Sentenza n. 15655/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma - Sportello unico per l'immigrazione intimata in ordine alla istanza inviata via pec e ricevuta dalla prefettura in data 27 aprile 2026 per: 1) fissazione appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; 2) rilascio dell'autorizzazione necessaria del permesso di soggiorno e ogni conseguente rilascio di provvedimenti necessari per permettere al cittadino straniero già entrato in Italia il rilascio del titolo di soggiorno, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione intimata di provvedere in ordine alla summenzionata istanza, e per la condanna della Prefettura di Roma intimata a provvedere in ordine alla summenzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 co. 3, c.p.a. con contestuale rilascio del permesso di soggiorno per sussistenza di ogni presupposto normativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Prefettura di Roma sull'istanza di fissazione dell'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e di rilascio degli atti necessari al permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito contro il silenzio della Prefettura sull'istanza trasmessa via PEC e ricevuta il 27 aprile 2026, chiedendo la fissazione dell'appuntamento per sottoscrivere il contratto di soggiorno, il rilascio dell'autorizzazione e degli atti necessari per ottenere il titolo di soggiorno, nonché un ordine di provvedere entro trenta giorni e il contestuale rilascio del permesso. Il ricorso, notificato e depositato l'11 giugno 2026, deduceva l'illegittimità dell'inerzia. La Prefettura ha poi riferito di avere rilasciato il nulla osta al lavoro subordinato il 21 maggio 2024 e di avere adottato il 22 settembre 2026 un preavviso di revoca, in attesa della documentazione integrativa necessaria a definire l'istanza.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, alla data di proposizione del ricorso, non era ancora decorso il termine procedimentale di sessanta giorni, applicabile ratione temporis: il termine sarebbe scaduto il 26 giugno 2026. Ha tuttavia ritenuto possibile esaminare la controversia, poiché il termine era scaduto infruttuosamente prima della trattazione camerale, secondo il principio di conservazione degli atti e di raggiungimento dello scopo. Il ricorso è stato nondimeno dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: l'adozione del preavviso di revoca, pur non essendo un provvedimento finale, ha mutato la situazione procedimentale, con la Prefettura in attesa di documentazione integrativa. Le spese sono state compensate, anche in considerazione del carico di migliaia di istanze gravante sull'Amministrazione. Il TAR ha inoltre revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la proposizione del ricorso prima della scadenza del termine per provvedere è stata qualificata come condotta connotata da colpa grave.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Nel testo vigente al momento in cui, il 27.04.2026, il ricorrente ha presentato l’istanza di fissazione dell’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/98 prevede(va) che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.
Per l'istanza presentata il 27 aprile 2026 il termine applicabile per la conclusione del procedimento era di sessanta giorni; il successivo termine di novanta giorni non si applicava, poiché la relativa disciplina decorreva dal 22 maggio 2026.
per la condanna della Prefettura di Roma intimata a provvedere in ordine alla summenzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 co. 3, c.p.a. con contestuale rilascio del permesso di soggiorno per sussistenza di ogni presupposto normativo
La disposizione è menzionata quale base della richiesta di nomina di un commissario ad acta; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione, né accoglie tale richiesta, avendo dichiarato improcedibile il ricorso.
art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
Ora, poiché l’avere proposto il ricorso prima della scadenza del termine, assegnato dalla legge all’Amministrazione per provvedere, concretizza certamente un caso di colpa grave, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va revocata.
La proposizione del ricorso avverso il silenzio prima che sia scaduto il termine assegnato all'Amministrazione per provvedere costituisce colpa grave e giustifica la revoca retroattiva dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, il termine per provvedere va individuato in base alla disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza, tenendo conto della decorrenza temporale espressamente prevista per le modifiche normative sopravvenute.
- Il ricorso proposto prima della scadenza del termine procedimentale può essere esaminato quando, prima della trattazione camerale, il termine sia comunque scaduto infruttuosamente; in tale ipotesi rilevano la conservazione degli atti, l'economicità dei mezzi e il raggiungimento dello scopo, ferma l'incidenza della prematurità sulle spese e sul patrocinio a spese dello Stato.
- L'adozione, durante il giudizio sul silenzio, di un preavviso di rigetto o di revoca, pur in assenza del provvedimento finale, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso quando l'Amministrazione stia acquisendo la documentazione necessaria alla definizione dell'istanza.
- La proposizione del ricorso avverso il silenzio prima della scadenza del termine legale per provvedere integra, secondo la decisione, colpa grave ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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