Cassazione Civile, Ordinanza n. 10506/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società fallita ha impugnato con reclamo ex art. 18 l.fall. la sentenza dichiarativa di fallimento, sostenendo l'insussistenza dello stato di insolvenza e contestando anche il superamento della soglia di fallibilità. In particolare ha dedotto: (1) violazione dell'art. 15, ultimo comma, l.fall., perché la soglia di debito sarebbe stata accertata sulla base di elementi successivi (stato passivo); (2) violazione dell'art. 1, comma 2, l.fall. e degli artt. 2424 e 2425 c.c., per erronea valutazione dell'attivo patrimoniale e mancata considerazione dell'accesso al credito; (3) violazione degli artt. 5 l.fall., 115 c.p.c., 2697, 2709 e 2710 c.c., per avere ritenuto inattendibile una fattura verso un ente pubblico che, a dire della ricorrente, costituiva prova del credito; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su doglianze relative a perdite di esercizio, situazione debitoria, liquidità e affidamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il primo motivo era anche carente di autosufficienza e che il terzo motivo conteneva un errore di diritto sul valore probatorio delle scritture contabili e delle fatture nei confronti del curatore fallimentare. Il quarto motivo è stato escluso perché il vizio denunciato non integrava omessa pronuncia ma, al più, insufficiente esame delle difese. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
costituisce il rimedio esperibile avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, qui utilizzato per contestare lo stato di insolvenza e la fallibilità
art. 15, ultimo comma, l.fall.
la soglia di fallibilità deve risultare dagli elementi acquisiti nel procedimento; nel caso, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a rivalutare il merito e anche per difetto di autosufficienza
richiamato per contestare i presupposti dimensionali/fallibilità, ma la censura è stata ritenuta incoerente e meramente valutativa
invocati per sostenere l'erronea valutazione del bilancio e dell'attivo patrimoniale
norma sullo stato di insolvenza; la relativa censura è stata reputata una richiesta di riesame del merito
invocato per contestare la valutazione delle prove documentali, ma la doglianza è stata qualificata come merito
richiamato per il riparto dell'onere probatorio, ma senza un vero error in iudicando rilevabile in cassazione
la forza probatoria delle scritture contabili opera nei rapporti tra imprenditori, non verso il curatore fallimentare in sede concorsuale
le scritture contabili e fatture regolarmente tenute hanno efficacia probatoria limitata ai rapporti tra imprenditori e non sono opponibili al curatore, salvo successione in rapporto pendente
non ricorre omessa pronuncia quando il giudice abbia deciso sulla domanda o eccezione, ancorché non abbia esaminato o condiviso tutte le argomentazioni difensive
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti accertati dai giudici di merito.
- La soglia di fallibilità e lo stato di insolvenza devono essere dedotti e provati sulla base degli elementi ritualmente acquisiti; tuttavia la doglianza è inammissibile se si risolve in una contestazione generica o non autosufficiente dell'accertamento compiuto dal giudice di merito.
- Le scritture contabili regolarmente tenute, comprese le fatture, hanno efficacia probatoria nei rapporti tra imprenditori, ma non sono di regola opponibili al curatore fallimentare nella verifica del passivo, salvo che il curatore subentri in un rapporto pendente dell'imprenditore.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto il provvedimento su una domanda, eccezione o istanza; non sussiste se il giudice abbia deciso sulla questione, anche senza esaminare espressamente tutte le argomentazioni svolte dalle parti.
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