Cassazione Penale, Sentenza n. 22101/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Brescia lamentando: (1) mancata o insufficiente motivazione sulla sussistenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, co. 1, nn. 2) e 7) c.p.; (2) mancata motivazione circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti; (3) vizio di motivazione nell'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo n. 3) (art. 4, L. n. 110/1975, arma impropria); (4) violazione di legge nella dichiarazione della qualità di delinquente abituale (art. 102 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché formulati in termini generici e rinviati all'appello senza esporre i contenuti specifici posti a fondamento del gravame; ha giudicato inammissibile il terzo motivo perché la corte territoriale ha correttamente applicato la nozione di "arma impropria" valutando la potenzialità offensiva dell'oggetto in relazione a caratteristiche strutturali e alle circostanze (uso per forzare la portiera e successivo brandeggio alla vista degli agenti); ha respinto il quarto motivo ritenendolo manifestamente infondato, poiché la corte d'appello aveva adeguatamente motivato la dichiarazione di delinquente abituale richiamando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 102 c.p. e fornendo una valutazione approfondita della pericolosità sociale attuale del soggetto (numerosi precedenti, carenza di lavoro e dimora stabile, assenza di resipiscenza). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa al furto; citata come capo d'imputazione originario (contestazione dei reati di furto connessi all'operato dell'imputato).
Codice Penale, art. 625, co. 1, nn. 2) e 7)
Circostanze aggravanti del furto contestate: il ricorrente contestava la motivazione della corte d'appello sulla loro sussistenza; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura per genericità.
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Definizione di "arma impropria": la Corte ha richiamato il principio secondo cui conta la potenzialità offensiva dell'oggetto nelle circostanze di tempo e luogo, non la sua effettiva utilizzazione per offendere.
Requisiti per la dichiarazione di delinquente abituale: la Corte ha ritenuto che la dichiarazione richieda sia i presupposti formali sia la dimostrazione della pericolosità sociale attuale, valutata criticamente; nel caso la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta sufficiente.
Criteri di valutazione per la comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Cassazione ricorda che il giudizio comparativo rientra nella discrezionalità del giudice e censurabile in Cassazione solo se arbitraro o illogico.
Richiamato come riferimento alla nozione di pericolosità sociale nel contesto della misura di sicurezza; la valutazione della pericolosità deve essere concreta e motivata.
Legge 10 ottobre 1986, n. 663, artt. 21 e 31
Modifiche all'ordinamento penitenziario rilevanti per il regime delle misure di sicurezza: la giurisprudenza richiede collegamento tra dichiarazione di abitualità e concreta pericolosità sociale.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8
Norma procedurale citata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale che ha chiesto la trattazione scritta del ricorso in Cassazione.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e il pagamento a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso; applicata dalla Corte nella misura di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo preciso e documentato le ragioni di diritto e i fatti impugnati: censure generiche che rinviano agli atti d'appello senza specificarne il contenuto sono inammissibili.
- Il giudizio comparativo tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e in Cassazione può essere censurato soltanto se si riscontra arbitrio o manifesta illogicità; una enunciazione motivata della valutazione può essere sufficiente.
- Ai fini della configurazione dell'"arma impropria" non è necessaria l'effettiva utilizzazione per offendere, ma la potenzialità offensiva dell'oggetto nelle concrete circostanze di tempo e luogo (caratteristiche strutturali e uso contestuale).
- La dichiarazione di delinquente abituale richiede non solo i presupposti formali (art. 102 c.p.) ma anche una motivazione che dimostri la pericolosità sociale attuale e la probabilità di commissione di nuovi reati; il giudice deve esprimere un giudizio critico e non limitarsi a richiamare i precedenti.
- La Cassazione sanziona l'uso di ricorsi manifestamente inammissibili o privi di fondamento con la condanna alle spese e con somme a favore della cassa delle ammende, incentivando la selezione di impugnazioni ragionate.
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