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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21500/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso di CONSOB, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha rinviato alla medesima Corte in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi enunciati, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un procedimento sanzionatorio avviato da CONSOB nei confronti di una società di revisione per asserite violazioni della normativa antiriciclaggio e delle correlate delibere regolamentari CONSOB in tema di organizzazione interna, profilatura della clientela, identificazione del cliente e del titolare effettivo, nonché controllo costante delle informazioni acquisite. La società aveva proposto opposizione avverso la delibera sanzionatoria; la Corte d'appello di Milano aveva accolto l'opposizione ritenendo tardiva la contestazione, perché CONSOB avrebbe avuto già dal 2014 tutti gli elementi per procedere, dopo una richiesta documentale del luglio 2014 e la ricezione della relativa documentazione. CONSOB ha quindi ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo: 1) violazione dell'art. 195 TUF e dell'art. 14 l. n. 689/1981 per errata decorrenza del termine di 180 giorni in presenza di illecito permanente; 2) indebita interferenza del giudice nel sindacare i tempi dell'attività investigativa dell'Autorità; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla natura della richiesta documentale del 2014, che non costituiva un accertamento mirato ma un controllo generalizzato; 4) contraddittorietà e ulteriore violazione del termine di decadenza per avere la Corte territoriale affermato che nel 2014 CONSOB disponesse già di tutti gli elementi per contestare; 5) omesso esame degli elementi acquisiti nel corso dell'ispezione del 2017, decisivi per formulare gli addebiti; 6) violazione della disciplina antiriciclaggio e dei poteri di vigilanza CONSOB, per non avere considerato il complesso degli obblighi e delle informazioni necessarie all'accertamento. La Suprema Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbiti gli altri, perché la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare se la violazione contestata riguardasse una condotta esaurita nel 2014 oppure un illecito permanente protrattosi oltre tale data; il termine di 180 giorni decorre dalla cessazione della permanenza o, se non provata, dall'accertamento della specifica infrazione.

Norme richiamate

  • art. 195, comma 1, d.lgs. n. 58 del 1998

    entro centottanta giorni dall'accertamento

    il termine di 180 giorni per la contestazione delle sanzioni CONSOB decorre dall'accertamento della violazione; in caso di illecito permanente decorre dalla cessazione della permanenza o, se non provata, dall'accertamento della specifica infrazione.

  • art. 14, commi 2 e 6, l. n. 689 del 1981

    richiamato quale disciplina generale del procedimento sanzionatorio e del termine di contestazione, in coordinamento con l'art. 195 TUF.

  • art. 53 d.lgs. n. 231 del 2007

    richiamato come base della richiesta informativa iniziale sugli assetti antiriciclaggio della società.

  • art. 7 d.lgs. n. 231 del 2007

    richiamato nel motivo di ricorso relativo agli obblighi e ai comportamenti prescritti dalla normativa antiriciclaggio.

  • artt. 3.2.1, 3.3.2, 3.3.5 Delibera Consob n. 17836 del 2011

    indicati quali norme regolamentari asseritamente violate in tema di doveri e responsabilità organizzative, funzione antiriciclaggio e funzione di controllo di qualità.

  • artt. 4, 6, 9, 10 e 12 Delibera Consob n. 18802 del 2014

    indicati quali disposizioni regolamentari in tema di profilatura della clientela, identificazione del cliente e del titolare effettivo e controllo costante delle informazioni acquisite.

  • art. 375, comma 2, 4-quater, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    richiamato nel respingere l'eccezione di inammissibilità, ritenendo i motivi sufficientemente specifici e corredati dall'indicazione degli atti e documenti rilevanti.

Massime di principio

  • Nei procedimenti sanzionatori in materia di intermediazione finanziaria, il termine di 180 giorni per la contestazione non decorre automaticamente dalla mera acquisizione documentale o dalla conclusione formale dell'attività ispettiva, ma dal momento in cui l'Autorità, esaurita l'istruttoria, è in grado di accertare la violazione e di adottare le proprie determinazioni.
  • In presenza di illecito permanente, il dies a quo del termine di contestazione coincide con la cessazione della permanenza; se la cessazione non è provata, il termine decorre dall'accertamento della specifica condotta antigiuridica contestata.
  • Per stabilire la tempestività della contestazione, il giudice deve verificare la natura concreta dell'addebito e distinguere tra fatto esaurito in una certa data e situazione antigiuridica protratta nel tempo, senza sovrapporre la semplice constatazione alla nozione di accertamento.
  • Il giudice non può sostituirsi all'Autorità nella scelta dei tempi di avvio dell'attività istruttoria, ma può controllare se, secondo gli elementi del caso concreto, vi sia stato un ingiustificato ritardo nell'accertamento della violazione.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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