Cassazione Civile, Ordinanza n. 19770/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di pagamento, da parte di più professionisti laureati non medici, degli emolumenti relativi alle prestazioni svolte nelle c.d. "camere a pagamento" presso una struttura ospedaliera. In primo grado le domande erano state accolte; la Corte d’appello ha poi riformato la decisione, ritenendo che il precedente giudicato formatosi su una diversa controversia avesse accertato solo l’esistenza di camere singole ad hoc fino al dicembre 1995, mentre per il periodo successivo tale circostanza non risultava provata. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che, trattandosi di rapporto di durata, il giudicato avrebbe dovuto precludere la contestazione del diritto anche per il periodo successivo; (2) violazione dell’art. 132 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che il giudice di merito aveva svolto un accertamento in fatto, fondato anche sulla prova testimoniale, circa l’inesistenza di camere a pagamento nel periodo successivo al 1995 e l’assenza di prova contraria da parte degli attori; inoltre la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata sufficiente e controllabile, non apparente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’appello di Bari che aveva accolto l’impugnazione dell’ospedale e aveva negato agli originari attori il diritto agli emolumenti per il periodo successivo al 1995, sulla base dell’accertamento in fatto dell’inesistenza di camere a pagamento in quel periodo. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato non impedisce la verifica di fatti nuovi o diversi rispetto a quelli già accertati; nel caso concreto la preclusione non operava perché il precedente accertamento riguardava solo il periodo fino al dicembre 1995.
La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente il controllo sul ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiede un livello minimo di motivazione idoneo a rendere controllabile la decisione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Non è consentito usare formalmente i vizi di violazione di legge o di motivazione per ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo entro il perimetro dell’accertamento compiuto: quando la controversia riguarda un rapporto di durata, la preclusione non impedisce di accertare fatti successivi o diversi, se non già coperti dal decisum.
- L’eccezione di giudicato non è fondata se il nuovo giudizio concerne un periodo temporale ulteriore rispetto a quello definitivamente accertato e manca prova che la situazione fattuale sia rimasta invariata.
- La motivazione è apparente solo se non consente di ricostruire la ratio decidendi e di controllarne la logicità; non basta che sia sintetica o essenziale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o di vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici.
- L’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se sorretto da prova testimoniale o documentale e immune da vizi logici rilevanti, è sottratto al sindacato di legittimità.
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