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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40326/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da due contratti preliminari di vendita di terreni stipulati tra le parti il 28 febbraio 2004 e il 31 maggio 2004. Il promissario acquirente chiese la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento dei beni e il risarcimento del danno, deducendo che la controparte non aveva voluto stipulare i contratti definitivi nonostante l’invito avanti al notaio. La promittente venditrice si costituì resistendo e proponendo domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale accolse la domanda principale. In appello la Corte territoriale ritenne validi e distinti i due preliminari, ma escluse l’esecuzione in forma specifica limitatamente al preliminare del 31 maggio 2004, reputando che esso fosse stato sottoscritto dalla venditrice per effetto di dolo della controparte, desunto da elementi emersi in un procedimento penale. La ricorrente in cassazione dedusse: 1) violazione degli artt. 2932, 1460, 1453 e 1455 c.c., sostenendo che non fosse inadempiente sul primo preliminare perché il promissario acquirente pretendeva un unico definitivo comprensivo di entrambi i negozi; 2) violazione degli artt. 91, 92, 96 e 132 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese; 3) violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. per errata applicazione del principio di causalità nella regolazione delle spese; 4) violazione dell’art. 96 c.p.c. e dell’art. 1226 c.c. per il rigetto della responsabilità aggravata; 5) violazione dell’art. 156 c.p.c. per asserita nullità della sentenza dovuta a contraddizione tra motivazione e dispositivo in punto spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto: il giudice di merito aveva accertato che il primo preliminare era validamente concluso, aveva ad oggetto beni specifici e imponeva alla venditrice l’obbligo di stipulare il relativo definitivo; la richiesta dell’acquirente di un contratto unico comprensivo anche di altri beni non esonerava la venditrice dall’adempimento del primo preliminare, né era stato provato un valido offerto adempimento. Ha rigettato anche i motivi sulle spese, osservando che la compensazione integrale era giustificata dal parziale accoglimento dell’appello e dai giusti motivi, secondo la disciplina applicabile ratione temporis. Ha poi ritenuto assorbita la censura sulla responsabilità aggravata, evidenziando comunque che la compensazione delle spese escludeva il presupposto per la condanna ex art. 96 c.p.c. Infine ha dichiarato inammissibile il motivo sulla pretesa nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, trattandosi di mero errore materiale correggibile dal giudice che ha emesso la decisione e non di nullità cassatoria. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell’intimato; disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza conferma che, in presenza di un valido contratto preliminare e di mancato adempimento del promittente venditore, il promissario acquirente può domandare la sentenza costitutiva di trasferimento del bene.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato solo dalla ricorrente; la Corte non ravvisa una reciproca inadempienza idonea a giustificare il rifiuto di stipulare il definitivo sul primo preliminare.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato solo dalla ricorrente; la Corte esclude che nel caso vi fosse un inadempimento tale da incidere sul diritto all'esecuzione in forma specifica del primo preliminare.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato solo dalla ricorrente; la Corte non accoglie la tesi dell'inesigibilità dell'adempimento del primo preliminare per la pretesa irrilevanza dell'inadempimento dedotto.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese deve seguire la soccombenza, salvo la disciplina speciale applicabile e la possibilità di compensazione nei limiti consentiti.

  • art. 92 c.p.c.

    Nel testo ratione temporis applicabile, oltre alla soccombenza reciproca, erano sufficienti giusti motivi per compensare in tutto o in parte le spese.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità aggravata presuppone i relativi presupposti processuali e non può essere affermata in presenza di compensazione delle spese che escluda la totale soccombenza dell'altra parte.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese; la Corte non ravvisa vizi della motivazione tali da incidere sulla validità della decisione.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla quantificazione del danno da responsabilità aggravata; la doglianza resta assorbita dal rigetto delle censure principali.

  • art. 156 c.p.c.

    La divergenza tra motivazione e dispositivo sulla sola regolazione delle spese integra un errore materiale correggibile, non una nullità della sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memoria.

  • art. 360 c.p.c.

    Individua i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame/erronea motivazione nei limiti dedotti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare, la parte promittente venditrice non può sottrarsi all'adempimento del singolo preliminare validamente concluso invocando la volontà del promissario acquirente di stipulare un definitivo unitario comprensivo di ulteriori beni, quando il primo preliminare abbia oggetto autonomo e l'offerta di adempimento non risulti provata.
  • In cassazione non è censurabile come violazione di legge una doglianza che, sotto tale veste, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • La compensazione delle spese, nel regime applicabile ratione temporis, può essere giustificata anche da giusti motivi oltre che dalla soccombenza reciproca; il giudice di appello, in caso di riforma parziale, deve regolare le spese dell'intero giudizio, e un errore nel dispositivo che non corrisponda alla motivazione è emendabile come mero errore materiale.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere affermata in via automatica e presuppone che ricorrano i relativi presupposti sostanziali e processuali, non essendo sufficiente la mera soccombenza parziale dell'altra parte.
  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo sulla regolazione delle spese, quando riguardi un profilo meramente formale e riconducibile a svista, non integra di per sé nullità della sentenza ma errore materiale correggibile dal giudice che l'ha pronunciata.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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