Cassazione Penale, Sentenza n. 08795/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo ha condannato per violazione dell'art. 10, comma 2, d.l. 20/02/2017 n.14 (divieto di accesso a specifiche aree cittadine) e per il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30/04/1992 n.285 (esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore). I motivi principali sono: 1) censura della legittimità e della motivazione del provvedimento del Questore (mancanza di istruttoria e motivazione circa il pericolo per la sicurezza pubblica), nonché contestazione della sua conoscenza da parte dell'imputato (si contesta che comprendesse l'italiano e fosse presente in Italia continuativamente); 2) insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine all'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, sostenendo che la ricostruzione si fonda solo su informativa della Polizia Locale e che la eventuale somma incassata sarebbe accattonaggio e non prova di attività abusiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) il provvedimento del Questore fosse fondato su ripetute segnalazioni e verbali della Polizia Locale che documentavano la presenza dell'imputato nello svolgimento dell'attività in zona vietata e che l'atto amministrativo contenesse motivazione sufficiente nei limiti del sindacato giurisdizionale; b) le questioni sulla conoscenza dell'italiano e sulla continuità della presenza in Italia sono valutazioni di fatto riservate al giudice del merito e non impugnabili in sede di legittimità senza specifici vizi; c) ai fini dell'art. 7, comma 15-bis, la ricezione di denaro non è elemento costitutivo: è sufficiente provare che il soggetto, già sanzionato, sia stato nuovamente colto nell'esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore. In conseguenza il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"
Il provvedimento di divieto di accesso emesso dal Questore è legittimo quando sia fondato su reiterate condotte indicate dall'art. 9 e quando dalle stesse possa derivare un pericolo per la sicurezza pubblica; la motivazione dell'ordinanza deve descrivere la reiterazione e le ragioni del pericolo e può essere sindacata dal giudice penale nei limiti della legittimità amministrativa.
art. 9, commi 1 e 2, d.l. n. 14 del 2017
Costituiscono le condotte-tipo che possono giustificare l'adozione del divieto di accesso; la reiterazione di tali condotte e il pericolo desumibile costituiscono presupposto del potere questorile.
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Il reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore si configura con l'esercizio non autorizzato dell'attività stessa; la percezione di denaro non è elemento costitutivo e quindi è irrilevante ai fini della qualificazione come attività abusiva.
art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiama l'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo: l'ordinanza questorile deve esporre gli elementi da cui deriva il giudizio di pericolosità; tuttavia il sindacato del giudice penale è limitato alla verifica di legittimità e non può sostituirsi al merito amministrativo.
Richiamato come rimedio invocabile in caso di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo con conseguente assoluzione per non sussistenza del fatto; la Corte ha ritenuto però che non sussistessero i presupposti per la disapplicazione.
art. 135 Regolamento di Polizia Urbana (delibera 26/7/2019)
Individua l'area oggetto del divieto di accesso richiamata nel provvedimento questorile; la Corte ha ritenuto adeguata l'individuazione dell'area nell'ordinanza.
Massime di principio
- Il sindacato del giudice penale sull'atto amministrativo-limitativo (es. ordine di divieto di accesso) è di legittimità: il giudice verifica la conformità formale e l'adeguata motivazione dell'atto, ma non può sostituirsi al merito amministrativo salvo vizi specifici e dimostrati.
- Per l'applicazione dell'art. 10, comma 2, d.l. n.14, è sufficiente che l'ordinanza questorile evidenzi reiterazione di condotte dalle quali può derivare un pericolo per la sicurezza pubblica; non è necessario provare un danno concreto, ma la sussistenza di un rischio desumibile dagli atti.
- La conoscenza della lingua o la recezione del provvedimento amministrativo sono fatti di merito la cui valutazione spetta ai giudici di merito e non alla Corte di legittimità se non sono indicate specifiche violazioni di diritto rilevabili in sede di cassazione.
- Ai fini del reato previsto dall'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992, la percezione di denaro non è elemento essenziale: è sufficiente provare l'esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore, specie se il soggetto era già stato sanzionato e successivamente colto nella stessa condotta.
- Chi impugna la legittimità di un provvedimento amministrativo che limita la libertà di movimento deve indicare e dimostrare vizi specifici dell'istruttoria o carenze di motivazione rilevanti in diritto per ottenere la disapplicazione e l'assoluzione.
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