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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23858/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'incarico conferito da un Comune a un'architetta per la progettazione e direzione lavori di una piscina comunale. Il Tribunale aveva ritenuto gravi inadempienze professionali e, su domanda del Comune, aveva disposto la risoluzione del contratto, la restituzione del compenso percepito e il risarcimento di varie voci di danno. La Corte d'appello ha invece ridimensionato gli addebiti, riconoscendo come risarcibile solo il costo per la rimozione e rimessa a norma delle opere di rivestimento della vasca, escludendo la risoluzione del contratto. La professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme della disciplina dei lavori pubblici, sostenendo che la responsabilità del direttore dei lavori non potesse estendersi a vizi rilevati dopo la revoca dell'incarico e prima del collaudo, e che la cessazione dell'incarico avesse fatto venir meno il dovere di vigilanza; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione agli effetti della revoca dell'incarico sulla responsabilità per l'inadempimento; 3) violazione della disciplina sugli onorari professionali, deducendo che l'incarico comprendeva più fasi di progettazione e che, pertanto, erano dovute parcelle distinte. Il Comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando: 1) l'omesso esame dell'eccezione relativa alla mancata stipula o presentazione di idonea polizza di responsabilità civile professionale, che avrebbe comportato il mancato pagamento dei compensi; 2) la violazione dell'art. 1455 c.c., sostenendo che l'inadempimento dovesse essere ritenuto grave e idoneo a giustificare la risoluzione, nonostante l'entità del danno fosse contenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della professionista e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune. Ha ritenuto infondati i primi due motivi della ricorrente principale perché la responsabilità del direttore dei lavori non cessa automaticamente con la revoca dell'incarico se il vizio o la difformità era rilevabile in corso d'opera, e perché la sentenza impugnata aveva già accertato un inadempimento specifico, causalmente rilevante e produttivo di un danno limitato, senza che la ricorrente avesse confutato in modo puntuale tale ratio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e mancato confronto con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva rilevato che la professionista non aveva provato le prestazioni indicate nelle parcelle. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione sulla polizza assicurativa era stata introdotta tardivamente e implicava accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito sulla gravità dell'inadempimento. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 27 L. 109/1994

    invocato dalla ricorrente principale come norma sulla responsabilità del direttore dei lavori, ritenuta però inconferente rispetto alla censura svolta

  • art. 28, comma 10, L. 109/1994

    invocato dalla ricorrente principale a fondamento della tesi secondo cui la responsabilità del prestatore d'opera sarebbe limitata alle prestazioni rese durante il rapporto

  • art. 124 d.P.R. 554/1999

    richiamato dalla ricorrente principale, ma ritenuto inconferente

  • art. 16 L. 109/1994

    richiamato per sostenere che la progettazione si articola in fasi distinte e che potessero essere emesse parcelle separate

  • art. 30, comma 5, L. 109/1994

    richiamato dal Comune per sostenere che la mancata presentazione della polizza assicurativa del progettista comporta il mancato pagamento delle parcelle

  • art. 1455 c.c.

    richiamato dal Comune per contestare la valutazione di non gravità dell'inadempimento, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito

  • artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Il direttore dei lavori risponde per i vizi o le difformità dell'opera rilevabili in corso d'opera quando, secondo la diligenza professionale qualificata, avrebbe dovuto attivarsi per accertarne la causa e adottare gli accorgimenti tecnici necessari; la responsabilità non cessa automaticamente per il solo fatto che l'incarico sia stato revocato prima della conclusione dei lavori.
  • In tema di responsabilità del professionista, il giudice di merito può riconoscere il risarcimento solo per i danni causalmente collegati agli specifici inadempimenti accertati, escludendo le ulteriori voci non provate o non riconducibili con sufficiente nesso causale alla condotta contestata.
  • In sede di legittimità, la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni di fatto o a sollecitare una nuova valutazione delle prove.
  • Il motivo di ricorso che deduce l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto non è indicato in modo specifico e se la censura non dimostra la sua effettiva decisività rispetto alla decisione adottata.
  • Le parcelle professionali non provano di per sé le prestazioni svolte quando manchi la dimostrazione concreta delle attività cui si riferiscono; la vistazione dell'Ordine professionale non è sufficiente, da sola, a integrare la prova del credito.
  • La questione relativa a eccezioni o difese introdotte tardivamente nel giudizio di merito non può essere utilmente riproposta in cassazione come se fosse stata ritualmente devoluta nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniAppalto
RamiResponsabilità civileProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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