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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21864/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due ricorsi distinti contro la sentenza del 11/12/2020 della Corte d'Appello di Napoli, che aveva riformato in parte la sentenza del Tribunale di Napoli del 21/06/2013. Il primo ricorso lamentava il mancato proscioglimento sostenendo che la sostanza era "detenuta ad esclusivo uso personale". Il secondo deduceva inosservanza o erronea applicazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo è inammissibile per genericità delle censure e perché la tesi dell'uso personale non era stata prospettata in appello. Il secondo non supera il vaglio di ammissibilità poiché la Corte territoriale ha effettuato la valutazione concreta richiesta dall'art. 73, comma 5, considerando quantità e qualità della sostanza, le modalità dell'attività (osservazione di plurime cessioni), la possesso di denaro (315 euro), il luogo noto di spaccio, il ritrovamento di 17 cilindretti e 2 frammenti per complessivi gr. 2,754, e i precedenti dell'imputato; tali elementi avevano valore indiziario di rilevante offensività e non conciliabili con la lieve entità. Conseguentemente il ricorso fallisce; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in ragione della partecipazione in concorso al reato di detenzione/cessione di stupefacenti; non oggetto di autonoma censura dalla Corte di legittimità nella decisione

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commi 1 e 1-bis

    art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sanzionatoria principale per la detenzione a fini di spaccio; la sentenza impugnata ha ritenuto integrata la fattispecie aggravata (non uso personale) e ha applicato le relative sanzioni

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, comma 5 (lieve entità)

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte ricorda che la verifica della "lieve entità" richiede una valutazione concreta e complessiva degli indici (quantità, qualità, personalità, mezzi, modalità, circostanze). Gli indici possono compensarsi; tuttavia nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto prevalente l'offensività e quindi ha escluso l'applicabilità della lieve entità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di imporre una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile dovuto a colpa del ricorrente; applicata per imporre il versamento di euro 3.000,00

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Sent. Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione dell'onere alla Cassa delle Ammende, ossia per valutare l'eventuale colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contenere censure precise di diritto e fatti: critiche generiche sul convincimento del giudice sono inammissibili
  • Argomentazioni nuove rilevanti (es. tesi dell'uso personale) devono essere tempestivamente prospettate nei gradi precedenti; se non sono state sollevate in appello rischiano di essere inammissibili in cassazione
  • La "lieve entità" prevista dall'art. 73, comma 5, va valutata concretamente e globalmente tenendo conto di quantità/qualità della sostanza, modalità dell'attività, mezzi, circostanze e personalità dell'agente; gli indici possono compensarsi
  • Osservazioni di polizia, riscontri oggettivi (più cessioni viste in flagranza, quantità sequestrate, denaro contante) e contestuale repertazione supportano la qualificazione come spaccio e non uso personale
  • Precedenti specifici dell'imputato e lo svolgimento dell'attività in una piazza notoria di spaccio aggravano la valutazione della offensività e ostacolano il riconoscimento della lieve entità
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare la colpa nella determinazione dell'inammissibilità
  • Per difendere efficacemente la tesi dell'uso personale o della lieve entità occorrono circostanze probatorie specifiche e una motivazione precisa sin dai gradi precedenti

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