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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18002/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal deposito, da parte di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, dello stato passivo presso il Tribunale, con versamento dell'imposta di bollo per euro 11.736,00. La società ha chiesto il rimborso sostenendo che l'atto dovesse essere assoggettato solo al contributo unificato e che, quindi, operasse l'esenzione dal bollo prevista per gli atti del processo soggetti a contributo unificato. L'Amministrazione ha negato il rimborso, sostenendo che la liquidazione coatta amministrativa ha natura amministrativa e non giurisdizionale, che nella fase di deposito e formazione dello stato passivo non vi è un processo civile in senso tecnico né iscrizione a ruolo, e che quindi non è dovuto il contributo unificato; di conseguenza, il bollo resta applicabile. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 9, 10, 13 e 18 del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 1 del d.P.R. n. 641/1972, contestando l'applicazione del principio di alternatività bollo/contributo unificato alla liquidazione coatta amministrativa; con il secondo motivo, in via subordinata, ha denunciato nullità della sentenza per asserita violazione delle norme processuali sul contenuto dell'appello tributario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che nella fase di formazione e deposito dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa non operi l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 18 del d.P.R. n. 115/2002, perché tale fase non integra un processo civile in senso tecnico ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto e non è soggetta a contributo unificato. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della contribuente, quindi confermando il diniego di rimborso dell'imposta di bollo già versata. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. n. 115/2002

    "È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario"

    Il contributo unificato presuppone un vero processo, con iscrizione a ruolo e natura giurisdizionale; la liquidazione coatta amministrativa, nella fase di deposito e formazione dello stato passivo, non vi rientra.

  • art. 18 d.P.R. n. 115/2002

    "L'imposta di bollo non si applica ... agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione ... soggetti al contributo unificato"

    L'esenzione dal bollo opera solo per gli atti di un procedimento effettivamente soggetto a contributo unificato; se il contributo non è dovuto, non opera l'alternatività con il bollo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per evidenziare che le griglie di determinazione del contributo unificato non contemplano la liquidazione coatta amministrativa.

  • art. 1 d.P.R. n. 641/1972

    Viene invocato dall'Amministrazione quale base dell'imposta di bollo dovuta in mancanza di esenzione.

  • art. 252, comma 8, cod. ass.

    Il deposito dello stato passivo è qualificato come atto necessario e funzionale alla procedura, ma ciò non gli conferisce natura processuale ai fini del contributo unificato.

  • art. 209 legge fallimentare

    È richiamato per indicare che l'eventuale fase giurisdizionale può aprirsi solo dopo il deposito dello stato passivo, che resta fase amministrativa.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale invocata per il motivo subordinato di nullità della sentenza.

  • artt. 19, 21 e 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati nel motivo subordinato per contestare l'asserita inammissibilità dell'appello tributario.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'imposta di bollo prevista per gli atti dei processi soggetti a contributo unificato opera solo quando l'atto si inserisce in un procedimento che, per legge, sia effettivamente soggetto a iscrizione a ruolo e al contributo unificato.
  • La liquidazione coatta amministrativa, almeno nella fase di formazione e deposito dello stato passivo, conserva natura amministrativa e non processuale; pertanto gli atti di tale fase non beneficiano automaticamente del regime di esenzione dal bollo previsto per i processi civili.
  • Per stabilire l'applicabilità del principio di alternatività tra contributo unificato e imposta di bollo occorre verificare la natura del procedimento e la sua inclusione espressa nel catalogo dei procedimenti assoggettati a contributo unificato.
  • La qualificazione di un atto come antecedente, necessario o funzionale al procedimento non basta, da sola, a far sorgere l'esenzione dal bollo se manca il presupposto del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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