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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5989 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per il recupero dell’IVA relativa all’anno 2000 su prestazioni contabili rese a numerose aziende, che il contribuente aveva dichiarato esenti. La CTR della Campania, riformando la decisione della CTP di Napoli n. 230/06/09, aveva respinto il ricorso: aveva escluso la decadenza dell’Ufficio, ritenendo applicabile la proroga prevista dall’art. 10 della legge n. 289/2002, e considerato l’avviso legittimo e motivato. In cassazione L.A. ha proposto due motivi: con il primo ha contestato l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità dell’avviso per mancata allegazione del processo verbale di constatazione (PVC) e l’affermazione che alcuni rilievi non fossero stati contestati; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 per mancata allegazione del PVC.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il secondo è stato ritenuto carente di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto l’avviso di accertamento: senza conoscerne il contenuto, la Corte non poteva verificare se fosse comunque motivato perché riportava gli elementi essenziali del PVC. Il primo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formulato come censura di omessa o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, denunciava in realtà violazioni di legge e vizi di omessa pronuncia o di valutazione della non contestazione. La decisione impugnata è quindi rimasta ferma. L.A. è stato condannato a rimborsare all’Ufficio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione o falsa applicazione di legge deve consentire alla Corte di verificare la decisione sulla base degli atti e delle allegazioni del ricorrente; in questo caso il motivo non era verificabile perché l’avviso impugnato non era stato trascritto.

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    La disposizione era invocata per contestare la mancata allegazione del PVC all’avviso, ma la Corte non ha deciso nel merito se l’allegazione fosse necessaria: il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo formulato come vizio di motivazione deve riguardare l’omesso o contraddittorio esame dell’accertamento di un fatto decisivo e controverso; non è lo strumento per denunciare, sotto tale veste, violazioni di legge o omessa pronuncia.

  • Art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    La CTR aveva applicato la proroga dei termini di accertamento anche nei confronti di chi non aveva fruito delle disposizioni agevolative. La Cassazione non ha esaminato nel merito tale questione, poiché entrambi i motivi del ricorso sono stati dichiarati inammissibili.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura relativa alla motivazione dell’atto impositivo richiede di riportare o trascrivere le parti dell’atto indispensabili a dimostrare il vizio: altrimenti la Corte può dichiarare il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La mancata allegazione di un documento richiamato nell’avviso non comporta automaticamente, sulla base di questa decisione, l’annullamento dell’atto: occorre verificare se l’avviso ne riporti comunque il contenuto essenziale. La pronuncia, tuttavia, non ha deciso la questione nel merito.
  • I motivi di cassazione devono essere formulati in modo coerente con il vizio denunciato: non si può usare il vizio di motivazione per introdurre censure di violazione di legge o di omessa pronuncia.
  • L’esito processuale può dipendere dall’inammissibilità dei motivi senza che la Corte accerti la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria; in tal caso la decisione di merito impugnata resta ferma.

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