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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20882/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Dopo la dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e del socio illimitatamente responsabile, un istituto di credito chiese l'ammissione al passivo per il residuo di un mutuo ipotecario fondiario e di un'apertura di credito ipotecaria, domandando il privilegio ipotecario. Il curatore propose invece l'ammissione chirografaria, sostenendo che l'ipoteca fosse inefficace perché revocabile ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. in quanto concessa per trasformare debiti pregressi in credito privilegiato e, comunque, preordinata a pregiudicare i creditori. Il giudice delegato ammise il credito in chirografo; in sede di opposizione il Tribunale accolse il ricorso della banca, qualificò l'operazione come atto oneroso, escluse la prova dell'eventus damni e della scientia damni, e ritenne insussistente la revocatoria sia come atto successivo al sorgere del credito sia come atto anteriore. La curatela ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 66 l.f., 1362, 1363, 1369 e 2901 c.c. e vizio motivazionale per aver qualificato l'ipoteca come atto oneroso invece che gratuito; 2) omesso esame di fatti decisivi e nuova valutazione delle risultanze documentali sulla pretesa estinzione di passività pregresse; 3) violazione degli artt. 66 l.f., 2697, 2727, 2728 e 2901 c.c. per avere escluso l'eventus damni e la scientia damni, nonostante la riduzione della garanzia patrimoniale del socio e gli indizi della consapevolezza della banca; 4-5) violazione degli artt. 66 l.f., 2500-sexies, comma 4, 2697, 2727, 2728 e 2901 c.c. e vizio motivazionale per avere escluso la revocatoria anche nell'ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, non considerando la trasformazione societaria e il fatto che i creditori sociali sarebbero divenuti creditori del socio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero dirette, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove documentali, non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha affermato che la qualificazione dell'atto come oneroso dipendeva dalla contestualità tra garanzia e credito e non dalla lettura del contratto; che la doglianza sull'eventus damni mirava a sovrapporre una diversa valutazione del patrimonio residuo del debitore rispetto a quella del giudice di merito; che anche la censura sulla scientia damni si risolveva nella richiesta di una nuova lettura degli indizi; e che la questione della trasformazione societaria era stata utilizzata dal Tribunale solo come elemento indiziario del consilium fraudis, senza errori di diritto censurabili. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 66 l.f.

    Richiamato come base per l'azione revocatoria esercitata dal curatore in sede fallimentare.

  • art. 2901 c.c.

    Usato per disciplinare la revocatoria ordinaria dell'ipoteca; la Corte ribadisce che la verifica dei presupposti è in larga parte valutazione di fatto non sindacabile se la censura tende alla rivalutazione del merito.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte esclude che la controversia riguardasse davvero l'interpretazione del contratto.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché la qualificazione dell'atto dipendeva dalla contestualità della garanzia con il credito.

  • art. 1369 c.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte non lo considera pertinente al nucleo della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere probatorio sull'eventus damni e sugli elementi della revocatoria.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per la prova per presunzioni; la Corte ribadisce che la censura è inammissibile se mira a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato per il ricorso alle presunzioni; la Corte lo tratta congiuntamente agli artt. 2727 e 2729 c.c. sulla prova indiziaria.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ricorda che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti, e che in cassazione è censurabile solo la violazione dei criteri legali, non la diversa lettura degli indizi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il paradigma invocato per le asserite violazioni di legge; la Corte precisa che non copre la contestazione della ricostruzione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi; la Corte osserva che le censure non individuano un fatto storico decisivo ma chiedono una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2500-sexies, comma 4, c.c.

    Invocato per sostenere che, a seguito della trasformazione, i creditori sociali sarebbero divenuti creditori del socio; la Corte rileva che il richiamo era usato per una lettura in fatto non sindacabile nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della fattispecie concreta; il controllo della Cassazione riguarda l'esatta individuazione e applicazione della norma, non il riesame del fatto.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando sia indicato un fatto storico, principale o secondario, effettivamente discusso e decisivo; non basta contestare la valutazione delle prove o proporre una lettura alternativa degli elementi istruttori.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, l'eventus damni richiede la prova che l'atto di disposizione abbia inciso in senso peggiorativo sulla garanzia patrimoniale dei creditori, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito; la verifica della capienza residua del patrimonio può integrare tale accertamento di fatto.
  • La scientia damni e, ove necessario, la partecipazione del terzo al pregiudizio possono essere dimostrate anche per presunzioni, ma il giudice di merito conserva il potere di selezionare gli indizi rilevanti e di valutarne la convergenza, sicché in cassazione non è consentito censurare la sola diversa inferenza probatoria se non si denuncia una violazione dei criteri legali delle presunzioni.
  • Ai fini della qualificazione dell'atto di concessione di ipoteca come oneroso o gratuito, rileva la contestualità tra la garanzia prestata e il credito garantito; quando almeno parte del credito nasce contestualmente alla garanzia, la qualificazione come atto oneroso non è censurabile solo perché la prestazione abbia anche l'effetto di trasformare un'esposizione pregressa.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioniProveInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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