Cassazione Civile, Ordinanza n. 18378/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva ottenuto in primo e in secondo grado l'accoglimento della domanda di pagamento di differenze retributive relative a due distinti periodi di rapporto subordinato, con inquadramento nel IV livello del CCNL per i Fotolaboratori per conto di terzi, mentre erano state rigettate le domande sulla continuità di un unico rapporto, sulle mansioni superiori e sul lavoro straordinario. La società, ricorrendo per cassazione, ha dedotto un unico motivo formalmente sussumibile negli artt. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di fatti decisivi: che la società aveva contestato sin dal primo grado l'effettiva corresponsione di somme inferiori rispetto a quelle indicate nelle buste paga; che buste paga e CUD, sottoscritti dal lavoratore, avrebbero avuto valore di quietanza; e che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare una proposta transattiva intervenuta in appello e accettata dal legale rappresentante della società. La censura è stata però ritenuta generica e non specifica, non indicando la norma di legge asseritamente violata, e comunque inammissibile per impropria deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché riferita a elementi istruttori e a deduzioni difensive, non a un fatto storico decisivo; inoltre, trattandosi di doppia conforme, il vizio motivazionale non era deducibile senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Quanto alla transazione, la ricorrente non aveva trascritto né il verbale di udienza né l'accordo, violando gli oneri di specificità e di autosufficienza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse i requisiti di specificità e autosufficienza e che la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. fosse inammissibile perché diretta contro una sentenza di appello resa in doppia conforme e perché non riguardava un fatto storico decisivo omesso, ma una valutazione di elementi probatori e difensivi. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il n. 5, come riformulato, consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è utilizzabile per criticare valutazioni di prova o argomentazioni difensive. Il n. 3 richiede l'indicazione specifica della norma asseritamente violata.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La riforma ha ristretto l'ambito del vizio motivazionale denunciabile in cassazione.
La legge di conversione ha reso applicabile la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ai giudizi rilevanti nel caso.
In caso di doppia conforme il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile, salvo che il ricorrente indichi che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
art. 360, quarto comma, c.p.c.
È richiamato come disciplina attuale che esclude il vizio motivazionale nei casi di doppia conforme.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e, se necessario, la trascrizione degli atti e documenti rilevanti, per consentirne l'individuazione negli atti di causa.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Presidia l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
Richiamato per il deposito dei documenti relativi al subprocedimento di sospensione.
Riguarda la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; nel caso sono state liquidate le spese del relativo subprocedimento.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di denunciare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, di argomentazioni difensive o di un insieme indistinto di risultanze processuali.
- In presenza di sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede l'indicazione chiara della disposizione asseritamente violata; una censura generica è inammissibile.
- Quando il ricorso si fonda su atti o documenti processuali, il principio di specificità impone la loro puntuale trascrizione o comunque un'indicazione tale da consentirne immediata individuazione e reperimento nel fascicolo.
- La sottoscrizione di documenti retributivi o fiscali può essere valorizzata solo se il relativo contenuto processuale è specificamente allegato e autosufficientemente riprodotto nel ricorso; diversamente la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
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