Cassazione Civile, Ordinanza n. 23858/2022 del 01/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'incarico conferito da un Comune a un'architetta per la progettazione e direzione lavori di una piscina comunale. Il Tribunale aveva ritenuto gravi inadempienze professionali e, su domanda del Comune, aveva disposto la risoluzione del contratto, la restituzione del compenso percepito e il risarcimento di varie voci di danno. La Corte d'appello ha invece ridimensionato gli addebiti, riconoscendo come risarcibile solo il costo per la rimozione e rimessa a norma delle opere di rivestimento della vasca, escludendo la risoluzione del contratto. La professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme della disciplina dei lavori pubblici, sostenendo che la responsabilità del direttore dei lavori non potesse estendersi a vizi rilevati dopo la revoca dell'incarico e prima del collaudo, e che la cessazione dell'incarico avesse fatto venir meno il dovere di vigilanza; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione agli effetti della revoca dell'incarico sulla responsabilità per l'inadempimento; 3) violazione della disciplina sugli onorari professionali, deducendo che l'incarico comprendeva più fasi di progettazione e che, pertanto, erano dovute parcelle distinte. Il Comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando: 1) l'omesso esame dell'eccezione relativa alla mancata stipula o presentazione di idonea polizza di responsabilità civile professionale, che avrebbe comportato il mancato pagamento dei compensi; 2) la violazione dell'art. 1455 c.c., sostenendo che l'inadempimento dovesse essere ritenuto grave e idoneo a giustificare la risoluzione, nonostante l'entità del danno fosse contenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della professionista e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune. Ha ritenuto infondati i primi due motivi della ricorrente principale perché la responsabilità del direttore dei lavori non cessa automaticamente con la revoca dell'incarico se il vizio o la difformità era rilevabile in corso d'opera, e perché la sentenza impugnata aveva già accertato un inadempimento specifico, causalmente rilevante e produttivo di un danno limitato, senza che la ricorrente avesse confutato in modo puntuale tale ratio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e mancato confronto con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva rilevato che la professionista non aveva provato le prestazioni indicate nelle parcelle. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione sulla polizza assicurativa era stata introdotta tardivamente e implicava accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito sulla gravità dell'inadempimento. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
art. 27 L. 109/1994
invocato dalla ricorrente principale come norma sulla responsabilità del direttore dei lavori, ritenuta però inconferente rispetto alla censura svolta
art. 28, comma 10, L. 109/1994
invocato dalla ricorrente principale a fondamento della tesi secondo cui la responsabilità del prestatore d'opera sarebbe limitata alle prestazioni rese durante il rapporto
art. 124 d.P.R. 554/1999
richiamato dalla ricorrente principale, ma ritenuto inconferente
art. 16 L. 109/1994
richiamato per sostenere che la progettazione si articola in fasi distinte e che potessero essere emesse parcelle separate
art. 30, comma 5, L. 109/1994
richiamato dal Comune per sostenere che la mancata presentazione della polizza assicurativa del progettista comporta il mancato pagamento delle parcelle
richiamato dal Comune per contestare la valutazione di non gravità dell'inadempimento, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito
artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Il direttore dei lavori risponde per i vizi o le difformità dell'opera rilevabili in corso d'opera quando, secondo la diligenza professionale qualificata, avrebbe dovuto attivarsi per accertarne la causa e adottare gli accorgimenti tecnici necessari; la responsabilità non cessa automaticamente per il solo fatto che l'incarico sia stato revocato prima della conclusione dei lavori.
- In tema di responsabilità del professionista, il giudice di merito può riconoscere il risarcimento solo per i danni causalmente collegati agli specifici inadempimenti accertati, escludendo le ulteriori voci non provate o non riconducibili con sufficiente nesso causale alla condotta contestata.
- In sede di legittimità, la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni di fatto o a sollecitare una nuova valutazione delle prove.
- Il motivo di ricorso che deduce l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto non è indicato in modo specifico e se la censura non dimostra la sua effettiva decisività rispetto alla decisione adottata.
- Le parcelle professionali non provano di per sé le prestazioni svolte quando manchi la dimostrazione concreta delle attività cui si riferiscono; la vistazione dell'Ordine professionale non è sufficiente, da sola, a integrare la prova del credito.
- La questione relativa a eccezioni o difese introdotte tardivamente nel giudizio di merito non può essere utilmente riproposta in cassazione come se fosse stata ritualmente devoluta nei gradi precedenti.
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