Sentenza n. 1034/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva: - della delibera n. -OMISSIS- dell’11.6.2024 avente ad oggetto l’annullamento in autotutela della procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) del ricorrente con qualifica di -OMISSIS-; della determinazione n. -OMISSIS- del 9.7.2024; di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale, connesso agli atti sopra impugnati e fra questi: i) la delibera n. -OMISSIS- del 28.11.2023 avente ad oggetto il riesame della procedura di stabilizzazione; ii) per quanto d’interesse, la nota prot. n. -OMISSIS- del 13.5.2024; iii) la nota prot. n. -OMISSIS- del 9.7.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera comunale di annullamento in autotutela della procedura di stabilizzazione e successiva determinazione di annullamento degli atti della procedura, con caducazione e risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già risultato vincitore di una procedura interna di stabilizzazione ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 44/2023, assunto dal Comune con contratto a tempo indeterminato e parziale e già in servizio dopo il superamento del periodo di prova, ha impugnato gli atti con cui l’amministrazione, a distanza di circa undici mesi dall’assunzione, ha annullato in autotutela la procedura e disposto la caducazione e risoluzione del contratto. Ha dedotto: violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria; violazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 per mancato rispetto del termine ragionevole, insussistenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico e omessa comparazione tra l’interesse pubblico e l’affidamento del destinatario; manifesta illogicità, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto annullare anche l’altra procedura di stabilizzazione, essendo entrambe state avviate con il medesimo atto. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha chiesto il rigetto nel merito. La questione di giurisdizione era stata già definita dal Consiglio di Stato, che aveva riconosciuto la giurisdizione amministrativa e disposto la rimessione al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, osservando che l’amministrazione aveva motivato l’omissione con la necessità di conformare la propria attività programmatoria alla normativa vigente. In ogni caso, la decisione ha natura vincolata, poiché discende da obblighi legali in materia di fabbisogno del personale e di riserva dei posti per l’accesso dall’esterno; pertanto, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso e il vizio partecipativo è stato ritenuto non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. Sono state respinte anche le censure sostanziali sull’autotutela. Il Comune aveva proceduto all’annullamento dopo la segnalazione del Dipartimento della Funzione Pubblica circa la mancata previsione e copertura del 50% dei posti vacanti mediante selezione aperta agli esterni, in violazione delle regole sulla dotazione organica e sulla programmazione triennale del fabbisogno. Il TAR ha qualificato l’intervento come autotutela doverosa, finalizzata al ripristino della legalità, ritenendo non necessaria la verifica ordinaria dei presupposti dell’art. 21-nonies, quali termine ragionevole, interesse pubblico concreto e comparazione con l’affidamento del destinatario. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata estensione dell’annullamento all’altra posizione lavorativa, poiché l’irregolarità accertata riguardava soltanto la procedura relativa al ricorrente, mentre l’altra assunzione rispettava la percentuale dei posti da riservare all’accesso esterno. Le spese sono state compensate per la complessità fattuale e interpretativa della controversia.
Norme richiamate
La causa è stata riassunta davanti al TAR dopo che il Consiglio di Stato aveva dichiarato la giurisdizione amministrativa e disposto la rimessione al giudice di primo grado.
art. 3, comma 5, d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla l. 21 giugno 2023, n. 74
Costituisce la base normativa della procedura di stabilizzazione cui il ricorrente aveva partecipato e che aveva condotto alla stipulazione del contratto di lavoro.
artt. 7 e seguenti l. 7 agosto 1990, n. 241
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’atto quando l’amministrazione abbia motivato l’omissione e il provvedimento abbia contenuto vincolato, tale da non poter essere modificato attraverso la partecipazione dell’interessato.
art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
Il vizio formale o procedimentale è stato ritenuto non invalidante perché, trattandosi di attività vincolata, era sostanzialmente impossibile che il contenuto del provvedimento fosse diverso.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
Il TAR ha ritenuto non necessaria la verifica ordinaria dei presupposti dell’annullamento d’ufficio, qualificando l’intervento come autotutela doverosa diretto a ripristinare la legalità violata.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione annulla una procedura di stabilizzazione per conformarsi a vincoli legali inderogabili in materia di dotazione organica, programmazione triennale del fabbisogno e riserva dei posti per l’accesso dall’esterno, il relativo provvedimento può essere qualificato come espressione di autotutela doverosa finalizzata al ripristino della legalità.
- In presenza di un’attività amministrativa vincolata, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullabilità del provvedimento se risulta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
- Le procedure di stabilizzazione del personale pubblico devono svolgersi nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle dotazioni organiche, della programmazione triennale del fabbisogno e della quota dei posti da destinare all’accesso mediante concorso aperto agli esterni.
- L’irregolarità di una specifica procedura di stabilizzazione non impone l’annullamento di altre procedure avviate contestualmente quando l’amministrazione dimostri che queste ultime hanno rispettato autonomamente la quota dei posti riservata all’accesso dall’esterno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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