Cassazione Civile, Ordinanza n. 07141/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ex componente di un organo direttivo di una banca impugna in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la sua opposizione avverso una sanzione amministrativa pecuniaria di 45.000 euro irrogata dalla Banca d'Italia per violazioni della normativa prudenziale bancaria e delle disposizioni di vigilanza sui rischi finanziari. Il ricorrente deduce: 1) erronea interpretazione del regolamento interno della banca e quindi falsa ricostruzione dei compiti del Comitato direttivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato il dato letterale e avesse attribuito al comitato funzioni gestorie non previste; 2) violazione delle norme sulla responsabilità degli amministratori, per avere la Corte esteso ai componenti del comitato, privi di deleghe gestorie, responsabilità proprie del consiglio di amministrazione; 3) violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento sanzionatorio amministrativo, anche per il diniego di prove testimoniali, c.t.u. e produzione documentale; 4) mancata disapplicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole e, in subordine, questione di legittimità costituzionale e compatibilità con la CDFUE/EDU, sostenendo la natura sostanzialmente penale della sanzione e la necessità di applicare retroattivamente il favor rei; 5) incompatibilità della presunzione di colpa di cui alla l. n. 689/1981 con la Carta dei diritti fondamentali e richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE o di questione di legittimità costituzionale. La Corte di cassazione respinge tutti i motivi: ritiene corretta l'interpretazione del regolamento e congruo l'accertamento di fatto sul ruolo strategico e sulla partecipazione sistematica del comitato a scelte gestorie rilevanti; conferma che, per gli organi collegiali privi di delega, la responsabilità discende dal dovere di agire informati e di vigilare sulle scelte strategiche; esclude violazioni del contraddittorio nel procedimento amministrativo e ritiene legittimo il diniego di prove in parte irrilevanti o su giudizi riservati al giudice; esclude la natura penale della sanzione ex art. 144 t.u.b., negando l'applicazione della lex mitior e la fondatezza delle questioni di compatibilità con CEDU e CDFUE; afferma infine che, nelle sanzioni amministrative bancarie, una volta provata la fattispecie tipica dall'autorità, grava sul trasgressore l'onere di dimostrare l'assenza di colpevolezza, onere non assolto nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, conferma la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva respinto l'opposizione alla sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d'Italia e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto. La Corte considera infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto, ribadendo che il regolamento interno della banca è atto privato interpretato dal giudice di merito, che l'accertamento sulla funzione gestoria di fatto del comitato non è sindacabile in cassazione, che il procedimento sanzionatorio bancario non richiede le garanzie del processo penale, che la sanzione non ha natura sostanzialmente penale e che opera la presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981 con onere liberatorio a carico dell'incolpato.
Norme richiamate
base normativa della sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d'Italia per violazioni in materia bancaria e prudenziale.
art. 53, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 385/1993
disposizione violata secondo l'addebito relativo al contenimento dei rischi finanziari e ai presidi prudenziali.
Tit. II, cap. 4, Tit. V, cap. 2 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (circolare 263/2006)
fonti regolamentari richiamate a fondamento delle violazioni contestate.
comunicazione Banca d'Italia del 10/12/2007
ulteriore fonte di vigilanza richiamata nell'addebito sanzionatorio.
canoni di interpretazione contrattuale applicabili anche all'interpretazione di un regolamento interno di natura privata.
richiamati dal ricorrente per contestare l'estensione della responsabilità ai componenti dell'organo collegiale; la Corte conferma la responsabilità dei soggetti non delegati quando abbiano un dovere di vigilanza e di agire informati.
norma processuale che individua i vizi denunciabili in cassazione a cui sono ricondotti i motivi di ricorso.
art. 6 CEDU
non ritenuto direttamente applicabile al procedimento amministrativo sanzionatorio davanti alla Banca d'Italia; le garanzie convenzionali operano pienamente nel successivo giudizio di opposizione.
"piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie"
il procedimento sanzionatorio amministrativo deve rispettare tali principi, ma non è equiparato al processo giurisdizionale né richiede la comunicazione della proposta di sanzione.
art. 24 e art. 111 Cost.
ritenuti non direttamente applicabili al procedimento amministrativo, ma riferiti al giudizio davanti al giudice.
art. 49 CDFUE
invocato per il principio di lex mitior; la Corte esclude che la sanzione sia sostanzialmente penale e quindi nega l'applicabilità del principio retroattivo più favorevole.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72/2015
ritenuto legittimo nella parte in cui limita l'applicazione della nuova disciplina alle violazioni successive alla sua entrata in vigore.
art. 117 Cost.
richiamato per il contrasto con CEDU e CDFUE, ma la questione viene ritenuta infondata.
art. 7 CEDU
invocato per la retroattività della lex mitior; la Corte esclude la natura penale della sanzione e quindi l'applicabilità della garanzia.
prevede la presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative; una volta provata la fattispecie tipica, spetta all'incolpato dimostrare di aver agito senza colpevolezza.
art. 48 CDFUE
invocato contro la presunzione di colpa; la Corte ne esclude l'incompatibilità nel caso di sanzioni amministrative bancarie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione di un regolamento interno di una banca, pur inserito in un contesto regolato da norme di vigilanza, resta attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- I componenti di un organo collegiale bancario possono rispondere di violazioni prudenziali anche in assenza di deleghe esecutive quando l'organo svolga in concreto funzioni di rilievo strategico e i suoi membri abbiano il dovere di vigilare e di agire informati sulle scelte gestionali rilevanti.
- Nel procedimento sanzionatorio amministrativo bancario non si applicano direttamente le garanzie proprie del processo penale; è sufficiente che il successivo giudizio di opposizione assicuri piena tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico bancario per carenze organizzative e di controllo, se prive di connotati afflittivi assimilabili a sanzioni penali, non sono soggette al principio della lex mitior né all'art. 49 CDFUE.
- Nelle sanzioni amministrative disciplinate dalla l. n. 689/1981, una volta provata dall'autorità la condotta tipica, opera la presunzione di colpa e spetta al trasgressore dimostrare la propria assenza di colpevolezza.
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