Cassazione Civile, Ordinanza n. 36449/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, da parte del ricorrente, di una porzione di fabbricato dotata di una servitù di scolo per destinazione del padre di famiglia, esercitata attraverso la corte dei resistenti fino al pozzo nero e poi alla rete fognaria. In seguito a problemi di fuoriuscita di liquami e al mutato quadro normativo igienico-sanitario, il Comune aveva richiesto l’adeguamento dell’impianto fognario mediante installazione di fossa Imhoff e pozzetto sgrassatore. I resistenti avevano rifiutato di consentire l’esecuzione dei lavori sulla loro corte, determinando la sospensione dell’agibilità dell’immobile del ricorrente e la cessazione del rapporto di locazione/affitto d’azienda con il conduttore. Il ricorrente aveva quindi agito per ottenere la costituzione coattiva della servitù di scarico conforme alla normativa vigente, l’autorizzazione ad accedere al fondo servente per i lavori necessari e il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento dell’immobile e dalla condanna risarcitoria subita nei confronti del conduttore. In ricorso per cassazione ha censurato: 1) l’asserita erronea applicazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’appello fosse specifico e che la Corte territoriale non potesse dichiararlo inammissibile; 2) la violazione dell’art. 1032 c.c., assumendo che il rifiuto dei resistenti integrasse un comportamento illecito o un inadempimento dell’obbligo di cooperare alla costituzione della servitù coattiva, con conseguente diritto al risarcimento danni, anche in ragione della preesistente servitù di scolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d’appello aveva comunque esaminato nel merito la domanda risarcitoria, rigettando l’impugnazione e non dichiarandola inammissibile; inoltre la censura non coglieva la reale ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito. La Corte ha affermato che l’art. 1032 c.c. prevede modalità alternative di costituzione della servitù, negoziale o giudiziale, ma non configura un obbligo del fondo servente a costituire convenzionalmente la servitù coattiva; pertanto il diniego di consenso non integra di per sé illecito risarcibile. Ha confermato la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sulla specificità dei motivi d’appello è stata ritenuta inammissibile perché la corte territoriale aveva comunque deciso nel merito l’impugnazione; la doglianza non incideva sulla reale ratio della decisione.
art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.
È stato richiamato come parametro del primo motivo, ma la doglianza è stata ritenuta non decisiva rispetto al contenuto effettivo della sentenza impugnata.
art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è stato escluso per la presenza di una doppia conforme e perché il fatto storico dedotto non era stato omesso in modo rilevante.
art. 348-ter ultimo comma c.p.c.
In presenza di doppia conforme non è deducibile in cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo nei termini prospettati dal ricorrente.
"Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza"
La norma disciplina una costituzione alternativa della servitù, negoziale o giudiziale; non crea un obbligo del fondo servente di prestare consenso convenzionale, ma una soggezione alla costituzione coattiva per via giudiziale, previo indennizzo.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
È stato richiamato ai fini dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento collegata al rifiuto del fondo servente di consentire la costituzione o l’adeguamento di una servitù coattiva non è fondata, di per sé, su un inadempimento contrattuale, poiché l’art. 1032 c.c. configura una soggezione al potere costitutivo del giudice, non un obbligo di contrarre.
- Quando la sentenza di appello decide nel merito l’impugnazione, una censura limitata alla pretesa inammissibilità ex art. 342 c.p.c. è inidonea se non coglie la reale ratio decidendi della pronuncia.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti storici decisivi non è deducibile nei limiti prospettati se il fatto è stato comunque considerato dalle sentenze di merito.
- La preesistenza di una servitù diversa non è automaticamente rilevante per fondare il risarcimento relativo alla mancata costituzione di una nuova servitù coattiva, se la controversia riguarda un diritto nuovo sorto solo con la sentenza costitutiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36332/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36333/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36334/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36335/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36336/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36337/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →