. 1775 del 1933
individua le materie nelle quali le decisioni del TSAP sono impugnabili in cassazione per violazione di legge sostanziale e processuale, oltre che per i vizi di cui all'art. 201 del medesimo regio decreto
art. 201 r.d. n. 1775 del 1933
richiamato per delimitare i vizi deducibili avverso le decisioni del TSAP nelle materie di cui all'art. 143
art. 204 r.d. n. 1775 del 1933
indicato come rimedio speciale di rettificazione davanti al TSAP per l'omessa pronuncia e altri vizi tipizzati
richiamato per relationem dall'art. 204 r.d. n. 1775/1933 quale fonte dei casi di rettificazione
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte, accogliendo il ricorso, esclude l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
citata per la modifica dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nelle controversie sulle decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche rese nelle materie di cui all'art. 143 r.d. n. 1775 del 1933, il ricorso per cassazione è ammissibile non solo per i vizi di incompetenza ed eccesso di potere, ma per ogni violazione di legge sostanziale e processuale.
- La motivazione è solo apparente quando contiene affermazioni graficamente esistenti ma prive di un reale apparato argomentativo idoneo a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; in tal caso la sentenza è cassabile.
- La declaratoria di carenza di legittimazione o di interesse deve essere sorretta da una specifica spiegazione circa il nesso tra i fatti valorizzati e la posizione processuale della parte, non essendo sufficiente un elenco di elementi fattuali non coordinati in una ratio comprensibile.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia comunque deciso la domanda o la questione, anche implicitamente o per assorbimento; inoltre, avverso l'omessa pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è previsto lo speciale rimedio della rettificazione davanti al medesimo giudice, non il ricorso ordinario per cassazione.
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