Cassazione Penale, Sentenza n. 16928/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria dell'8/3/2021 con cui erano stati confermati, per vari imputati, profili di partecipazione ad associazioni di tipo mafioso (art.416-bis c.p.) e associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti (art.74 d.P.R. 309/90), nonché reati in materia di armi, estorsione, lesioni e reati connessi; le doglianze principali riguardavano la valutazione delle intercettazioni ("droga parlata"), l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, la ricostruzione della partecipazione e delle responsabilità individuali, il riconoscimento di circostanze aggravanti (in particolare la disponibilità di armi), la confisca ex art.240-bis c.p. e vizi nella determinazione della pena (continuazione, recidiva, mancato riconoscimento di circostanze attenuanti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la gran parte dei ricorsi, ritenendo corretta in diritto e sufficientemente motivata la valutazione delle prove svolta dai giudici di merito (valutazione unitaria delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, impossibilità di una rivalutazione di merito in sede di legittimità salvo travisamento della prova). Per il ricorso di Cutrupi Basilio è stata accolta una censura limitata in ordine alla determinazione della pena: la Corte ha applicato il criterio previsto dall'art.63, quarto comma, cod. pen. (moderazione degli aumenti) e ha rideterminato la pena (provvedimento limitato all'entità della pena, con rinvio/redeterminazione ai sensi dell'art.620 c.p.p.). Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente all'entità della pena per il Cutrupi; per tutti gli altri ricorrenti il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma
La Corte conferma che la partecipazione all'associazione mafiosa richiede un inserimento stabile e organico ("messa a disposizione") e che la circostanza aggravante della disponibilità di armi (comma quarto) è configurabile se il partecipe è consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignora per colpa; la qualificazione della compagine come articolazione autonoma o subordinata non viola il principio di correlazione imputazione-sentenza quando restano invariati gli elementi costitutivi dell'addebito associativo.
art. 74, secondo, terzo, quarto e sesto comma
In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la Corte ritiene applicabile la circostanza aggravante della disponibilità di armi (comma 4) anche se le armi non sono strettamente correlate agli scopi di spaccio; la fattispecie più lieve di cui al comma 6 sussiste solo se l'attività era programmaticamente limitata a fatti di lieve entità e priva di struttura operativa complessa; nel caso concreto i giudici hanno ritenuto la struttura del sodalizio significativa e stabile, non riconoscendo la sussistenza della fattispecie minore.
art. 192, comma 2 e comma 3
Le intercettazioni che costituiscono la 'droga parlata' possono fondare una condanna ma devono essere valutate con particolare rigore; la scelta interpretativa che conduce alla condanna deve basarsi su elementi con elevato grado di credibilità razionale, e le conversazioni tra terzi possono costituire prova diretta purché valutate secondo criteri logici e con attenzione ai possibili significati alternativi.
La confisca cd. "allargata" è legittima quando beni nella disponibilità dell'imputato sono sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati o all'attività lecita svolta; non è necessario quantificare il profitto illecito, basta dimostrare la sproporzione.
In presenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale e di altre circostanze ad effetto comune non si devono sommare aritmeticamente gli aumenti; occorre applicare il criterio moderatore previsto dal quarto comma per evitare un aumento complessivo sproporzionato. La Corte ha applicato questo principio nel rideterminare la pena di Cutrupi.
art. 99, quarto comma e ultimo comma
La recidiva comporta un aumento della pena ma è soggetta ai limiti previsti dalla legge; la Corte ha esaminato la legittimità della recidiva contestata e la sua incidenza sulla dosimetria della pena.
I criteri di determinazione della pena (circostanze, gravita', personalità) sono applicati dal giudice di merito; la Corte conferma che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità tecnica del giudice, salvo vizi di illogicità.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede la valutazione di elementi positivi; il semplice assenza di precedenti non obbliga a concederle e la Corte d'appello deve motivare il rifiuto su elementi decisivi.
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni (anche la cosiddetta "droga parlata") può fondare condanne, ma richiede rigorosa motivazione e, in presenza di più interpretazioni possibili, la scelta per la condanna deve poggiare su elementi ad alta credibilità razionale.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate unitariamente: credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva si integrano e devono essere corroborate, quando necessario, da riscontri esterni; il giudice deve motivare tale valutazione secondo criteri logici.
- La disponibilità di armi può integrare una circostanza aggravante sia per l'associazione mafiosa (art.416-bis, comma 4) sia per l'associazione di droga (art.74 d.P.R. comma 4); per 416-bis è rilevante la consapevolezza del singolo o l'ignoranza per colpa.
- La confisca cd. "allargata" ai sensi dell'art.240-bis c.p. è giustificata dalla sproporzione tra beni e redditi leciti dichiarati; la presenza di redditi nulli o esigui e consistenti investimenti o disponibilità patrimoniali depone a favore della confisca.
- In tema di dosimetria della pena, quando coesistono aggravanti ad effetto speciale e ad effetto comune si applica il criterio moderatore dell'art.63, quarto comma, e non la sommatoria aritmetica degli aumenti; ciò può portare alla rideterminazione della pena.
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: il ricorrente deve dimostrare un travisamento della prova o vizi di motivazione evidenti; questioni non sollevate in appello non sono deducibili in cassazione.
- Le censure generiche o la mera riproposizione di valutazioni alternative sulle prove non superano il vaglio di legittimità: il sindacato è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della logicità della motivazione.
- Per ottenere in cassazione correzioni nella quantificazione della pena occorre aver dedotto il vizio in appello; la Corte di cassazione può tuttavia intervenire a rideterminare la pena quando accerta errori di diritto nell'applicazione delle regole sulla sommatoria degli aumenti.
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