Cassazione Penale, Sentenza n. 26311/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era accusata di aver compiuto atti diretti a procurare l'ingresso in Italia di cinque cittadini cinesi mediante la presentazione di documentazione false per il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato (uno dei quali per lavoro domestico). L'attività è stata svolta avvalendosi dell'intermediazione del ragioniere Savino Fantini; la condotta è stata ritenuta finalizzata al profitto economico (anche indiretto) e aggravata dall'aver favorito l'ingresso di cinque persone. In appello e in primo grado è stata contestata anche la mancata derubricazione ai sensi dell'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998 e la mancata concessione delle attenuanti generiche. In cassazione la difesa ha dedotto, fra l'altro, che Fantini avrebbe agito in piena autonomia, che non sarebbe provato il fine di profitto (mancando accertamento sull'effettiva utilizzazione lavorativa degli stranieri) e che uno dei lavoratori era destinato al lavoro domestico (per cui, secondo la ricorrente, non ricorrerebbe il profitto).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna pronunciata in primo e secondo grado. Ha applicato il principio della "doppia conforme" (ovvero la saldatura logico-argomentativa fra prima e seconda decisione) ritenendo che la Corte d'appello abbia adeguatamente condiviso e sviluppato la motivazione del Tribunale. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reato come commesso "al fine di trarre profitto anche indiretto" richiamando l'art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e precisando che il profitto ha natura teleologica (non è necessario che il vantaggio economico sia effettivamente conseguito, basta che la condotta fosse finalizzata a ottenerlo). Ha escluso profili di illogicità relativi al ruolo dell'intermediario Fantini: l'imputata aveva sottoscritto le istanze e prodotto la documentazione falsa, contribuendo così in modo decisivo al fatto. Ha ritenuto legittimo il conteggio dei cinque ingressi anche in relazione al lavoratore domestico, perché la richiesta per quest'ultimo è stata proposta con le stesse modalità. Ha confermato il rifiuto delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti specifici e della "non irrilevante entità" dell'attività illecita. Ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
«salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente»
Il profitto rilevante è di natura economico-patrimoniale e va inteso in senso teleologico: non è necessario che il vantaggio sia effettivamente conseguito, basta che la condotta fosse finalizzata al suo ottenimento
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma richiamata nella domanda di derubricazione: la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la derubricazione, valorizzando la finalità della condotta e la pluralità dei comportamenti contestati
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per le censure di motivazione in cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi di impugnazione generici/aspecifici e manifestamente infondati
Richiamato in tema di attenuanti generiche: per concederle occorrono elementi positivi; la mancata concessione è giustificabile anche su base di un solo elemento negativo prevalente (es. precedenti specifici, entità del reato)
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello riprende e condivide la motivazione di primo grado ("doppia conforme"), la Corte di cassazione limita il controllo di legittimità e respinge censure generiche o aspecifiche.
- Nel reato di agevolazione dell'ingresso illegale, il "fine di profitto" ha rilevanza teleologica: non è necessario dimostrare che il profitto sia stato effettivamente realizzato, basta che la condotta fosse finalizzata al suo conseguimento.
- L'uso di un intermediario non esclude la responsabilità concorsuale del committente quando costui ha sottoscritto istanze o comunque partecipato decisivamente alla produzione di documentazione falsa.
- Il conteggio del numero di persone ai fini dell'aggravante può comprendere anche soggetti destinati a lavoro domestico se le modalità della richiesta sono le stesse e la finalità di profitto non è esclusa.
- Le attenuanti generiche non sono automatiche: la loro esclusione può fondarsi sulla presenza di elementi negativi (precedenti, entità del reato, coinvolgimento di più persone) e sulla mancanza di elementi positivi della personalità.
- In cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e ben motivati: argomentazioni nuove o generiche sono dichiarate inammissibili.
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