Cassazione Civile, Ordinanza n. 19469/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dai lavori di demolizione e ricostruzione di un capannone eseguiti su un immobile confinante con la proprietà dell'originario attore. Quest'ultimo aveva lamentato che l'intervento aveva modificato il sistema fognario, eliminando un pozzetto di ispezione delle acque nere, e soprattutto che il nuovo fabbricato avesse una cubatura maggiore del precedente e non rispettasse le distanze legali e regolamentari dal confine, chiedendo l'accertamento delle violazioni, il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, limitatamente alla violazione delle distanze. La Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale della società sia quello incidentale dell'attore. In Cassazione la società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d'appello avesse deciso sulla distanza dal confine senza specifica domanda e senza corretta allegazione delle norme regolamentari; 2) violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni e del D.M. 1444/1968, deducendo che la motivazione non chiarisse quale disciplina fosse stata applicata e che l'intervento fosse una ristrutturazione edilizia, non una nuova costruzione; 3) violazione dell'art. 1069, comma 3, c.c., per avere escluso il diritto della proprietaria del fondo servente a ottenere la contribuzione del fondo dominante alle spese di rifacimento del sistema fognario, nonostante il vantaggio derivante anche alla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. In particolare, è stato escluso il vizio di ultrapetizione sulla questione delle distanze, mentre è stata ritenuta carente e non sufficiente la verifica della normativa regolamentare applicabile e della qualificazione dell'intervento edilizio; è stata inoltre ritenuta errata l'esclusione della contribuzione alle spese per le opere necessarie alla conservazione della servitù fognaria, che va ripartita in proporzione ai vantaggi rispettivi.
Norme richiamate
il giudice può verificare d'ufficio la normativa applicabile senza violare il principio della domanda, quando sia comunque dedotta la violazione delle distanze.
non vi è ultrapetizione se il giudice accerta un presupposto necessario della domanda proposta, come la distanza dal confine in una domanda di arretramento per violazione delle distanze.
il giudice deve applicare d'ufficio i criteri normativi pertinenti per qualificare la violazione denunciata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente la censura per nullità della sentenza o del procedimento, inclusa la dedotta ultrapetizione.
in sede di legittimità non sono ammissibili documenti che richiedano nuovi accertamenti in fatto.
le norme sulle distanze legali tra costruzioni possono essere integrate da regolamenti edilizi e piani regolatori.
le spese per le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite anche nel proprio interesse dal proprietario del fondo servente, vanno sopportate da entrambe le parti in proporzione ai rispettivi vantaggi.
art. 2-bis, comma 1-ter D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
la Corte di rinvio dovrà verificare se gli interventi siano qualificabili come ristrutturazione edilizia secondo la disciplina edilizia vigente.
art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
la Corte richiama la necessità di valutare la qualificazione urbanistico-edilizia dell'intervento alla luce della normativa T.U. edilizia come modificata.
art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444
è richiamato quale fonte regolamentare rilevante per la disciplina delle distanze nelle costruzioni.
Massime di principio
- Quando sia proposta una domanda di arretramento o ripristino per violazione delle distanze tra costruzioni, il giudice non incorre in ultrapetizione se verifica anche la distanza dal confine, perché si tratta di un presupposto logicamente e giuridicamente connesso al petitum.
- Le norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi che disciplinano le distanze, anche rispetto ai confini, integrano il codice civile e devono essere applicate d'ufficio dal giudice in forza del principio iura novit curia, una volta dedotta la violazione delle distanze.
- La motivazione sulla violazione delle distanze deve indicare con chiarezza la normativa regolamentare concretamente applicata e le distanze in concreto violate; non è sufficiente un'affermazione generica della loro esistenza.
- Ai fini delle distanze legali, il giudice deve anche verificare la corretta qualificazione dell'intervento edilizio, compresa l'eventuale riconducibilità a ristrutturazione edilizia secondo la disciplina urbanistica vigente.
- Le spese necessarie alla conservazione della servitù, se eseguite dal proprietario del fondo servente anche nel proprio interesse, devono essere ripartite tra fondo servente e fondo dominante in proporzione ai rispettivi vantaggi, secondo un'interpretazione estensiva dell'art. 1069, comma 3, c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19435/2025 del 15/07/2025
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19436/2025 del 15/07/2025
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19437/2025 del 15/07/2025
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19439/2025 del 15/07/2025
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19442/2025 del 15/07/2025
- ordinanza_civile · 15 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19444/2025 del 15/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →