Cassazione Penale, Sentenza n. 7425/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. del 15/06/2022 che aveva applicato la pena concordata per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (fatto di lieve entità) e di falsa attestazione sull'identità. Il ricorrente, assistito dall'avv. Luciano Bertoluzza, denunciava errata applicazione dell'art. 81 c.p. (cumulo di pene), sostenendo che il Tribunale avesse considerato più grave la pena prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (normativa sugli stupefacenti) anziché quella prevista dall'art. 495 c.p. (false attestazioni), con conseguente erronea determinazione anche della pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per non rientrare nelle ipotesi di "penale illegale". Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 38809/2022) secondo cui la penale illegale sussiste solo quando la pena applicata non sia prevista dall'ordinamento, sia superiore ai limiti di legge o sia più grave per genere e specie rispetto a quella legislativamente prevista. Nel caso di specie la censura riguardava una mera errata applicazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio, non una ipotesi di illegittimità penale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rilevata contestazione per la corretta applicazione del cumulo delle pene; la Corte ha ritenuto che la doglianza attiene a mera errata determinazione del trattamento sanzionatorio, e quindi non costituisce ipotesi di penale illegale.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sanzionatoria in materia di stupefacenti che il Tribunale aveva ritenuto applicabile; il ricorrente sosteneva che quel titolo fosse stato considerato come più grave rispetto all'alternativa indicata.
Norma relativa alla falsa attestazione sull'identità, indicata dal ricorrente quale norma correttamente applicabile; la Corte ha però ritenuto che la controversia non configuri penale illegale.
Riferimento alla sentenza di patteggiamento con applicazione della pena concordata, oggetto di impugnazione in Cassazione nei limiti previsti dalla legge.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla materia consentita in cassazione avverso sentenze di cui all'art. 444 c.p.p.; il ricorso doveva rispettare tali limiti temporali e di materia.
Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che chiarisce il concetto di "penale illegale": si configura solo quando la pena non sia prevista dall'ordinamento, sia superiore ai limiti di legge o sia più grave per genere e specie rispetto a quella prevista dal legislatore. La Corte l'ha applicata per escludere l'ammissibilità del ricorso nel caso concreto.
Massime di principio
- In cassazione contro sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è ammesso il controllo limitatamente a profili di penale illegale: una mera errata applicazione dei criteri di determinazione della pena non è sufficiente per l'ammissibilità.
- Per ottenere l'annullamento per penale illegale occorre dimostrare che la pena applicata non sia prevista dalla legge, ecceda i limiti legali o sia più grave per genere e specie rispetto a quella che il legislatore ha individuato.
- Le questioni che riguardano la scelta tra diverse norme incriminatrici e la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio tendono a essere considerate valutazioni applicative e non profili di illegittimità penalmente rilevante, salvo che non configurino i casi sopra indicati.
- Chi propone ricorso per questioni di determinazione della pena rischia la dichiarazione d'inammissibilità e la condanna alle spese; se l'inammissibilità è dovuta a colpa nella proposizione del ricorso può essere ordinato il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Se si ritiene che la norma penalmente applicata sia inesistente o che la pena sia superiore ai limiti di legge, tali profili devono essere evidenziati in modo chiaro nel ricorso perché solo allora la Cassazione potrà intervenire.
- Il parere del pubblico ministero (compresa la Procura Generale che può chiedere annullamento con rinvio) non vincola la Corte di Cassazione, che valuta l'ammissibilità e il merito secondo i principi di legge e giurisprudenza consolidata.
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