Cassazione Civile, Ordinanza n. 38057/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore inserito in attività svolte presso un cimitero cittadino in esecuzione di un appalto formalmente affidato a una cooperativa. La corte d'appello ha ritenuto che, pur essendo il rapporto formalmente intercorso con la cooperativa, il lavoratore fosse in realtà subordinato alla società committente, a decorrere dall'1 giugno 2011, con inquadramento D1 e diritto alle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale. La decisione si è fondata su una pluralità di indici: il coordinamento e controllo esercitati dal referente operativo Bassanese, il suo potere di autorizzare permessi e ferie, il suo ruolo di collegamento con la società committente, l'uso di mezzi della committente e l'assenza di un reale ruolo organizzativo della cooperativa. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la sentenza resa in altro giudizio tra la società e il Bassanese non potesse spiegare efficacia riflessa di giudicato nel presente processo, mancando identità di parti e rapporto di pregiudizialità-dipendenza; 2) omesso esame del fatto che il Bassanese, pur dichiarato dipendente dal 2001 in altra causa, sarebbe stato formalmente assunto solo dal 2013, circostanza che, se valutata, avrebbe escluso che nel periodo rilevante egli agisse come dipendente della società; 3) vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere la corte territoriale considerato che la precedente sentenza riguardava fatti anteriori e il diverso regime della l. n. 1369/1960, fondandosi su presunzioni assolute collegate all'uso di beni del committente. La Cassazione ha ritenuto che la corte d'appello non avesse attribuito efficacia di giudicato riflesso alla precedente sentenza, ma l'avesse semplicemente utilizzata come elemento di prova unitamente ad altri riscontri istruttori; ha inoltre osservato che le ulteriori doglianze miravano a una rivalutazione del merito e introducevano circostanze estranee al processo, inammissibili in sede di legittimità. Sono stati quindi giudicati infondati tutti i motivi e il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società. Ha escluso che la sentenza resa in un diverso giudizio tra la società e il referente operativo potesse essere stata utilizzata dalla corte d'appello come giudicato esterno o efficacia riflessa vincolante: essa era stata invece valorizzata solo come prova concorrente, insieme ad altri elementi istruttori, per confermare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato diretto tra il lavoratore e la società committente. Le critiche sulla ricostruzione del fatto e sulla diversa decorrenza del rapporto del referente operativo sono state ritenute mere censure di merito, estranee ai limiti del sindacato di legittimità. La società è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, oltre all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale opera nei limiti rigorosi dell'identità del rapporto giuridico e, di regola, delle parti; fuori da tali limiti la sentenza può al più avere efficacia riflessa o valore probatorio, ma non vincolante.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono evocati come parametri violati dalla ricorrente, ma la Corte esclude che vi sia stata lesione del diritto di difesa o del giusto processo, poiché la sentenza pregressa non è stata usata come giudicato vincolante.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Il primo motivo è stato veicolato come violazione di legge e nullità processuale, ma la censura è stata ritenuta infondata perché presupponeva erroneamente un uso del giudicato non ravvisato nella sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale non consente di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, né di introdurre documenti o accordi estranei al processo.
È richiamato come base del procedimento camerale non partecipato e della comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
La liquidazione delle spese del giudizio di legittimità è effettuata secondo i parametri di questo decreto, poiché le attività difensive si sono esaurite dopo la sua entrata in vigore.
legge n. 1369 del 1960
È citata solo nella prospettazione del ricorrente per distinguere il precedente giudicato, ma la Corte non ritiene decisiva tale circostanza nel presente processo.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale vincola solo nei limiti dell'identità soggettiva e oggettiva del rapporto deciso; quando tali presupposti mancano, la precedente sentenza non produce efficacia vincolante verso terzi.
- La sentenza resa in un diverso giudizio può essere utilizzata dal giudice del nuovo processo come elemento di prova o di convincimento, purché sia valutata autonomamente e insieme agli altri elementi istruttori, senza attribuirle impropriamente efficacia di giudicato.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o introdurre fatti e documenti estranei al processo per contestare l'accertamento di merito compiuto dalla corte territoriale.
- L'accertamento della subordinazione può fondarsi su una valutazione globale di indici sintomatici quali esercizio del potere direttivo, coordinamento quotidiano, autorizzazione di permessi e ferie, uso di mezzi del committente e assenza di un reale ruolo organizzativo del datore formale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37990/2022 del 29/12/2022
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37991/2022 del 29/12/2022
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37992/2022 del 29/12/2022
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37993/2022 del 29/12/2022
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37994/2022 del 29/12/2022
- ordinanza_civile · 29 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37995/2022 del 29/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →