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Sentenza

Sentenza n. 14981/2026 - Roma, Sezione 5

Giustizia amministrativa202605061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento finale di diniego dell'accesso ai contributi per i danni derivanti dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018, con esclusione dalla graduatoria

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha riassunto davanti al TAR Lazio il ricorso originariamente proposto al TAR Liguria contro l'esclusione dalla graduatoria per l'accesso ai contributi destinati alle attività danneggiate dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi in Liguria il 29 e 30 ottobre 2018. Nel giudizio originario il TAR Liguria aveva declinato la propria competenza in favore del TAR Lazio, ritenendo applicabile la competenza funzionale inderogabile prevista dall'art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a. La ricorrente deduceva: violazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990, difetto di motivazione e carenza istruttoria; violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990, difetto di proporzionalità, mancata attivazione del soccorso istruttorio ed eccesso di potere; violazione dell'art. 21-octies l. 241/1990, dei principi di strumentalità delle forme, favor partecipationis e proporzionalità. Nel merito sosteneva che la mancata presentazione della segnalazione del danno mediante il modello AE fosse superata dal subentro, per cessione, nella posizione della precedente impresa cedente, che aveva invece presentato la segnalazione. Contestava inoltre la mancata attivazione del soccorso istruttorio, ritenendo che le procedure attuative consentissero di regolarizzare una segnalazione irregolare quando le risorse fossero sufficienti. La Camera di Commercio eccepiva l'irricevibilità del ricorso per tardiva riassunzione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di tardività e non ha esaminato i motivi di merito. Ha ritenuto applicabile il rito accelerato dell'art. 119, comma 1, lett. h), c.p.a., relativo alle ordinanze adottate nelle situazioni di emergenza e ai conseguenti provvedimenti commissariali. Il rinvio contenuto nella disposizione alla l. 225/1992 deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. i), d.lgs. 1/2018, agli artt. 24, 25 e 26 del codice della protezione civile. Poiché gli atti impugnati erano stati adottati in conseguenza dello stato di emergenza dichiarato per gli eventi del 29 e 30 ottobre 2018, operava il dimezzamento dei termini processuali. Ai sensi dell'art. 15 c.p.a., la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente richiede la costituzione del rapporto processuale mediante notificazione dell'atto alle controparti e il suo deposito presso la segreteria del giudice ad quem. Tuttavia, ai fini della tempestività, rileva il deposito dell'atto, quale adempimento essenziale per rimettere in movimento il processo davanti al giudice competente; la notificazione attiene invece al ripristino del contraddittorio e i suoi eventuali vizi possono essere rinnovati nei casi previsti. Il termine ordinario di 30 giorni per la riassunzione doveva quindi essere dimezzato a 15 giorni. Poiché la sentenza del TAR Liguria era stata comunicata il 9 aprile 2026 e l'atto di riassunzione era stato depositato il 30 aprile 2026, il termine perentorio era decorso. Il ricorso riassunto è stato dichiarato irricevibile, con conseguente estinzione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Attribuisce al TAR Lazio-Roma la competenza funzionale inderogabile per le controversie rientranti nella fattispecie considerata.

  • art. 119, comma 1, lett. h), c.p.a.

    le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali

    La disposizione comprende, per effetto del rinvio normativo vigente, le controversie relative ai provvedimenti commissariali adottati nell'ambito di situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del codice della protezione civile e comporta il dimezzamento dei termini processuali.

  • art. 47, comma 1, lett. i), d.lgs. 1/2018

    Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: … i) l’articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto

    Sostituisce i riferimenti alla l. 225/1992 contenuti nel codice del processo amministrativo con i riferimenti corrispondenti al d.lgs. 1/2018.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La riassunzione davanti al giudice dichiarato competente richiede la costituzione del rapporto processuale attraverso il deposito dell'atto notificato alle controparti.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di interruzione e riassunzione conduce a ricollegare la tempestività della riassunzione al deposito dell'atto.

  • art. 305 c.p.c.

    Il termine perentorio di riassunzione è riferito al deposito dell'atto presso la cancelleria, mentre la notificazione riguarda il ripristino del contraddittorio.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata per la definizione del giudizio in rito.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    La norma è stata invocata con riferimento ai poteri istruttori e al soccorso istruttorio, ma i relativi motivi non sono stati esaminati.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi a oggetto provvedimenti commissariali consequenziali a una situazione di emergenza dichiarata ai sensi del codice della protezione civile, trova applicazione il rito di cui all'art. 119, comma 1, lett. h), c.p.a., con dimezzamento dei termini processuali.
  • A seguito della declinatoria di competenza, la riassunzione nel processo amministrativo si perfeziona mediante il deposito presso la segreteria del giudice competente dell'atto notificato alle controparti.
  • Ai fini della tempestività della riassunzione, l'adempimento rilevante è il deposito dell'atto, non la sua notificazione; la notificazione è funzionale al ripristino del contraddittorio e i suoi eventuali vizi possono essere oggetto di rinnovazione nei casi previsti.
  • Quando si applica il rito accelerato dell'art. 119 c.p.a., il termine ordinario di 30 giorni previsto per la riassunzione ai sensi dell'art. 15 c.p.a. è dimezzato a 15 giorni.
  • Il deposito dell'atto di riassunzione oltre il termine perentorio, anche se dimezzato, comporta l'irricevibilità del ricorso riassunto e la conseguente estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàOrdinanze di protezione civileBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoEmergenze e protezione civileContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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