Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23700/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia origina da un’azione volta a far dichiarare l’inefficacia, la nullità o l’annullabilità della cessione di un ramo d’azienda intervenuta tra una società e un’altra impresa. In primo grado una delle domande era stata accolta e altre erano rimaste assorbite; in appello le parti vittoriose in parte avevano riproposto le domande non esaminate. La Corte d’appello dell’Aquila aveva rigettato la domanda di inefficacia/nullità/annullabilità. Successivamente questa Corte, con ordinanza n. 5849/2021, aveva cassato con rinvio la sentenza di appello ritenendo omessa la pronuncia su domande riproposte in appello. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per revocazione contro l’ordinanza di cassazione, deducendo due errori revocatori: (1) l’erronea supposizione che le domande assorbite fossero state riproposte in appello, mentre vi sarebbe stata solo una formula di stile di richiesta di rigetto dell’appello; (2) l’erronea percezione che la Corte d’appello non avesse esaminato la domanda di nullità ex art. 1345 c.c. per illiceità della causa, assumendo invece che la Corte territoriale si fosse già pronunciata su tale profilo.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente le eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti e le ha respinte, affermando in astratto l’ammissibilità della revocazione avverso pronunce di cassazione con rinvio solo quando l’errore revocatorio non riguardi questioni rimettibili al giudice di rinvio o quando l’errore di fatto sia stato decisivo nella decisione di cassazione. Nel merito della revocazione, però, ha ritenuto che nessuno dei dedotti errori percettivi ricorresse: la prima censura investiva in realtà una valutazione del contenuto della comparsa di appello, quindi un profilo interpretativo non revocabile; la seconda censura mirava a contestare la precedente affermazione della Corte secondo cui la Corte territoriale non aveva esaminato la domanda di nullità per causa illecita, il che non integra errore di fatto ma critica alla motivazione e alla decisione di cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1398 c.c.

    richiamato come base della domanda azionata in primo grado, ma non oggetto della decisione di revocazione

  • art. 1345 c.c.

    richiamato quale fondamento della domanda di nullità per illiceità della causa; la Corte precisa che la mancata pronuncia su tale domanda non può essere corretta con revocazione se la censura in realtà investe la valutazione già compiuta in cassazione

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    l’errore revocatorio rilevante è solo l’erronea percezione di un fatto di causa, assolutamente evidente, decisivo e non oggetto di dibattito processuale

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma richiamata per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione contro una pronuncia di cassazione con rinvio è inammissibile quando l’asserito errore di fatto non incide su una statuizione decisiva della Corte, ma riguarda questioni, eccezioni o domande rimettibili al giudice di rinvio o comunque una valutazione interpretativa del contenuto degli atti.
  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione immediatamente riscontrabile dal solo raffronto tra sentenza e atti, non un errore di valutazione, interpretazione o motivazione.
  • Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione della lettura che la Corte di cassazione abbia dato alla comparsa di appello o ad altri atti difensivi, quando la doglianza richiede una verifica interpretativa del contenuto dell’atto.
  • La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione l’affermazione della Corte di cassazione circa l’omesso esame di una domanda o la portata motivazionale della decisione impugnata, quando la censura mira in realtà a correggere il ragionamento giuridico della Corte.
  • L’atto di revocazione può implicare, anche solo implicitamente, la richiesta di decisione sul merito della controversia, se la domanda revocatoria investe la sentenza nella sua interezza e il petitum sostanziale è desumibile dal contenuto dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.